Assunzione dipendente comunale, indagine al vaglio del magistrato

di Redazione

 SAN NICOLA LS. L’indagine dei carabinieri della locale stazione, agli ordini del luogotenente Pio Marino, sull’assunzione di una dipendente presso il comune di San Nicola La Strada, è conclusa e tutti gli atti sono ora al vaglio del magistrato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per le conclusioni.

L’indagine, scaturita da una denunzia anonima che aveva fatto scattare anche l’intervento della Quinta Commissione consiliare Affari Generali e Personale, Servizi demografici e Servizi municipalizzati, Decentramento amministrativo, è, dunque, alle sue battute finali.

La Commissione, presieduta Pietro Maienza, e composta da Domenico Russo, Lucia Annunziata, Luigi Adinolfi, Gabriella D’Ambrosio e Vincenzo Santamaria, ha presentato un’interpellanza comunale, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale Raffaele Narducci. Interpellanza che è stata trattata nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 16 dicembre e che, al momento, è in stand-by in attesa che il dottor Salvatore Massi dia una risposta ai numerosi rilievi mossi dalla Commissione. Rilievi che sono ora presso il magistrato e che dovrà stabilire se La Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni è realmente un ex-Ipab e quindi assimilabile ad una amministrazione pubblica.

Ecco alcuni dei quesiti posti dalla commissione: Perché la dipendente nel 2001 è stata assunta con contratto aziendale e non il contratto collettivo nazionale? E perché dal 2009 la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni si è ancorata al contratto collettivo nazionale Agidae per gli Istituti Religiosi? Perchè per quanto attiene la previdenza la Fondazione è ancorata all’Inps e non all’Inpdap come avviene per tutti i dipendenti pubblici?

Se, come sostiene l’Amministrazione Comunale, la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni era ed è un ex-Ipab (assimilabile ad una Amministrazione Pubblica) ed era quindi possibile il trasferimento per mobilità, non si aveva allora l’obbligo di attivare le procedure di mobilità con l’adozione di un apposito bando di mobilità e l’indicazione del posto disponibile in dotazione organica che si intendeva coprire attraverso il ricorso al predetto istituto della mobilità, così come recita l’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs. 165/2001? Altrimenti, come avrebbe fatto la dipendente a sapere che era vacante un posto di categoria D nella pianta organica dell’Unione dei Comuni “Calatia”?

Tale procedura di mobilità, obbligatoria per legge, è stata effettivamente espletata? E, se sì, quando e con quali atti pubblici? In caso contrario, non si ritiene invece che, contravvenendo a quanto normato, si sia leso il diritto di chi, dipendente di una Pubblica Amministrazione ed in possesso dei requisiti, avrebbe potuto legittimamente esperire domanda di mobilità? Per di più, nella determina n. 10 dello 08/09/2004, si fa riferimento all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 che al comma 1 dispone: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza”. Ma tale legge citata non si riferisce però esclusivamente ad amministrazioni pubbliche? E le amministrazioni pubbliche non sono solo quelle citate dall’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 che così recita: ”Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte quelle Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni, le istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti Pubblici non Economici Nazionali, Regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.”?

Ed ammesso che la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni sia un ex-Ipab, come si fa a definire Amministrazione Pubblica un ex-Ipab ai sensi dall’art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001? E come è possibile che, nell’atto del trasferimento per mobilità, la dipendente, inquadrata nella Fondazione di provenienza come “segretaria”, sia stata poi inquadrata nell’Unione dei Comuni “Calatia” con la qualifica superiore di “funzionario amministrativo”?

Se invece l’assunzione non è stata effettuata per mobilità, dal momento che, come risulta agli atti, ladipendente si era dimessa volontariamente dalla Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni a far data dallo 01/02/2005, data stessa di assunzione presso l’Unione dei Comuni “Calatia”, non si tratta forse di assunzione per chiamata diretta?

Ed è possibile ciò nella pubblica amministrazione per un posto di categoria D? E del resto se si fosse trattato di mobilità perché la Fondazione Villaggio dei Ragazzi si sarebbe rifiutata di trasmettere il fascicolo personale della dipendente all’Unione dei Comuni Calatia?

A tutte queste domande il magistrato dovrà dare una risposta: nel caso di archiviazione darà ragione all’operato dell’amministrazione, in caso contrario darà luogo ad un processo.

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