Roma. Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Muktar Abliazov,non doveva essere espulsa dallItaliae il provvedimento di rimpatrio è viziato da manifesta illegittimità originaria.
Così la Cassazione si è espressa accogliendo il ricorso della Shalabayeva contro il decreto del giudice di Pace di Roma del 31 maggio 2013.
Era stato il giudice di pace di Roma, con provvedimento emesso il 31 maggio 2013, a convalidare il suo trattenimento presso il Cie di Ponte Galeria, a seguito dellespulsione.
La Suprema Corte ha annullato senza il rinvio il provvedimento rimarcando anche che la contrazione dei tempi del rimpatrio e lo stato di detenzione e sostanziale isolamento nel quale la donna è stata tenuta Alma Shalabayeva dallirruzione alla partenza, hanno determinato nella specie un irreparabile vulnus al diritto di richiedere asilo e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.
Non solo, immotivata lirruzione notturna: lirruzione notturna nellabitazione di Casal Palocco dove risiedeva Alma Shalabayeva, effettuata dalle forze dellordine, era stata fatta per cercare suo marito e non per finalità di prevenzione e repressione dellimmigrazione irregolare.
Lo sottolinea la Cassazione elencando lirruzione notturna – avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2013 – tra le anomalie che hanno caratterizzato il caso Shalabayeva e loperato delle forze di polizia.