MONDRAGONE. A seguito di solleciti da parte di cittadini e tecnici sulle incertezze di applicazione di denuncia di inizio attività anche in zona sottoposte a vincolo, lassessore allurbanistica, architetto Michele Miraglia, fa presente che è cambiata la normativa in merito alle comunicazionidi inizio lavori …
… e che la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività introdotta con la manovra estiva, sostituisce la Dia, Denuncia di inizio attività, mediante il decreto-legge 78/2010 sulla Manovra economica che è stato convertito nella Legge 122 del 30/07/2010 che allarticolo 49 introduce la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), modificando l’art.19 della legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa.
La Scia non è estesa nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia. Diventa possibile linizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dellinteressato allamministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso dopera.
Il Comune ha solo 60 giorni per verificare la rispondenza al piano regolatore e al regolamento edilizio. Decorso il tempo può fermare i lavori solo “inpresenza del pericolodi un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente” (punto 4 del comma 4bis). I titoli abilitativi in edilizia sono, oltre l’attività libera, la Comunicazione, la Segnalazione (Scia), il Permesso di costruire.
Per facilitare la comprensione del nuovo sistema è utile lo schema sotto riportato:
Manutenzione ordinaria: libera, non occorre comunicare l’inizio lavori al Comune;
Manutenzione straordinaria senza interventi sulle strutture: ai sensi della legge 22.5.2010 n.73, art.5, è soggetta a Comunicazione al Comune dell’inizio lavori con i dati identificativi dell’impresa e con una relazione tecnica con progetto dei lavori “a firma di un tecnico abilitato ilqualedichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il committente e che asseveri, sotto la propriaresponsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati eai regolamenti edilizi vigenti e che per essilanormativastatale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Manutenzione straordinaria su beni con vincolo storico-artistico o paesaggistico: ai sensi della legge 73/2010: Comunicazione con nulla-osta della soprintendenza o di altro Ente competente
Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture: Scia.
Manutenzione straordinaria con interventi sulle strutture, ma su beni vincolati: non si può utilizzare né la Dia (per gli interventi sulle strutture) né la Scia (per la presenza del vincolo): perciò non resta che il Permesso di costruire.
Ristrutturazioni che non modificano l’edificio ai sensi art. 10 Tue: è applicabile la Scia sempre che l’edificio non sia soggetto a vincoli.
Ristrutturazioni con modifiche ai sensi art.10 Tue: dovrebbe occorrere il Permesso di costruire; la Scia non sembra applicabile perché le modifiche possono richiedere un giudizio discrezionale, che supera il mero accertamento di requisiti.
Nuove costruzioni: Permesso di costruire.