TRECASE (Napoli). Abbandono rifiuti: il proprietario del suolo non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti.
E stata di recente pubblicata la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Campania numero 13004/08 con la quale viene stabilito che in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico lelemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale si rimozione e rimessione in pristino.
Questi i fatti: lo scorso luglio il sindaco di Trecase adottava unordinanza con la quale ordinava ai proprietari di alcuni suoli, ricadenti allinterno del parco nazionale del Vesuvio, di rimuovere i rifiuti di varia natura, pericolosi e non, procedendo alla bonifica dei siti inquinati. I proprietari delle aree, difesi dallavvocato Giuseppe Somma, ritenendo di essere del tutto estranei allillecito contestato ricorrevano al Tar per ottenere lannullamento dellordinanza.
Il Tar, in accoglimento delle tesi difensive formulate dallavvocato Somma, ha ritenuto che per essere ritenuti responsabili della violazione in questione occorre quantomeno la colpa, escludendo, dunque, qualsiasi forma di responsabilità solidale del proprietario dellarea sulla quale è avvenuto lillecito abbandono di rifiuti.