Ddl Sicurezza, il 20 febbraio astensione dalle udienze

di Redazione

Raffaele Costanzo SANTA MARIA CAPUA VETERE. Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere ha indetto un’assemblea straordinaria con astensione dalle udienze per il 20 febbraio.

Ad illustrarne le ragioni è il vicepresidente della Camera Penale, avvocato Raffaele Costanzo (nella foto).

“Il disegno di legge n. 733/09 sulla sicurezza dei cittadini, approvato dal Senato il 5/2/2009, – spiega Costanzo – costituisce il frutto evidente di scelte politiche che, ispirate da pure ragioni demagogiche e di consenso, prendono a pretesto un supposto bisogno di sicurezza dei cittadini, creato ed amplificato dagli organi di stampa, per introdurre nel nostro ordinamento norme palesemente illiberali, così determinandone un arretramento intollerabile del livello di civiltà. Al di là, infatti, dell’ormai consueto procedere impulsivo e disorganico, e dunque tale da creare nel sistema penale motivi di evidente irragionevolezza e frattura, il legislatore si è spinto con il recente ddl 733 a sacrificare sull’altare di un’ideologia autoritaria di facile presa diritti e libertà la cui tutela in uno stato democratico deve costituire, per il legislatore stesso, ispirazione costante del proprio agire politico”.

L’avvocato Costanzo sottolinea gravissima preoccupazione per le norme che:

1. Sacrificano intollerabilmente il diritto alla salute del cittadino straniero ed eliminano il fondamentale obbligo di segretezza che la prestazione medica da sempre per sua natura impone, oltre a costituire un’evidente incentivo all’apertura di centri di salute “clandestini”, privi delle competenze e dei mezzi propri della struttura pubblica e proprio per questo inevitabilmente foriere di grave pericolo per la salute di tutti i cittadini.

2. Legittimano gli individui a fare giustizia in proprio, “unendosi in associazioni……. al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale”, così ponendo pericolose premesse all’intensificarsi di fenomeni di intolleranza o peggio ancora di giustizia “di piazza”, recentemente e tristemente tornati all’onore della cronaca.

3. Incentivano il ricorso alla “collaborazione” attribuendo ad essa un valore sconsideratamente attenuante, con rischio evidente e concreto per la genuinità della prova, vieppiù laddove a beneficiare di tali attenuanti andrebbero soggetti di elevatissima capacità criminale; e peggio ancora assegnano alla condotta di non delazione carattere preclusivo all’accesso a pubblici bandi di gara e dunque al legittimo esercizio di facoltà.

4. Estendono in misura intollerabilmente lesiva del dettato costituzionale l’operatività dell’art. 275, c.3, cpp, rendendo operativa la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e la presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere ad una moltitudine eterogenea di reati, a conferma dell’attitudine pervasiva del doppio binario in materia processuale e dell’ossessione carcerocentrica del nostro legislatore.

5. Inaspriscono il regime carcerario introdotto dall’art. 41 bis Ord. Pen., sì da renderlo modalità ordinaria e stabile di espiazione della pena, intollerabilmente ed inutilmente mortificante dei diritti primari dell’individuo, tendenzialmente definitiva, revocabile soltanto in presenza di una prova “diabolica” negativa, affidata alla giurisdizione di un vero e proprio Tribunale speciale, e, da ultimo, introducendo persino una ignobile cultura del sospetto nei confronti del difensore.

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