CASAL DI PRINCIPE. La sentenza 8158 della Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare in carcere per Nicola Cosentino, come disposto dal gip di Napoli.
Secondo la Suprema Corte, infatti, è corretta nei confronti del sottosegretario alleconomia la formulazione dellaccusa di concorso esterno in associazione mafiosa.
Il discorso giustificativo della decisione applicativa della misura cautelare appare senz’altro esaustivo. si legge nella sentenza della Corte di Cassazione – Il gip ha diffusamente trattato ogni tema rilevante a cominciare da quello, fondamentale, della verifica di affidabilità soggettiva del Vassallo e degli altri collaboratori di giustizia e da quello di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni accusatorie. Inoltre – si legge – la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l’indicata categoria di delitti giustifica l’applicazione della più grave misura cautelare, considerata, ope legis, l’unica adeguata rispetto alle esigenze cautelari riconducibili alla commissione dei suddetti delitti.
Al contempo però la Camera non ha dato il via libera per procedere allarresto di Nicola Cosentino e, quindi, per farlo bisognerebbe che lo stesso si dimettesse dalla carica di parlamentare. Intanto i legali del sottosegretario allEconomia battono su un punto in particolare e cioè che il loro assistito sarebbe stato iscritto con ritardo nel registro degli indagati. Ma a tale affermazione, i giudici della Cassazione hanno replicato che l’iscrizione rispetta il termine dei due anni a partire dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Gaetano Vassallo: termini che sono ancora in corso e non sono scaduti.
LA RISPOSTA DI COSENTINO. “Il giudizio di ‘adeguatezza’ della motivazione cautelare, espresso dalla Suprema Corte, non contiene né assorbe né esaurisce la valutazione circa la concretezza ed effettività degli elementi indiziari valorizzati nei miei confronti”. Lo sottolinea, in una nota, il sottosegretario all’Economia, Nicola Cosentino.”E’ evidente che le decisioni della Suprema Corte non possono essere ‘impugnate’ ma soltanto ‘commentate’ – spiega – e, nel caso, di specie, un commento adeguato sarà possibile, appena riuscirò a leggere integralmente la decisione che mi riguarda, per ora pubblicata soltanto per stralci e, come al solito, nota alla stampa prima che al diretto interessato”. “In ogni caso – aggiunge – quella della Cassazione rimane sempre e comunque una valutazione di mera ‘legittimita” che non pregiudica minimamente la difesa nel ‘merito’ che sarà messa a punto (si auspica nel più breve tempo possibile) nella sede opportuna: il processo”. “Il Gip ha ben motivato usando i materiali probatori a sua disposizione cioé le dichiarazioni di collaboratori, ma ciò non significa affatto che quei materiali siano ‘veri’. La mia linea di difesa rimane immutata: chiederò di essere immediatamente processato al fine di ottenere riconosciuta la mia assoluta innocenza”. “A prescindere da tutto ciò, posso soltanto affermare, a caldo, che dagli stralci della sentenza messi in circolazione dalla stampa intravedo scarni riferimenti alle questioni procedurali sollevate in ordine al mio mancato interrogatorio (da me più volte sollecitato) prima dell’inoltro della richiesta cautelare. Inoltre, nelle motivazioni fin ora pubblicate non colgo alcun passaggio specifico sulle prove ‘a discarico’ contenute in una memoria difensiva depositata all’atto di una richiesta di presentazione spontanea. Nulla, poi, in ordine alla tardiva iscrizione nel registro degli indagati avvenuta appena cinque giorni prima della richiesta di arresto”.