ORTA DI ATELLA. Il consigliere regionale Angelo Brancaccio ha inviato unarticolata nota alla Provincia di Caserta (e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ai Commissari Prefettizi presso il Comune di Orta di Atella e allArpac di Caserta) …
… affinché adotti ad horas provvedimenti consequenziali allatto diffida ex art. 216, comma 4, del D.Lgs. 152/06, in danno della società Eurocompost srl.
Di seguito il testo integrale della nota.
E noto a questa Amministrazione che il Comune di Orta di Atella (Ce) è interessato ormai da lungo tempo da una situazione di gravissimo degrado ambientale in conseguenza delle irregolari condizioni di esercizio dellimpianto di compostaggio sito in località Viggiano del medesimo Comune di Orta, il quale è gestito dalla società Eurocompost srl. Evidentemente, proprio in ragione di tale circostanza, con ordinanza n. 72 del 17 .11.2008, il Commissario Straordinario del Comune di Orta di Atella (Ce) – sul presupposto dellaccertamento della inidoneità degli impianti della Eurocompost, per come ripetutamente evidenziato dagli Enti preposti alle verifiche ambientali (Arpac e Asl Ce2) – ha disposto la sospensione ad horas di ogni ciclo produttivo connesso allazienda esercitata nel predetto stabilimento.
Si fa presente che lEurocompost ha proposto ricorso dinanzi al Tar Campania avverso il predetto provvedimento, ottenendo effetti sospensivi limitatamente alle attività consequenziali ai soli fini del recupero dei materiali già presenti presso lo stabilimento fino alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2009.
A sua volta, con atto dirigenziale del 18.11.2008 prot. n. 0183498, il Settore Ambiente, Ecologia e Gestione dei Rifiuti di questo Ente – preso atto della mancata conformazione della società al precedente provvedimento di diffida dallo stesso notificato con atto prot. n. 0181080 del 12.11.2008, nonchè degli ulteriori accertamenti compiuti dallArpac e dallAsl Ce2, dai quali sono emerse gravi irregolarità strutturali (consistenti, fra laltro, nellemissione di agenti inquinanti e nellassenza del nulla-osta richiesto per il tipo di attività svolta dalla Eurocompost, e cioè quella degli impianti di smaltimento di rifiuti solidi e liquami di depurazione – di cui alla lettera b, punto 100 dellelenco dellindustrie insalubri di prima classe (DM 5.06.1994) – ha diffidato formalmente la predetta società a porre in essere, fra gli altri, tutti gli interventi necessari per labbattimento delle emissioni, anche attraverso il conferimento dei rifiuti attualmente presenti nellimpianto ad altro soggetto autorizzato.
A tale scopo, ha assegnato alla Eurocompost il termine perentorio per lesecuzione di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, evidenziando la sussistenza delle condizioni per lapplicazione delle misure previste dallart. 216, comma 4, del dlgs 152/06 (divieto di prosecuzione dellattività).
Del resto, già dal novembre 2008 lattività della Eurocompost doveva non iniziare ovvero essere sospesa (come da intimazione della Asl Caserta 2 dell11.11.2008 Uopc Distretto 34, prot. 1802).
Invece, non soltanto
Sulla scorta di tali circostanze di fatto, il sottoscritto – nellevidenziare che la mancata ottemperanza al suddetto provvedimento rende ex se esecutiva la chiusura dellimpianto illegale – chiede siano immediatamente disposti i conseguenti atti esecutivi di competenza di questo Ente funzionali allimmediata cessazione di ogni e qualunque attività da parte della Eurocompost, attesa la persistenza delle gravi violazioni di legge contestategli dalle Autorità preposte e il pericolo per la salute pubblica, trattandosi di complesso operante a ridosso di una folta ed inerme Comunità.
A tal proposito, mette altresì in evidenza la natura strutturale e permanente delle predette violazioni, le quali attengono alla mancanza dei requisiti di legge per lesercizio di attività insalubri in quanto le stesse discendono dalla inidoneità dellimpianto rispetto alle vigenti previsioni normative.