Scritte pubblicitarie fuorilegge: nessuno interviene

di Antonio Arduino

AVERSA. Si sa che la pubblicità è l’anima del commercio. E di sicuro cade a fagiolo pubblicizzare la vendita di ghiaccio per bibite quando il caldo del mese di agosto fa crescere enormemente la sete.

Ma se la pubblicità viene fatta con scritte che imbrattano muri di strutture private o pubbliche, come nel caso che ci è stato segnalato da un lettore, la cosa cambia. Chi pubblicizza una qualsiasi cosa imbrattando un muro compie un’azione punibile applicando le norme del codice di procedura penale che, all’articolo 639, recita inequivocabilmente: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico o comunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede di ufficio”.

Quindi, imbrattare muri non è un’azione goliardica come, forse, pensano i tanti che scrivono frasi d’amore su muri ed edifici della città ma è un atto pericoloso, un atto da codice penale. Eppure c’è chi lo fa restando impunito.La ragione è legata al fatto che gli autori di queste bravate sono quasi sempre ignoti ma quando sotto la scritta lasciano il numero di telefono cellulare? E’ questo il caso segnalato da nostro lettore che recandosi al cimitero di Aversa ha notato sul muro di cinta una scritta di carattere pubblicitario che recita così “Vendo ghiaccio per bibite cell. 320…..”. Un particolare che rende individuabile l’autore della bravata e rende possibile un intervento delle forze di polizia che porterebbe anche al ripristino del muro, come accaduto tempo fa a Milano dove il sindaco Moratti ha disposto che le mura imbrattate da giovani graffitari venissero ripulite dagli stessi autori che erano stati presi in flagrante.

E allora, domanda il nostro lettore, perché la scritta “pubblicitaria” resta sul muro del cimitero? Probabilmente perché, stando all’articolo 639 del codice penale, per intervenire le forze dell’ordine hanno necessità di una querela da parte del proprietario del muro che è il Comune. Però, leggendo l’articolo 635 a cui fa riferimento il 639, sembra che in questo caso si possa procedere d’ufficio, vale a dire senza denuncia di parte, perché il muro di cinta in questione appartiene a “Edifici pubblici o destinati a uso pubblico all’esercizio di un culto”, cosa che prevede, insieme al procedimento d’ufficio, anche la reclusione “da sei mesi a tre anni”.

Certo sarebbe un dazio pesante da far pagare per una scritta tracciata su un muro, ma varrebbe la pena di metterlo in riscossione per educare al rispetto della cosa pubblica e, perché no, anche di quella privata.

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