Licenze edilizie, l’Utc non rilascia documenti ai Riformisti

di Redazione

un cantiereTRENTOLA DUCENTA. Lo scorso 20 novembre il gruppo de “I Riformisti”, con nota al dirigente dell’area tecnica, aveva chiesto copia della documentazione inerente le pratiche edilizie.

Nonostante una successiva diffida, al momento i consiglieri del gruppo dichiarano di non aver ricevuto ancora niente. Per questo motivo, Raffaele Di Lauro, Nicola Russo e Saverio Fabozzi denunciano “un comportamento non trasparente dell’amministrazione e del dirigente” e si interrogano sui motivi che stanno alla base di un tale atteggiamento, chiedendosi fra l’altro “cosa ha da nascondere la maggioranza”. Il gruppo ha presentato anche un’interpellanza che sarà discussa nella prossima seduta consiliare, di cui segue il testo.

Procedure per il rilascio dei permessi a costruire “stato di applicazione del Testo unico dell’edilizia – Dpr 380/2001”.

Il Dpr numero 380/2001 citato, all’articolo 20 comma 2, recita: “Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione”.

Inoltre il comma 3 dello stesso art. 20 dice “Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto”.

Il comma 5 dispone che “Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Il comma 7 sostiene “Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio”.

Da quanto emerge sopra le procedure per il rilascio del permesso a costruire sono regolate da norme specifiche che, fra l’altro fissano in maniera univoca il Responsabile, i tempi e l’ordine di evasione delle pratiche. Le suddette regole sono inserite in un articolo (art. 20) che risulta vigente anche nel caso di mancata costituzione, ai sensi dell’art. 5, dello Sportello Unico per l’edilizia.

Considerato che a seguito di accertamenti effettuati presso il protocollo generale non risultano trasmesse note di comunicazione ai committenti, i sottoscritti chiedono che vengano illustrati i motivi che hanno portato ad una palese violazione delle norme. Inoltre, chiedono esplicitamente di sapere, anche attraverso prove documentali, se le pratiche vengono esaminate secondo l’ordine di presentazione al protocollo generale. Infinechiedono di conoscere il numero di pratiche in giacenza e che vengano illustrati i dati circa i tempi di evasione delle stesse in rapporto a quelli massimi previsti.

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