ROMA. Via libera al ddl Gelmini. Laula del Senato ha approvato con 152 sì, 94 no e 1 astenuto il testo di riforma delluniversità che ora passa alla Camera.
Ipunti chiave della riforma:
Reclutamento professori. Per il reclutamento si introduce l’abilitazione nazionale sia per chi vuole diventare associato sia per chi vuole diventare ordinario. Labilitazione sarà attribuita da una commissione nazionale sulla base di specifici parametri di qualità fissati dallAnvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, ente pubblico vigilato dal ministero dellIstruzione). I posti saranno poi attribuiti a seguito di procedure pubbliche di selezione bandite dalle singole università, cui potranno accedere solo gli abilitati. Gli ordinari andranno in pensione a 70 anni, gli associati a 68.
Ricercatori. Non saranno più a tempo indeterminato. Viene introdotto il cosiddetto sistema di ‘tenure-track’: in pratica per i ricercatori ci saranno contratti a tempo determinato (minimo 3, massimo 5 anni) seguiti da contratti triennali (il rinnovo è possibile una sola volta), al termine dei quali se il ricercatore sarà ritenuto valido dallateneo sarà confermato a tempo indeterminato come associato. In caso contrario, terminerà il rapporto con luniversità maturando però dei titoli utili per i concorsi pubblici. Il ddl abbassa letà in cui si entra di ruolo da 36 a 30 anni con lo stipendio che passa da 1.300 a 2.000 euro.
Rettori. Il ddl fissa un limite massimo complessivo di 8 anni al mandato dei rettori (che così possono essere solo due), inclusi gli anni già trascorsi prima della riforma. Il rettore deve rappresentare laccademia nel suo complesso, perciò è eletto fra i professori ordinari. Se il rettore non ha amministrato in modo adeguato lateneo, può essere sfiduciato dal Senato accademico con una maggioranza dei 3/4.
Università virtuose. Le università che hanno conseguito stabilità e sostenibilità del bilancio, nonchè risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, potranno sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo.
Ruolo Cda e Senato accademico. Netta divisione dei ruoli tra Consiglio di amministrazione e Senato accademico. Il Cda dovrà avere un massimo di 3 componenti esterni se i membri sono 11 (2 se sono meno di 11), rappresentanti per lo più del mondo delle imprese. Tra i membri esterni non vanno computati i rappresentanti degli studenti, che dunque si aggiungono ad essi. Il presidente del consiglio di amministrazione può essere il rettore o uno dei consiglieri esterni. Il Cda ha la responsabilità delle spese, anche di quelle di gestione delle sedi distaccate, e delle assunzioni; decide sull’attivazione o soppressione di sedi e di corsi di studio, adotta provvedimenti disciplinari su professori e ricercatori. Il Senato accademico, invece, svolge una funzione di proposta in materia di didattica e ricerca. Dei suoi pareri è obbligato a tener conto il rettore nella elaborazione del piano triennale di sviluppo. E’ obbligatorio il suo parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Il Senato può proporre con maggioranza dei 3/4 la sfiducia del rettore che abbia male amministrato l’ateneo. Il Senato accademico resta in carica per un massimo di quattro anni e può essere rinnovato per un volta sola.
Fondo per il merito. Si introduce un ‘Fondo per il merito’ destinato a promuovere leccellenza fra gli studenti, anche se potrà partire solo se ci saranno le risorse. Il fondo farà capo al ministero dellUniversità. Lo scopo sarà di erogare borse di merito e gestire prestiti donore. E previsto che il ministero dellIstruzione garantisca leffettiva realizzazione del diritto allo studio e per questo preveda “specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi”.