ROMA. Il Servizio studi della Camera solleva dubbi di incostituzionalità sulla norma anti-precari contenuta nella manovra economica e invita ad una attenta valutazione alla luce dellarticolo 3 della Costituzione.
Analizzando le modifiche apportate dal Senato allarticolo 21 del decreto sulla manovra, i tecnici di Montecitorio puntualizzano: Si osserva come sembri opportuna unattenta valutazione della distinzione introdotta dalla norma in esame per sanare le violazioni delle norme sui contratti a termine alla luce del principio di ragionevolezza di cui allarticolo 3 della Costituzione. La questione riguarda la disposizione che prevede per i soli giudizi in corso lindennità invece del reintegro, distinguendo quindi la disciplina applicabile ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quella applicabile alle analoghe violazioni commesse in data anteriore o successiva all’entrata in vigore di tale legge e che non siano oggetto dei predetti giudizi.
Larticolo della Costituzione indicato dal Servizio studi recita che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
La norma prevede che peri soli giudizi in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazioni di legge il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.