Non tutti sono a conoscenza dei metodi necessari per presentare un ricorso contro una multa ricevuta per violazione al Codice della Strada.
Diciamo subito che il ricorso contrario ad una sanzione comminata per la violazione del codice stradale, può essere presentato indifferentemente sia al Prefetto sia al Giudice di Pace. In entrambi i casi, il termine ultimo per la presentazione del ricorso è il sessantesimo giorno dalla data dellavvenuta infrazione. Precisiamo, però, che se si sceglie di presentare il ricorso al Prefetto non si può presentarlo anche al Giudice di Pace e viceversa.Il ricorso contro la multa, sia se si sceglie di presentarlo al Prefetto sia se si sceglie il Giudice di Pace, è in ogni modo inammissibile se nel mentre il ricorrente ha effettuato un qualsiasi pagamento, anche in misura ridotta. Unalternativa che, tra laltro, è sempre offerta ai destinatari delle sanzioni pecuniarie. Per presentare il ricorso al Prefetto ci si può recare sia al Comando sia allUfficio da cui dipende chi, materialmente, ha accertato linfrazione oppure direttamente in Prefettura. Si può inviarlo per posta, utilizzando anche una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ricordatevi che, comunque, il termine massimo è di sessanta giorni dalla data dellavvenuta contestazione o notificazione del verbale.Una volta ricevuto il ricorso, il Prefetto deve decidere in merito: entro centottanta giorni (se il ricorso è stato presentato all”Ufficio da cui dipende chi, materialmente, ha accertato linfrazione) oppure entro duecentodieci giorni (se il ricorso è stato presentato direttamente in Prefettura). Il Prefetto può emettere uningiunzione di pagamento di una cifra non inferiore al doppio del minimo previsto per linfrazione commessa oppure ordinare larchiviazione del fascicolo. Se non è emessa nessuna decisione, il ricorso deve intendersi accolto, in quanto i termini cha abbiamo sopra indicato sono perentori. Se chi presenta il ricorso vuole essere sentito personalmente, i termini sono interrotti (momentaneamente) dal giorno della ricezione dell”invito a presentarsi sino alla data despletamento dell”audizione.L”ordinanza deve essere notificata entro e non oltre il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione.In caso di mancata notifica dell”ordinanza, per essere certi che un ricorso abbia avuto un esito favorevole, occorre attendere almeno trecentotrenta giorni (se il ricorso è stato presentato all”Ufficio dal quale dipende chi, materialmente, ha accertato linfrazione) oppure trecentosessanta giorni (se il ricorso è stato presentato direttamente in Prefettura).Per presentare il ricorso al Giudice di Pace, invece, bisogna, entro sessanta giorni, recarsi personalmente presso la sede del Giudice di Pace competente sul territorio dovè stata commessa linfrazione.Il Giudice di Pace, una volta ricevuto il ricorso, con decreto fissa il giorno delludienza di comparizione delle parti dinanzi a sé. Nel contempo, ordina allautorità che ha emesso il provvedimento contro il quale si presenta il ricorso, di depositare una copia del verbale unitamente a tutti gli atti relativi allo stesso. Il Giudice di Pace può assumere tutte le prove che egli ritiene necessarie. Può procedere, in tal senso, anche d”ufficio. Dopo lespletamento dellistruttoria, invita le parti in causa a definire le proprie conclusioni e a partecipare alla discussione. Nella fase successiva pronuncia la sentenza mediante la lettura del dispositivo. Lopposizione non può essere accolta se non ci sono prove sufficienti a dimostrare la non responsabilità del ricorrente.