SantArpino. LAsd Olimpia SantArpino lo scorso aprile privò in maniera arbitraria lAsd Città di SantArpino del diritto di usufruire del campo sportivo Ludi Atellani.
È questo il succo dellordinanza emessa lo scorso 1 settembre, e resa pubblica stamattina dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, dottoressa Maria Grazia Lamonica, che ha così definito il procedimento promosso dalla società del presidente Giuseppe Angelino, rappresentata dallavvocato Vincenzo Di Monte, nei confronti del sodalizio guidato da Orazio Vitale, difeso dallavvocato Cesario Bortone.
Nello specifico la dottoressa Lamonica ha definito lapposizione in data 09.04.2014 da parte dellOlimpia SantArpino di alcuni nuovi lucchetti al cancello di ingresso del campo, che impediscono lingresso nella struttura sportiva a dirigenti e calciatori dellAsd Città di SantArpino, integra gli estremi di uno spoglio violento della detenzione qualificata di cui era precedentemente titolare la società del Presidente Angelino. E per questi motivi si condanna lAsd Olimpia SantArpino a consentire allAsd Città di SantArpino laccesso alla struttura sportiva Ludi Atellani per lo svolgimento delle attività sportive di cui alla concessione datata 18.09.2013. E per Vitale & C. è stata una sconfitta su tutti i fronti visto e considerato che il giudice li ha condannati anche al pagamento delle spese processuali, quantificate in oltre 2.570 euro, oltre accessori di legge.
Del tutto sconfessata dal giudice adito la tesi dellOlimpia a cui, stando a quanto deciso nellordinanza in questione, non era attribuito alcun potere pubblicistico di riscossione di alcuna somma in luogo della pubblica amministrazione, né soprattutto di poter precludere lutilizzo dellimpianto sportivo, in esecuzione di prescrizioni regolamentati dalla pubblica amministrazione.
Come si ricorderà la querelle nacque allorché lOlimpia, a cui era affidata, la gestione del campo sportivo, impedì improvvisamente laccesso allo stesso alla società Città di SantArpino, che era stata autorizzata dal Comune atellano ad utilizzare la struttura sportiva in virtù delliscrizione della propria squadra al campionato di promozione e ad altri campionati regionali. La società del dottor Vitale giustificò tale comportamento asserendo una presunta morosità della società di Angelino.
Ma nella propria pronuncia la dottoressa Lamonica è chiarissima definendo del tutto illegittimo il comportamento dellAsd Olimpia SantArpino. In buona sostanza per il magistrato del tribunale normanno il comportamento tenuto dalla Olimpia è da considerarsi al di fuori di qualsivoglia crisma giuridico, ed anzi ha assunto le sembianze di uno spoglio violento.