MONDRAGONE. A seguito di molteplici sollecitazioni, da parte di tecnici operanti nel settore edile, sul funzionamento della C.E.I. e delle incertezze di procedure sul rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dellautorità competente, …
… lassessore Francesco Miraglia ha sollecitato gli Uffici competenti affinché siano puntualmente applicate le nuove norme in materia di rilascio dellAutorizzazione paesaggistica, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004).
Dal 1 gennaio 2010, infatti, è entrata a regime la procedura per il rilascio dellautorizzazione paesaggistica prevista dallart. 146 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali) e viene così a decadere il regime transitorio più volte prorogato negli ultimi anni. La procedura ordinaria prevista dallart. 146 del D.Lgs 42/04, di competenza regionale (salva delega ad altro ente pubblico), è caratterizzata dallintervento della Soprintendenza non più in via successiva, ma preventiva attraverso il rilascio di un parere di merito (e non più di legittimità) entro un termine perentorio.
Il parere del Sovrintendente ha natura vincolante per il rilascio dellautorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (Dia o permesso di costruire). Sino al 31 dicembre scorso, grazie alle ricordate e numerose proroghe, lautorizzazione paesaggistica veniva rilasciata (sempre nellambito della procedura relativa al titolo abilitativo edilizio) previa valutazione, a livello comunale (delega regionale), della compatibilità dellintervento e successivamente inviata alla Soprintendenza che nei 60 giorni successivi poteva esercitare il suo potere di annullamento.
La Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 1122 del 19 giugno 2009 (Burc n. 43 del 6 luglio 2009) ha deliberato: di riconoscere che le Commissioni Edilizie Integrate (C.E.I.), sono da ritenersi, a tutti gli effetti di legge, strutture operative in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la necessaria differenziazione tra lattività di tutela paesaggistica e lesercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come prescritto dal comma 6, art. 146 del Codice; di stabilire che tutti i Comuni della Campania, al fine di poter continuare lesercizio delle funzioni amministrative in materia di rilascio dellautorizzazione paesaggistica, devono istituire, ove non già provveduto a decorrere dal 30 giugno 2009 le Commissioni Edilizie Integrate, ovvero gli Organi Collegiali.
La Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) unico organo con figure tecnico-scientifiche come previste dalla legge, non esprime più il parere sulle pratiche ma dovrà effettuare un vero monitoraggio del progetto e deve valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento e redigere una relazione distruttoria ed inviarla alla competente sovrintendenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo epresuppostorispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi che legittimano un intervento edilizio proposto e con il nuovo regime ha validità 5 anni: lautorità competente entro 40 giorni dovrà verificare la documentazione, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere la richiesta alla Soprintendenza; quest’ultima nei 45 giorni successivi dal ricevimento della documentazione dovrà emanare il proprio parere vincolante. Se la Soprintendenza non esprime il proprio parere lamministrazione competente potrà convocare una conferenza dei servizi che si dovrà concludere entro 15 giorni. Se la Soprintendenza esprime parere favorevole, entro i successivi 20 giorni, verrà rilasciata lautorizzazione paesaggistica.
In caso di parere negativo, verrà comunicato, entro lo stesso termine, il preavviso di diniego. Lautorità competente procederà al rilascio dellautorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 giorni dal ricevimento della pratica da parte della Sovrintendenza.