ROMA. Lesette differenti versioni di Michele Misseri sull’omicidio di Sarah Scazzi, sono ‘tra di loro incompatibili e contrapposte’ e rendono il suo racconto inattendibile.
Questo, nelle motivazioni in base alle quali la Cassazione ha annullato con un rinvio una delle ordinanze di carcerazione di Sabrina Misseri. La Cassazione bacchetta i giudici che hanno confermato la custodia in carcere di Sabrina, per il fatto di aver dato retta al racconto di Michele Misseri senza verificare i suoi comportamenti.
La prima sezione penale, pur ricordando che questa decisione non comporta “la rimessione in libertà” di Sabrina, ha disposto infatti un nuovo esame in quanto l’ordinanza del 18 gennaio scorso ha adottato “la scelta dell’opzione interpretativa sfavorevole all’indagata” senza prendere in alcuna considerazione la “possibilità di letture divergenti e di adeguate risposte alle obiezioni difensive”. La Cassazione, nell’accogliere il secondo ricorso (il primo è invece stato dichiarato inammissibile) dice che non siamo “in presenza di una chiamata in correità che rimane ferma nel suo nucleo essenziale (abbiamo commesso l’omicidio insieme e in questo modo), arricchendosi di dettagli su aspetti collaterali. Si tratta invece di versioni tra di loro incompatibili e sovente contrapposte” che denotano “un grave segnale della inattendibilità” dello zio Michele.
In particolare, i supremi giudici, con la sentenza depositata oggi, bacchettano i giudici che hanno confermato la custodia in carcere di Sabrina, non sostenendo l’estraneità della ragazza all’omicidio di Sarah, ma criticando aspramente la circostanza di aver dato retta al racconto di Michele Misseri senza “alcuna verifica dei comportamenti da lui effettivamente tenuti” e soltanto riscontrando il suo racconto con le sue stesse dichiarazioni mentre il procedimento di verifica deve essere “compiuto dall’esterno”.
La Suprema Corte, inoltre, accogliendo le obiezioni sollevate dalla difesa di Sabrina sui metodi usati dai magistrati nell’interrogatorio di Michele Misseri, rileva che non è stato tenuto nel debito conto la “suggestionabilità” dell’uomo, il quale, ricorda la Cassazione, aveva già ricevuto dal Gip il richiamo “a non mentire”.
Per la Cassazione, tra l’altro, il Tribunale del Riesame non ha dato sufficienti spiegazioni agli altri tre elementi in base ai quali, oltre alle dichiarazioni accusatorie del padre Michele, è stata incarcerata Sabrina: le dichiarazioni della sua amica Pisanò, la retrodatazione dell’orario del delitto e il movente delle gelosia. Su questo punto, la Cassazione non ritiene che il movente della gelosia per Ivano Russo sia stato l’elemento scatenante il delitto. Anzi, quello della gelosia non è neppure “un indizio” a carico di Sabrina: “obittivamente esile”, è stto definito. “Il solo movente, per il carattere di ambiguità che è ad esso intrinseco, non è comunque mai di per sè assimilabile ad un grave elemento indiziario – aggiunge la Cassazione – e intanto può fungere da aspetto rafforzativo del quadro probatorio in quanto gli altri elementi siano precisi e convergano a un unico significato”. Questi principi della Cassazione, ricorda la stessa sentenza della Suprema corte, sono già stati affermati nella famosa sentenza su Giulio Andreotti, difeso, anche lui come Sabrina Misseri, dal professor Franco Coppi, che, dunque, se ne è ‘servito’ anche per il ‘giallo di Avetrana’.
In più, ritengono i giudici, è necessario approfondire meglio l’ipotesi del movente sessuale che potrebbe aver spinto Michele Misseri a uccidere la nipote. In proposito, la Cassazione osserva che questo movente è stato ritenuto falso dal Tribunale del Riesame di Taranto, interpretando alcune dichiarazioni di Sabrina Misseri ad un amico, che devono essere nuovamente analizzate come la ritrattazione dello stesso Misseri in quanto “inattendibile”.
Per quanto riguarda le dichiarazioni con le quali Sabrina esprimeva incredulità questo tipo di movente, la Cassazione osserva che “a seconda del contesto, questa opinione (di Sabrina) potrebbe addirittura validamente essere spiegata con atteggiamenti di incredulità favorevoli alla tesi della innocenza della ragazza”. La Cassazione ricorda anche che il tribunale del Riesame “non ha fornito giustificazione congrua sulla piena attendibilità della ritrattazione delle dichiarazioni auto-accusatorie del Misseri”.