Foce Vecchia Regi Lagni, opposizione: “Niente regali allo Stato e ai Coppola”

di Redazione

 CASTEL VOLTURNO. A seguito della discussione consiliare tenutasi nell’ultimo civico consesso di Castel Volturno, inerente la questione dei terreni soggetti ad Usi Civici sui suoli ubicati sulla “Foce Vecchia dei Regi Lagni”, …

… i consiglieri comunali di minoranza hanno deciso di contestare la decisione del Commissario di Governo, pertinente la decisione di assumere la “paternità statale” della suddetta zona. Con una nota stampa a firma dei consiglieri, Giuseppe Gravante, Mosvaldo Luigi Caterino, Alfonso Iovine, Carmine Brancaccio, guidati dal professore Alfonso Caprio del Pd, è stata sottoscritta una relazione storica da aggiungere alla delibera consiliare, caratterizzata da otto pagine di documenti e riferimenti giudiziari, che attesterebbero, invece, la titolarità del Comune, quindi né dello Stato, né dei Coppola, a possedere tutti i diritti reali su tale area. Tale relazione tiene conto di oltre 131 anni di dissidi giudiziari e amministrativi tra privati, Stato e Comune di Castel Volturno.

In effetti tutta la storia nasce, quando, il Commissario Straordinario del Governo, su richiesta del sindaco di Castel Volturno, con nota n. 553/2010, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 41850 del 20 luglio 2010, trasmette apposita relazione, corredata di grafici, di atti e documenti vari; la stessa fornisce elementi di valutazione, esprime motivazioni e giudizi che portano a considerare, sostiene il Commissario, che i terreni di “Foce Vecchia e Sopra la Marchesa” sono beni appartenenti al Demanio dello Stato e che gli stessi non sono stati mai interessati dal vincolo di uso civico.

“Il contenuto di questa relazione commissariale non possiamo assolutamente condividerlo e accettarlo, anzi lo contestiamo e dimostriamo da subito che le conclusioni formulate dal Commissario di Governo sono inesatte e prive di fondamento giuridico e tecnico”. Questa è la posizione ufficiale di tutta la minoranza.

La relazione storica presentata dalla minoranza consiliare

Il Prefetto di Terra di Lavoro, con ordinanza del 16 agosto 1872, conferiva incarico all’ing. Giuseppe De Novellis di procedere all’elaborazione di un progetto di divisione dei beni tra quelli appartenenti al Comune di Castel Volturno ed al Demanio dello Stato;

Il Commissario Ripartitore, con ordinanza del 23 dicembre 1880, tenendo presente la situazione dei luoghi, procedeva alla ripartizione delle terre costituenti l’intero demanio tra il Comune di Castel Volturno ed il Demanio dello Stato e assegnava al Comune di Castel Volturno la zona “che si estende tra l’abitato di Castel Volturno, Regi Lagni ed il Parco Generale”, al Demanio dello Stato, invece, la zona composta “da tutto il territorio che si estende tra i Regi Lagni e la foce di Patria, il Canale di Vena ed il mare” e, cioè, al Comune di Castel Volturno le terre a destra dei Regi Lagni ed al Demanio dello Stato le terre a sinistra dei detti Regi Lagni, guardando verso Sud.

La linea di demarcazione tra le due quote è costituita appunto dal corso dei Regi Lagni, che all’epoca, come detto innanzi, deviava verso sud per i fenomeni naturali ed era un continuo spostamento da nord verso sud e viceversa.

In tal modo restava assegnata al Comune di Castel Volturno anche quella fascia di terreno compresa tra la prosecuzione ideale e normale dei Regi Lagni al mare e la nuova foce dei Regi Lagni, terreno, che, dopo l’interrimento del drizzagno costruito dai Borbone nel 1839 – 1841, era unito senza soluzioni di continuità alla Pineta Grande o di Micheluccio a Mare e confinava ad Est e a Sud con la nuova foce o foce del lago dei Regi Lagni e ad Ovest col mare, e, veniva a trovarsi ad Ovest ed a Sud delle terre assegnate al Demanio dello Stato e dalle quali era separata dal corso dei Regi Lagni, che era stato, appunto, indicato quale confine delle due quote.

La situazione dei luoghi e la ripartizione delle terre tra il Comune di Castel Volturno ed il Demanio dello Stato risulta dalla planimetria allegata all’ordinanza del Commissario Ripartitore del 23 dicembre 1880, dalla quale si evince che la Pineta Grande o di Michelaccio a mare costituiva un corpo unico ed indiviso che si spingeva verso Sud, man mano assottigliandosi fino alla foce dei Regi Lagni, ed era stata assegnata al Comune di Castel Volturno;

D’altra parte risponde ad un criterio logico l’assegnazione di questa fascia di terra al Comune di Castel Volturno sia perché, come innanzi detto, essa formava un corpo unico con la Pineta Grande assegnata a detto Comune ed era perciò facilmente raggiungibile dai cittadini di Castel Volturno, mentre, invece, sarebbe stato estremamente disagevole raggiungerla dalla parte assegnata al demanio dello Stato da cui è separata appunto dal corso dei Regi Lagni, sia perché dovendosi stabilire una linea di demarcazione tra le due quote, era preferibile determinarla in un corso d’acqua, avvalendosi della naturale conformazione dei luoghi ed in mancanza di altri punti sicuri di riferimento.

I beni facenti parte della quota assegnata al Demanio dello Stato furono successivamente divisi in lotti e venduti a privati in conformità della legge 21 agosto 1862 n. 793.

I lotti interessati erano quelli contrassegnati con i nr. 8 -7 – 6 – 5, contigui tra di loro e con progressione, nell’ordine, da Nord verso Sud.

Luciano Chianese, nella pubblica gara del 20 maggio 1885, si aggiudicava, tra l’altro, il lotto n. 8 che comprendeva il terreno macchioso formante l’estremità settentrionale delle Dune Martinez e, propriamente, la zona detta “ Vecchia Foce dei Regi Lagni “;

Col nome di “Vecchia Foce “ venne indicata quella zona compresa tra la Via della Base, ora Domitiana” ed il corso dei Regi Lagni “ ad “ L , zona occupata da acquitrini per le continue esondazioni dei Regi Lagni e la naturale conformazione del terreno, che viene confermato anche dalla planimetria catastale. Da ciò deriva che la “ Vecchia Foce “ di cui all’assegnazione del 20 maggio 1885 non può corrispondere alla “Vecchia Foce” attuale in quanto la prima è una vasta zona di terra e non l’alveo in cui all’epoca scorrevano le acque dei Regi Lagni, mentre la seconda è proprio l’antico alveo dei detti Regi Lagni ed è certo che la nuova foce, per quanto detto innanzi, non possa individuarsi con la “vecchia foce” assegnata al Chianese;

La denominazione, quindi, di “ nuova foce dei Regi Lagni ”, usata nel verbale di aggiudicazione, venne attribuita proprio alla parte del corso dei Regi Lagni successiva alla deviazione verso Sud, per cui l’attuazione “Vecchia Foce” corrisponde alla nuova foce;

La zona indicata come “Vecchia Foce “ ed assegnata a Luciano Chianese con l’asta del 20.5.1885, assunse il nome di “vecchia foce” dopo la costruzione del drizzagno nel 1918-19 per distinguerlo dalla “nuova foce” costruita appunto per il drizzagno;

La Vecchia Foce, dunque, col passare degli anni si estese verso Sud, tagliando i terreni del Chianese, sempre pressochè parallelamente al mare e alla Domitiana, ad una distanza dal mare di circa tre-quattrocento metri nel 1906-1908, fino a raggiungere la sua massima lunghezza di circa metri 4300 nel 1918-1919;

A tal fine è sufficiente rilevare che la “nuova foce “fu sempre indicata come confine occidentale dei lotti aggiudicati e, come tale, non poteva essere compresa nei terreni alienati, come tale non furono compresi nell’aggiudicazione nemmeno i terreni compresi tra la “ nuova foce “ ed il mare, in quanto il mare non viene minimamente menzionato tra i confini, a differenza per quanto avviene per i lotti 5 e 6 e per cui è detto espressamente che essi confinano con il mare.

Nel frattempo, con l’apertura della nuova foce, la fascia di terreno esistente, incrementatasi per effetto del ripascimento e del migrare della foce dei Regi Lagni verso Sud, restò avulsa dal resto delle terre assegnate al Comune di Castel Volturno ed unite di fatto a quelle già assegnate a Federico Chianese.

Francesco Saverio Chianese, con istanza del 6 dicembre 1927, chiese la legittimazione di detta zona a norma dell’art. 9 della legge 16 giugno 1928 n. 1766 al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici e l’ottenne con ordinanza del 18 gennaio 1928;

Il Podestà del Comune di Castel Volturno, ritenendo che il Chianese era in possesso di un’area di gran lunga superiore agli ettari 25 legittimati con ordinanza, chiese di essere reintegrato nel possesso delle terre non comprese nell’ordinanza stessa.

Infatti, l’ing. Alfano, incaricato dal Commissario liquidatore, nella sua relazione di consulenza del 5 luglio 1932, in base ai rilievi eseguiti in quell’epoca e cioè in epoca successiva all’apertura della nuova foce avvenuta nell’anno 1918, affermava che quando l’Amministrazione delle Bonifiche aprì il nuovo tratto di canale che in linea retta sboccava a mare, (il drizzagno ) si venne a creare un canale che proveniente dai Regi Lagni si spostò lentamente verso Sud fino alla distanza di ml. 4300 circa in direzione parallela alla riva del mare e rilevava, altresì, l’esistenza di una fascia di terreno tra questi ed il mare avente una larghezza di ml. 300-310 circa;

Il perito istruttore accertava, dunque, che il Chianese, oltre agli Ha 25.83.88 già legittimati, era in possesso dell’estensione di ulteriori Ha 31.85.86 del fondo “Sopra la Marchesa“ di cui alla particella 2 del Foglio 47 nonché di Ha 13.65.40 costituenti l’antico letto dei Regi Lagni (ora Vecchia Foce);

Il Commissario per la Liquidazione degli usi civici, con sentenza del 26 settembre 1936, condannò il Chianese alla reintegra in favore del Comune di Castel Volturno delle dette due zone di terreno

Il Chianese, al fine di evitare l’esecuzione di Ufficio della predetta sentenza, dichiarava di effettuare il bonario rilascio delle due zone in favore del Comune, riservandosi i diritti derivanti dal gravame prodotto davanti alla Corte di Appello di Roma – Sez. Speciale Usi Civici.

Il commissario nominava per le operazioni di distacco dei detti terreni il perito ing. Avitabile Errico Di Gaetano e fissava per l’esecuzione delle operazioni il giorno tre dicembre 1936.

Il Podestà di Castel Volturno, nella Casa Comunale, (03 dicembre 1936) prendeva atto dell’avvenuto bonario rilascio e consentiva, su richiesta del Chianese, che ne conservasse il possesso precario fino alla definizione del giudizio di appello. (pag. 5-6-7 della perizia G. Rasulo del 31 gennaio 1969);

Il Commissario per la Liquidazione degli usi civici, accertato che la predetta sentenza ( del 1936) era passata ingiudicato, con successiva sentenza del 26 giugno 1945, aveva riconosciuto al Comune di Castel Volturno di immettersi nel materiale possesso delle terre e cioè, sia degli Ha 31.85.86 del fondo “ Sopra la Marchesa “che comprendeva parte della particella n. 2 del foglio 47, quasi tutta la particella 1 ed altre zone in seguito verso il mare, sia di Ha 12.51.80 + Ha 1.14.60 e per complessivi Ha 13.65.40 costituenti l’antico letto dei Regi Lagni (ora Vecchia Foce), rappresentati da una striscia di terreno, di livello sottoposto a quello dell’attuale corso del canale che si sviluppa in direzione Nord-Sud ad andamento e conformazione irregolari, ricoperti di acqua stagnante. (vedi verbale di presa di possesso sottoscritto in data 20 settembre 1945 dal Dr. Alberto Buono, ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli, dal Dr. Attanasio Di Giulio, all’uopo incaricato dal Commissariato Usi Civici di Napoli, dal Sig. Francesco Saverio Chianese e dal Sindaco del Comune di Castel Volturno), e di procedere, altresì, alla liquidazione del canone per i frutti indebitamente percepiti per il precario possesso;

Il Ministro Segretario di Stato per l’Agricoltura e delle Foreste, in relazione alle predette pronunce commissariali e sulla scorta del “ Piano di massima per la classificazione e sistemazione dei terreni di uso civico del Comune di Castel Volturno “, predisposto dall’incaricato demaniale geom. Giovanni Battista in data 20 giugno 1963, con decreto n. 17810 del 30 agosto 1966, assegnava i terreni di “Sopra La Marchesa” riportati al Foglio 47 partic. n. 1 e 2 per l’estensione di Ha 31.65.86 e quelli acquitrinosi, costituenti la “ Vecchia Foce” per l’estensione di Ha 13.65.40, alla categoria “ A ” e cioè ( fra quelli destinati esclusivamente e permanentemente ad attività agro-silvo-pastorali;

Deve considerarsi che il letto della vecchia foce, proveniente dal gomito della nuova foce dei Regi Lagni volgendo verso Sud, andò in disuso e perdeva la sua originaria destinazione, tanto che “ fu ritenuto demanio idrico fino al 1918-19, epoca della costruzione del “drizzagno Nuova Foce”, dal 1928 al 1936 fu in contestazione tra Francesco Saverio Chianesse ed il Comune di Castel Volturno, dal 1936 al 1945 Francesco Saverio Chianese detenne la zona per concessione del Comune di Castel Volturno e che nel 1945 ne lasciò anche il possesso, tanto è vero che nell’atto di vendita dell’11 settembre 1950 si riservò “ i diritti litigiosi “ sulla “ Vecchia Foce” e il 20 dicembre 1951 cedette i diritti litigiosi”;

La Società Coppola Pinetamare ed il Cecere Nicola ( quest’ultimo avente causa di F. S. Chianese ), parte soccombente nelle due sentenze commissariali del 1936 e 1945 presentarono, in data 15 febbraio 1968, ricorso al Commissario per la liquidazione degli Usi Civici, chiedendo la dichiarazione di revocazione e di nullità delle due precedenti pronunce commissariali;

Il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici in Napoli, intanto, con sentenza del 18 marzo 1971, depositata il 24. 03. 1971, dichiarava inammissibili le richieste di revocazione o di nullità delle sentenze 17 ottobre 1936 e 26 giugno 1945 proposte dalla Società Coppola Pinetamare e da Cecere Nicola confermando che i due appezzamenti di terreni si appartenevano al demanio di uso civico del Comune di Castel Volturno.

La società Coppola Pinetamare impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Roma, Sezione speciale Usi Civici, ma l’appello fu dichiarato estinto per rinuncia agli atti del giudizio. La Società Coppola Pinetamare, con ulteriore ricorso del 23 ottobre 1971 riproponeva al Commissario Liquidatore istanza di revocazione delle due sentenze ( 1936 e 1945 ).

Il Commissario, con ordinanza riservata del 9 giugno 1972 comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 295 Cod. proc. Civ., sospese il giudizio fino all’esito di quello pendente innanzi alla Corte di Appello di Roma avente lo stesso oggetto.

Tale giudizio non venne più riassunto ( v. nota Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici n. 96 del 21 febbraio 1996.

Il Commissario, rilevato che esistevano ancora ragioni di conflittualità tra le parti, onde procedere ad un approfondito esame della situazione, convocò più volte i vari Enti interessati, tanto che nella riunione del 16 gennaio 1968, i rappresentanti del (Comune di Castel Volturno, dell’Ufficio Tecnico Erariale di Caserta, della Capitaneria di Porto di Napoli, dell’Ufficio del Genio Civile di Caserta), chiesero che si procedesse al riesame della situazione del solo terreno “Sopra la Marchesa” a mezzo di un tecnico da nominarsi da parte del Commissariato per gli Usi Civici.

Il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, con decreto dell’11 giugno 1968, conferìva incarico all’ing. Giovanni Rasulo, perito istruttore, il quale nella relazione di consulenza, resa il 31 gennaio 1969, scriveva:

che l’Ing. Antonino Alfano era incorso in evidenti errori tecnici, ( descrizione da pag. 23 a pag. 30 ), tanto che le sue conclusioni avevano determinato le sentenze commissariali del 26.09.1936 e del 26.06.1945 con le quali si condannò la ditta Chianese alla reintegra a favore del Comune di Castel Volturno degli Ha 31.85.86, quale parte del demanio di Sopra la Marchesa, costituente eccedenza sugli Ha 25.83.88, già legittimati con ordinanza del 18 gennaio 1928 e degli ulteriori Ha 13.65.40 costituenti l’antico letto dei Regi Lagni ( ora Vecchia Foce );

– che il fondo “Sopra La Marchesa” dell’estensione di Ha 25.83.88, è “ quello e soltanto quello, indicato con la particella 2 nel foglio di mappa 47, del Comune di Castel Volturno ( segnato in tutta la sua superficie con lineetta a zigrinatura nell’All. F ) ( pagina 33 lett. a della relazione 31 gennaio 1969 e pag.13 perizia 1 ottobre 1971);

Si Osserva:

– che tutti gli atti danno la prova che a quell’epoca il letto della Vecchia Foce era in possesso e contestato tra il Comune di Castel Volturno e le Amministrazioni dello Stato, infatti entrambi gli Enti avevano concesso, ciascuno per proprio conto, il diritto di pesca nel letto della Vecchia Foce, ancora coperta dalle acque provenienti dai Regi Lagni, il primo a tale Carannante fino al 1953 e a tali Manno e Scalzone fino al 1963, il secondo a tale Fabozzi, tanto che fra i due Enti pubblici nacque una disputa per la riscossione e l’appartenenza dei canoni relativi;

che dall’approfondimento degli atti emerge una chiara evidenza e cioè: mentre l’ing. Rasulo scrive che le risultanze della sua relazione di consulenza trovarono il pieno consenso della Società Coppola Pinetamare e delle Amministrazioni Finanziaria e Marittima dello Stato. ( vedi pag. 14 rigo 7 della perizia 1971 ), questi stessi soggetti, evidentemente non hanno condiviso la delimitazione dei confini accertati e definiti dal perito istruttore per cui venne costituita la Commissione di cui all’art. 58 del Regolamento della Navigazione Marittima, approvato con D.P.R. 15.2.1952 e che la stessa, con verbale 5 giugno 1970, procedette ad una nuova delimitazione fra il demanio marittimo ed i beni appartenenti a privati ( Società Coppola Pinetamare), senza, peraltro, invitare il legale rappresentante del Comune di Castel Volturno ed ignorando ogni e qualsiasi attività precedentemente svolta in tal senso;

che l’ing. Rasulo scrive, altresì, che la Commissione, di cui all’art. 58 del Regolamento per la Navigazione, con verbale del 5 giugno 1970, ha proceduto alla delimitazione del demanio marittimo in corrispondenza del Villaggio Coppola Pinetamare, a cui è allegata la planimetria della zona, in scala 1: 4000 sulla quale si legge (vedi all. G) : linea di confine tra i beni di pertinenza del Demanio marittimo e quelli di proprietà della Società Coppola Pinetamare “ rilevata in base alle risultanze della perizia redatta dall’ing. Giovanni Rasulo in data 31 gennaio 1969, rappresentata a tratti e punti, allegato n. 9).” ( vedi pag. 14 perizia 1.10.1971);

che la linea di confine tracciata dalla Commissione innanzi citata se la si riporta sulla planimetria del consulente ing. Alfano ( v. alleg. C ) e sulla planimetria generale attuale della zona ( v. alleg. D ) essa si discosta notevolmente dal confine che io sottoscritto avevo indicato nella mia relazione del 31 gennaio 1969. Infatti la recente delimitazione si avvicina, confondendosi quasi con il confine tracciato dall’ing. Alfano e che io avevo chiaramente criticato in tal guisa. ( v. dal 10° rigo a pag. 31 della mia relazione). ( vedi pag. 15 perizia 1.10.1971 );

– che il consulente Rasulo dice: non vi è dubbio, che la Commissione delimitatrice ha erroneamente interpretata la mia relazione del 31 gennaio 1969, realizzando la linea di confine con il demanio marittimo. ( vedi pag. 16 perizia 1.10.1971 );

– che la società Coppola Pinetamare, abbandona ogni e qualsiasi forma di rivendicazione nei confronti del Comune e nell’anno 1978, presentava ricorso alla Corte di Appello di Napoli Sez. civile, contro lo Stato avente ad oggetto: rivendicazione – delimitazione col demanio marittimo -.accertamento di proprietà – contestando, tra l’altro, l’appartenenza della zona identificata nella planimetria allegata con la lettera D alla relazione Rasulo dell’1-10-1971 e sostenendo che la delimitazione Rasulo non coincideva con quella identificata nel verbale di delimitazione del 5 giugno 1970 dalla Commissione delimitatrice ed alligata planimetria e che l’area della Vecchia Foce non era quella riportata nella detta planimetria alligata con la lettera D alla citata relazione Rasulo;

Si deve concludere:

a) che la Società Coppola Pinetamare, con le sentenze commissariali del 26 settembre 1936 e del 16 luglio 1945, veniva condannata al rilascio dei fondi di “ Foce Vecchia e Sopra la Marchesa” innanzi individuati e descritti e al pagamento dei canoni per il precario ed illegittimo possesso;

b) che il Commissario Liquidatore, con sentenza del 18 marzo 1971, dichiarava inammissibile l’istanza di revocazione delle due pronunce del “ 1936 e 1945 “ per cui, come giustamente scrive l’ing. Giovanni Rasulo “ tanto premesso, poiché per sentenze passate in giudicato i due appezzamenti di terreno” Sopra la Marchesa “ e “ Vecchia Foce “ si appartengono al demanio di uso civico del Comune di Castel Volturno e “ fino a quando tali sentenze non saranno revocate “ esse spiegano la loro efficacia nei confronti di tutti coloro che detengono gli appezzamenti di terreni suddetti”; ( vedi pag. 5 rigo 17 della perizia 1 ottobre 1971 );

c) che il Ministro Segretario di Stato per l’Agricoltura e delle Foreste con decreto n. 17810 del 30 agosto 1966, assegnava i terreni di “Sopra La Marchesa” riportati al Foglio 47 partic. n. 1 e 2 per l’estensione di Ha 31.65.86 e quelli acquitrinosi, costituenti la “ Vecchia Foce “ per l’estensione di Ha 13.65.40, alla categoria “ A ” e cioè ( fra quelli destinati esclusivamente e permanentemente ad attività agro-silvo-pastorali, ai sensi dell’art.11 e 14 della legge 16.6.1927 n. 1766 sugli usi civici;

d) che il canale dei Regi Lagni “ fu demanio idrico fino al 1918-19, epoca della costruzione del “drizzagno Nuova Foce”, dal 1928 al 1936 fu in contestazione tra Francesco Saverio Chianesse ed il Comune di Castel Volturno, dal 1936 al 1945 Francesco Saverio Chianese detenne la zona per concessione del Comune di Castel Volturno e che nel 1945 ne lasciò anche il possesso, tanto è vero che nell’atto di vendita dell’11 settembre 1950 si riservò “ i diritti litigiosi “ sulla “ Vecchia Foce” e il 20 dicembre 1951 cedette i diritti litigiosi” ( pag. 86 sentenza Corte di Appello di Napoli del 16.04.1982 );

e) che Il Comune di Castel Volturno , per il decennio 1953 – 1963 concedeva in affitto a Manno Generoso e Scalzone Antonio soltanto il primo tratto della “ Vecchia Foce “, lungo circa trecento metri misurati dalla confluenza in essa del canale dei Regi Lagni, libero da canneti, per cui i concessionari del Comune esercitavano la pesca soltanto in tali tratti e non ebbero mai alcuna ingerenza nella restante parte della “Vecchia Foce” ( sia il Comune di Castel Volturno che lo Stato avevano concesso, ciascuno per proprio conto, il diritto di pesca nel letto della vecchia foce, ancora coperto dalle acque provenienti dai Regi Lagni”;

f) che il Commissario Straordinario del Governo nella sua relazione del 20 luglio 2010 ad oggetto: usi civici in Castel Volturno “acquisita al protocollo n. 41850 del Comune di Castel Volturno in pari data, fa rilevare che la perizia Alfano era inficiata da errori tecnici evidenti che hanno prodotto i propri effetti sulle sentenze commissariali del 1936 e 1945”;

g) che, “da quando in qua le sentenze passate ingiudicato possono essere messe in discussione o ribaltate da dichiarazioni, da interpretazioni di atti e di documenti, da giudizi o da elementi di valutazione soggettiva, da scritti di uffici amministrativi che contrastano con quanto risulta accertato dall’autorità giudiziaria”?

h) che il Commissario Straordinario del Governo nella sua relazione vorrebbe far intendere che i terreni della località “Foce Vecchia e Sopra la Marchesa” non sono stati mai interessati dal vincolo di uso civico, ebbene, lo scrivente ignora o dimentica che la legittimazione del 1928 a favore di Francesco Saverio Chianese ed il successivo provvedimento di affrancazione degli Ha 25.83.88 di terreni non poteva avere per oggetto se non la terra di uso civico appartenente al Comune di Castel Volturno, come testualmente recita la norma e non è pensabile che la restante parte dei terreni “ Sopra la Marchesa “ dell’intero foglio 47 avessero natura e destinazione diversa;

i) che la Regione Campania – Settore Primario – Servizio Usi Civici, con nota n. 4-6289 del 22 luglio 1999, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 026731 del 30.07.1999 e allegata alla delibera consiliare n. 2 del 08- 01-2010, scrive che il sig. Francesco Saverio Chianese, occupava, in eccedenza a quelli già legittimati, altri terreni estesi Ha 31.65.86 nella stessa Località Sopra la Marchesa, nonché Ha 13.65.40 costituenti l’antico letto dei Regi Lagni;

j) che la Regione Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario con le note n. 0298729 del 7.04.2008, n. 0416729 del 15.05.2008 e n. 0908290 del 31.10.2008, allegate agli atti della Conferenza di Servizi del 03.11.2008 ed a quella conclusiva del 05.08.2009, presso l’Assessorato ai Trasporti – Settore Demanio Marittimo, Porti e Aeroporti, ha riconfermato l’appartenenza dei suddetti terreni al demanio comunale di uso civico ribadendo che essi sono assolutamente inalienabili, inespropriabili ed inusucapibili, ove, previamente, non sia stato eliminato il vincolo di uso civico nei modi previsti dalla legge, e che, di conseguenza, qualsiasi atto di disponibilità posto in essere in ordine ai succitati terreni è radicalmente nullo per violazione di norma espressa di legge e per carenza assoluta di potere dell’autorità che andrebbe ad adottarlo;

k) che i beni di uso civico hanno valenza ambientale e paesaggistica così come riportato nell’art. 1, lett. h della legge 08.08.1985 n. 431 e nell’art. 142, lett. h del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 06.07.2002, n. 137 )

l) che il Commissario Straordinario del Governo, per dare conferma e veridicità alla relazione Rasulo si domanda: “se il Commissario Liquidatore degli Usi Civici avesse ritenuta confermata, senza alcun dubbio, la fondatezza della perizia Alfano, non avrebbe conferito i successivi incarichi peritali all’ing. Rasulo per verificare la situazione di “ Foce Vecchia e Sopra la Marchesa”;

m) che questo teoricamente potrebbe essere anche condiviso, ma allora perché in data 5 giugno 1970 si è ritenuto necessario costituire l’apposita Commissione di cui all’art. 58 del Regolamento per la Navigazione Marittima, e si è proceduto ad una nuova delimitazione dei confini fra il demanio marittimo e i beni appartenenti a privati ( Società Coppola Pinetamare ), la quale non solo contrasta, ma addirittura ribalta le perizie Rasulo?;

n) che il contenuto della relazione del Commissario Straordinario evidenzia un’altra incongruenza, si vorrebbe far intendere che la funzione di “ confine “ tra la quota comunale e quella statale assegnate nel 1880 sarebbe l’attuale canale dei Regi Lagni, l’affermazione che esprime è inesatta e non corretta; infatti, è vero che nel 1880, il Commissario Ripartitore dell’ex feudo assegnò al Comune di Castel Volturno i terreni a destra del canale dei Regi Lagni e quelli a sinistra allo Stato, ma il Commissario Straordinario del Governo ignora e non considera che le aree comprese tra il gomito del canale, il letto originario della Vecchia Foce verso Sud ( Cittadella e Patria ) ed il mare che, prima erano alla destra del corso della Vecchia Foce, con la costruzione del drizzagno e cioè sbocco diretto a mare del canale ( 1918 ), la fascia di terreno esistente tra il letto della vecchia foce ed il mare diventa di conseguenza la sinistra dei Regi Lagni, obbligando così i cittadini di Castel Volturno a far uso di mezzi di trasporto per traghettare da una riva all’altra del nuovo canale, ma quelle aree, in effetti, avevano conservato la qualificazione di demanio di uso civico;

o) che tali aree, assegnate al Comune di Castel Volturno, erano e sono ritenute terreno del demanio di uso civico del Comune di Castel Volturno, perciò inalienabili ed inusucapibili, oggetto delle due sentenze commissariali, mai annullate o revocate, per cui tuttora restano valide ed efficaci;

p) che a tal proposito, l’ing. Rasulo scrive “ la Commissione di cui all’art. 58 del Regolamento per la Navigazione, con verbale del 5 giugno 1970, ha proceduto alla delimitazione del demanio marittimo in corrispondenza del Villaggio Coppola Pinetamare, a cui è allegata la planimetria della zona, in scala 1: 4000 sulla quale si legge (vedi all. G) : linea di confine tra i beni di pertinenza del Demanio marittimo e quelli di proprietà della società Coppola Pinetamare “ rilevata in base alle risultanze della perizia redatta dall’ing. Giovanni Rasulo in data 31 gennaio 1969, rappresentata a tratti e punti, allegato n. 9)”. La linea di confine tracciata dalla Commissione innanzi citata se la si riporta sulla planimetria del consulente ing. Alfano ( v. alleg. C ) e sulla planimetria generale attuale della zona ( v. alleg. D ) si discosta notevolmente dal confine che io sottoscritto avevo indicato nella mia relazione del 31 gennaio 1969. Infatti la recente delimitazione si avvicina, confondendosi quasi con il confine tracciato dall’ing. Alfano e che io avevo chiaramente criticato in tal guisa. ( v. dal 10° rigo a pag. 31 della mia relazione) “. ( pag. 14 e 15 della perizia 1.10.1971) e che non vi è dubbio che la Commissione delimitatrice ha erroneamente interpretata la mia relazione del 31 gennaio 1969, realizzando la linea di confine con il demanio marittimo.( vedi pag. 16 rigo 7 della perizia Rasulo del 1 ottobre 1971)”;

In concreto, la Commissione delimitatrice non riconosce le determinazioni e le conclusioni cui è pervenuto l’ing. Rasulo, mentre le affermazioni del consulente confermano che la linea di confine tracciato dalla Commissione si avvicina e si confonde quasi con il confine indicato dall’ing. Alfano per cui si deve riconoscere la correttezza, la giustezza, la validità e la fondatezza delle risultanze della perizia dell’ing. Antonino Alfano, le quali hanno, poi, determinato le due sentenze commissariali del 1936 e 1945.

Il Commissario di Governo, nella sua relazione del 20 luglio 2010 conferma e sostiene le conclusioni peritali dell’ing. Rasulo, mentre ignora o finge di ignorare che l’Atto di Transazione e Permuta tra lo Stato e le Società Gruppo Coppola Pinetamare del 30 giugno 2005 si articola e si sviluppa sulla determinazione del confine stabilito dalla Commissione delimitatrice, i cui accertamenti, evidentemente, sono stati condotti con gli stessi criteri funzionali posti in essere dall’ing. Alfano, ( vedi Atto di Transazione e Permuta del 30 giugno 2005 pag. 3 lett. b).

Sono evidenti e palesi le contraddizioni, le incongruenze ingannevoli che si riscontrano nel contenuto della relazione del Commissario Straordinario del 10 luglio 2010. per cui si deve riconoscere la fondatezza del contenuto, la legittimità e l’efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale di Castel Volturno n. 2 adottata nell’Adunanza dell’8 gennaio 2010.

Con l’occasione si sollecita, ancora una volta, il responsabile del procedimento a dare esecuzione alla delibera consiliare in oggetto richiamata.

La documentazione allegata alla relazione consiliare che contrasta le decisioni del Commissario Straordinario di Governo:

1) Sentenze Commissariato Usi Civici di Napoli del 1936 e del 1945

2) Verbale di presa di possesso del 20.09.145

3) Decreto del Ministro Segretario di Stato per l’Agricoltura e per le Foreste

4) Verbale di delimitazione fra il Demanio Marittimo ed i beni confinanti con proprietà private del 5 giugno 1970

5) Deliberazione della Giunta Comunale n. 634 del 14 dicembre 1995

6) Nota di riscontro Regione Campania – Assessorato Agricoltura – n. 4/6289 del 22 luglio 1999

7) Pagina tre ( £ ) Atto di Transazione e Permuta tra “ Stato e Soc. Coppola Pinetamare “

8) Regione Campania – Settore Usi Civici nota n. 0298729 del 07.04.2008

9) Comune Castel Volturno – Dirigente Servizio Urbanistica e Demanio nota n. 21021 del 21.05.2008

10) Regione Campania – Settore Usi Civici – nota n. 0908290 del 31.10.2008

11) Comune di Castel Volturno – Dirigente Servizio Urbanistica e Demanio – nota n. l8286.urb. del 16.04.2009 con grafico allegato D.

12) Regione Campania – Settore Usi Civici – nota n. 0634936 del 28.07.2009
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