Ordinanza del Comune: addio Tir in via Latina

di Redazione

 CAIAZZO. Cambieranno appena dopo l’Epifania le regole del traffico veicolare in via Latina, come si evince dalla seguente ordinanza del comandante della polizia municipale Pietro Del Bene.

“Ordinanza n° 105. Città di Caiazzo, Provincia di Caserta, Polizia Municipale, Il Responsabile Del Settore, visto che lungo via Latina, tratto interno al centro abitato della S.P. 336, a causa del notevole transito di veicoli e per il considerevole afflusso di utenti al locale Ufficio PP.TT, si verificano frequenti ingorghi, essenzialmente dovuti alla limitata larghezza della strada; visto che è possibile ovviare in parte a tale problematica mediante l’interdizione al traffico ai veicoli di massa superiore a 3.5 t., deviandoli nei due sensi sulla S.P. 168 “S.Lucia – Montegarofalo”, visto il relativo Nulla Osta, protocollo numero 0169802 del 15 ottobre 2008, dell’Amministrazione provinciale di Caserta, settore Viabilità, quale Ente proprietario della strada; ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, a tutela della sicurezza della circolazione, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale, di doversi e potersi provvedere in merito; visti gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n° 285 del 30/04/92; letto l’articolo 107 del D. Lgs n.267/2000, Ordina: a far data dal 07 gennaio 2009, in via Latina, nel tratto compreso tra Piazza Portavetere e l’incrocio con la Strada Provinciale 168 “S.Lucia – Montegarofalo”, è vietato il transito a tutti i veicoli di massa complessiva a pieno carico, risultante dalla carta di circolazione, superiore alle 3,5 tonnellate. I predetti veicoli sono deviati, nei due sensi, sulla Strada Provinciale 168 “S.Lucia Montegarofalo”; dispone: gli organi di polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte; l’ufficio tecnico comunale è incaricato di apporre la prescritta segnaletica stradale; Avverte che: la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli nel termine di sessanta giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199); in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n 49511992. Dalla Residenza Municipale, 30 dicembre 2008”. (Il Comandante Responsabile Area Vigilanza, Isp. Sup. Pietro Del Bene)

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