E’ legge il nuovo processo civile: divorzio tramite “negoziazione&quot

di Mena Grimaldi

 Roma. Con 317 sì, 182 no e astenuti, la Camera giovedì mattina ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto sul processo civile.

“La riforma del processo civile è il primo provvedimento del pacchetto di riforma della giustizia che diventa legge ed è il primo risultato di un percorso che costruisce le condizioni per affrontare l’arretrato civile”. Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

“Con il decreto non volevamo risolvere tutto ma credo sia un passo importante – ha aggiunto – va segnalato che contiene un disincentivo ad andare al processo per i pagamenti, si individuano percorsi alternativi per prevenire e comporre il conflitto e si da anche un profilo diverso all’avvocato che da soggetto che rappresenta i diritti di fronte al giudice, diventa anche soggetto della composizione”.

Di seguito alcune novità del testo di legge. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale.

Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi.

Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’ordine circondariale sulla base di criteri di selezione predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare. È previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale.

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Viene valorizzata la figura del professionista avvocato: a lui è attribuito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta.

Poteri di certificazione sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione: l’autografia della firma apposta in calce all’invito, la dichiarazione di mancato accordo.

L’intervento normativo prevede il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro).

Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del pm si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al presidente del Tribunale.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

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