AULA, Seduta 391 – Svolgimento di interpellanze urgenti
INTERPELLANZE URGENTI
A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, per sapere – premesso che:
il 17 febbraio 2015 il consiglio regionale dell’Umbria ha approvato una nuova legge elettorale;
il testo, che pare, agli interpellanti, confezionato su misura a garanzia dello status quo, manifesta evidenti profili di illegittimità costituzionale, soprattutto nella parte che prevede l’assegnazione del premio di maggioranza del 60 per cento (62 per cento, se si considera anche il seggio riservato al presidente) alla coalizione che consegue un solo voto in più rispetto alle altre, senza fissare alcuna soglia minima di voti;
nello specifico, l’articolo 15, comma quinto, lettera d), della legge n. 108 del 1968, come modificato dall’articolo 14 della nuova legge umbra n. 4 del 2015, stabilisce che l’ufficio unico circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, «verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta risultato eletto, sia pari o superiore a 12 seggi. Assegna, quindi, alla coalizione di liste, o lista non unita in coalizione, collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, 12 seggi»;
l’attribuzione del premio di maggioranza, a prescindere dal raggiungimento di una certa soglia di consensi da parte delle liste collegate al presidente eletto, costituisce una palese alterazione del circuito democratico e una pericolosa compromissione del principio di uguaglianza del voto;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, ha rilevato che sul cosiddetto «Porcellum»: «Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, Costituzione). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961). Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del Governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 della Costituzione. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente»;
il premio di maggioranza, previsto dalla legge umbra, non solo non è soggetto a soglia minima, ma non risponde neppure a criteri di proporzionalità e ragionevolezza (richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale sul cosiddetto «Porcellum»), dal momento che assegna sempre e comunque 12 seggi (+1): paradossalmente, è ingiusto anche nel caso che si vinca con l’80 per cento dei voti, perché poi vengono assegnati solo il 60 per cento dei seggi;
costituiscono ulteriori elementi di criticità della legge (in quanto creano ulteriore distorsione tra espressione del voto e attribuzione dei seggi) il conferimento di un premio di minoranza pari ad un seggio riservato per il candidato presidente miglior perdente e scorporato dall’assegnazione dei residui sette seggi spettanti alla minoranza; la disparità di trattamento tra le liste che compongono la coalizione vincente rispetto a tutte le altre (sia che siano in coalizioni di minoranza, sia che si presentino da sole); l’attribuzione dei seggi in base ai voti ottenuti dai candidati a presidente, anziché a quelli ottenuti dalle coalizioni e liste –:
in ragione degli elementi riportati in premessa, se il Governo abbia intenzione di assumere iniziative per impugnare innanzi la Corte costituzionale la nuova legge regionale umbra, nel rispetto dell’uguale diritto di voto di ciascun elettore e del carattere rappresentativo dell’assemblea legislativa regionale, conformemente ai principi dettati dalla Corte costituzionale.
(2-00872)
«Galgano, Mazziotti Di Celso».
(3 marzo 2015)
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, per sapere – premesso che:
la regione Lombardia nella seduta del 17 febbraio 2015 ha indetto un referendum consultivo concernente l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
già la regione Lombardia aveva approvato il 3 aprile 2007 la deliberazione n. VIII/367 (pubblicata sul bollettino della regione Lombardia n. 17, serie ordinaria del 23 aprile 2007) che impegnava il presidente della regione ad avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con riferimenti ad ambiti relativi a dodici materie;
il 30 ottobre 2007 il Consiglio dei ministri del Governo Prodi aveva avviato l’esame preliminare del disegno di legge per l’attuazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione ed era stata firmata un’intesa tra Governo e regione Lombardia, con la quale si avviava il negoziato per verificare «le condizioni di trasferibilità delle competenze dallo Stato nazionale al governo regionale»;
con la caduta del Governo Prodi e le elezioni della primavera del 2008, entrato in carica il IV Governo dell’onorevole Berlusconi, il tavolo per l’attuazione delle attribuzioni di condizioni speciali di autonomia non fu più convocato. Il Ministro dell’interno pro tempore era Roberto Maroni, quello alle riforme per il federalismo Umberto Bossi, quello per la semplificazione normativa Roberto Calderoli;
la stessa regione Lombardia aveva già chiesto l’avvio dell’intesa, senza procedere a referendum, in quanto non obbligatorio per legge;
la legge finanziaria per il 2014 (articolo 1, comma 571, legge n. 143 del 2013) ha previsto una procedura per tutte le regioni a statuto ordinario finalizzato all’attuazione della disposizione costituzionale. La procedura in questione si articola sulla previsione di un termine di 60 giorni entro il quale il Governo è tenuto ad attivarsi sulle iniziative regionali al fine dell’intesa prevista dalla Costituzione;
i cittadini lombardi sono stati fatti partecipi della richiesta di cui la delibera regionale del 17 febbraio 2015, in quanto nel programma di Governo la regione Lombardia ha individuato tra le priorità la richiesta al Governo e al Parlamento di una maggiore autonomia;
la delibera consiliare non indica le funzioni che si intendono ottenere dal Governo, quindi il referendum consultivo così formulato non permette ai cittadini di condividere la responsabilità della scelta delle funzioni che dal Governo passerebbero alla regione, modificando così il rapporto dei cittadini e le imprese con la regione stessa e il Governo;
il quesito referendario non chiarisce le materie che il consiglio regionale intende proporre al Governo per l’intesa, lasciandole vaghe e indeterminate, e riservandosi un’autonomia di scelta in contrasto con lo stesso articolo 52 dello statuto regionale che regola l’indizione dei referendum consultivi. Lo statuto regionale, infatti, regola la possibilità di indire referendum consultivi, se vertono «su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate». Così come stato formulato il quesito, non emergono le questioni di interesse regionale per cui chiedere l’intesa, sottraendo così ai cittadini chiamati ad esprimersi la possibilità di valutare il merito della proposta;
in questa fase di crisi economica è inopportuno spendere 30 milioni di euro di denaro dei cittadini lombardi per avviare una procedura prevista dalla Costituzione;
si è in una fase di modifica della Costituzione e Senato e Camera hanno approvato la modifica dell’articolo 116 della Costituzione. L’iter previsto per l’approvazione delle modifiche alla Costituzione prevede una seconda lettura di Camera e Senato e, infine, la proposta verrà sottoposta al vaglio dei cittadini attraverso referendum;
per poter procedere fin da subito alla definizione di una bozza d’intesa occorre prendere come riferimento la regola della «doppia conformità», che nella fase di passaggio da una legge ad un’altra permette di utilizzare le norme previste in entrambi i testi e comunque quelle più restrittive. Con questa logica le materie che possono essere oggetto di un’intesa sono:
a) organizzazione della giustizia di pace;
b) istruzione, ordinamento scolastico, ricerca scientifica e tecnologica;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; attività culturali;
d) governo del territorio;
e) politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale;
f) istruzione universitaria;
g) turismo –:
se si intenda prendere in considerazione l’urgenza di avviare un confronto con la regione Lombardia per individuare particolari forme di autonomia, in coerenza con l’articolo 116 della Costituzione;
se non ritengano che non spetti all’autonomia delle regioni a statuto ordinario la possibilità di avviare un referendum consultivo, senza che prima siano stati sentiti i comuni (articolo 116, terzo comma, della Costituzione) e sia stato definito il possibile contenuto di un’intesa con il Governo per chiamare (nel caso) i cittadini ad esprimersi su un quesito chiaro e definito e non su una procedura, e quali iniziative di competenza intendano adottare al riguardo.
(2-00874)
«Gasparini, Fiano, Rampi, Braga, Gadda, Peluffo, Pollastrini, Mauri, Tentori, Casati, Giuseppe Guerini, Senaldi, Marantelli, Galperti, Prina, Malpezzi, Bazoli, Dell’Aringa, Cinzia Maria Fontana, Quartapelle Procopio, Rossi, Fragomeli, Carnevali, Cominelli, Scuvera, Guerra, Carra, Berlinghieri, Ferrari, Misiani».
(3 marzo 2015)
C)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell’interno, per sapere – premesso che:
il 21 gennaio 2015, nell’ambito dell’indagine «Croce nera», svolta dalla procura di Napoli e dalla direzione antimafia di Napoli, sono state eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare, di cui 10 in carcere e 14 ai domiciliari per presunte gare truccate presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;
l’azienda ospedaliera in questione è una struttura di rilievo nazionale e di alta specializzazione, dotata di 500 posti letto;
la sopraddetta indagine è durata più di due anni e i reati contestati sono: associazione a delinquere di stampo mafioso ex articolo 416-bis del codice penale, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex articolo 319, turbata libertà del procedimento ex articolo 353-bis, abuso d’ufficio ex articolo 323 del codice penale;
dall’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, Giuliana Taglialatela, n. 9/2015, si evincerebbe un desolante scenario in cui forze politiche, imprenditori e funzionari pubblici operavano all’unisono con appartenenti a uno dei più feroci sodalizi criminali di Caserta, il clan Casalesi, monopolizzando indebitamente le gare di appalto bandite dall’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in assoluta violazione delle nome sulla corretta gestione delle attività amministrative, ciascuno per un proprio tornaconto personale;
tra i destinatari della misura cautelare ai domiciliari figurano:
a) l’ex direttore generale dell’azienda ospedaliera, Francesco Bottino, indagato del delitto di cui agli articoli 110, 81, 61 e 353-bis codice penale, 7 della legge n. 203 del 1991, in quanto – scrive il gip di Napoli – «in totale violazione della normativa sugli appalti, si sarebbe rifiutato di indire una gara ad evidenza pubblica, procedendo all’affidamento diretto del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici all’IVS ITALIA S.p.a., con l’aggravante di aver commesso il fatto allo scopo di favorire l’organizzazione camorristica cosiddetta dei Casalesi e, in particolare, la fazione facente capo a Zagaria Michele, operante nel territorio di Caserta e comuni limitrofi»;
b) Giuseppe Gasparin, sindaco di Caserta, ex dirigente dell’ufficio del provveditorato dell’asl di Caserta, indagato per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ai sensi dell’articolo 319 del codice penale; secondo gli inquirenti, avrebbe garantito l’aggiudicazione alla società Ivs Italia spa della concessione in via esclusiva del servizio di ristoro, dei distributori da installarsi all’interno dei presidi ospedalieri, dei distretti sanitari e degli uffici dell’asl di Caserta, presumibilmente in cambio di una somma di denaro, con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis codice penale e, comunque, al fine di agevolare l’organizzazione camorristica cosiddetta dei Casalesi da marzo a dicembre 2012;
il consigliere regionale del Popolo della Libertà Angelo Polverino, con D’Amico Remo, ritenuto preposto del gruppo Zagaria, e Smarra Francesco, quale dipendente dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, indagati in quanto avrebbero avuto funzioni di intermediari nell’assegnazione della gara in favore della Ivs Italia spa con l’aggravate mafiosa prevista dall’articolo 416-bis del codice penale e, comunque, al fine di favorire l’organizzazione camorristica cosiddetta dei Casalesi;
tra i destinatari dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, Giuliana Taglialatela, n. 9/2015 di custodia in carcere, figura l’ingegnere Bartolomeo Festa, direttore dell’unità operativa complessa di ingegneria dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a capo di un ufficio che i magistrati non esitano a definire «centro nevralgico dell’attività criminale»;
l’ingegnere Festa Bartolomeo è stato assunto mediante stipula di contratto a tempo determinato ex articolo 15-septies, comma 1, decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni con deliberazione 10 giugno 2006, n. 344. Il suddetto incarico aveva durata triennale, ma, alla scadenza, in esecuzione della deliberazione 19 marzo 2009, n. 250, il contratto medesimo sarebbe stato rinnovato, alle stesse condizioni, per altri 5 anni;
con la delibera 6 agosto 2014, n. 146, il contratto dell’ingegnere Festa è stato ulteriormente prorogato dall’attuale direttore generale dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta;
e, nonostante il susseguirsi negli anni di differenti direttori generali in suddetto ospedale, l’incarico dell’ingegnere Festa è stato sempre rinnovato. Inoltre, da un articolo apparso il 21 gennaio 2015 sul sitoweb ilfattoquotidiano.it a firma Vincenzo Iurillo, risulta che l’ingegnere Festa sia stato assunto «su designazione» di Francesco Zagaria, cognato di Michele Zagaria;
nella suddetta ordinanza di custodia cautelare emergerebbe che l’ingegnere Festa, abusando del proprio ufficio, abbia consentito l’affidamento diretto dei lavori in somma urgenza, sempre ai medesimi imprenditori, in totale violazione della normativa sugli appalti, nonché in contrasto con i principi di rotazione, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento ex articolo 125 decreto legislativo n. 163 del 2006;
il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistere un grave quadro indiziario a carico degli indagati, in relazione alla turbata scelta del contraente e in riferimento ai seguenti appalti e affidamenti diretti indetti dall’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta: una gara d’appalto per la tinteggiatura e lavorazioni accessorie del valore di 450.000 euro (ditta favorita: ditta individuale Luigi Iannone), una gara d’appalto per l’affidamento delle manutenzioni degli immobili consistenti in lavori edili e lavori affini del valore di 150.000 euro (ditta favorita: Odeia srl); una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori del valore di 1.189.500 euro (ditta favorita Komè srl); affidamenti diretti di lavori in mancanza dei necessari requisiti di legge sempre alle medesime ditte dal 2006 a oggi, per un valore totale di oltre 3.000.000 di euro (ditte favorite: ditta individuale Luigi Iannone, ditta individuale Salvatore Cioffi, Odeia srl, Piccolo, DM Soffitti sas); l’affidamento diretto della gestione del bar e delle macchine distributrici di bevande e alimenti, con danno erariale stimato per il consumo di forniture pubbliche e l’occupazione del suolo pubblico in oltre 50.000 euro dal 1ogennaio 2010 a oggi (ditte favorite: ditta individuale Mario Palombi e Ivs Italia spa di Bergamo) –:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se non ritenga opportuno assumere iniziative per modificare la legislazione in materia di affidamento diretto dei lavori pubblici e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 125 decreto legislativo n. 163 del 2006, posto che la stessa legislazione attualmente in vigore a parere degli interpellanti sembrerebbe favorire la commissione dei delitti in questione;
se non ritenga opportuno assumere iniziative per modificare la legislazione in materia di assunzioni a chiamata diretta all’interno della pubblica amministrazione, per i medesimi problemi citati nel quesito di cui sopra;
se e quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di impedire che la criminalità organizzata possa arrivare ad infiltrarsi in appalti e servizi pubblici.
(2-00867)
«Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Di Vita, Lorefice, Mantero, Colonnese, Luigi Di Maio, Luigi Gallo, Micillo, Pisano, Sibilia, Tofalo, D’Uva, Dadone, Nuti, Sarti, Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dieni, D’Ambrosio, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Alberti, Basilio, Battelli, Benedetti».
(3 marzo 2015)
D)
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
da oltre un mese il Parma football club, club di serie A, è ad un passo da un «fallimento tecnico», per un debito pregresso stimato (cautelativamente) in oltre 200 milioni di euro. Questo fatto straordinario è collegato anche ad un’ipotesi di bancarotta fraudolenta a carico dell’ex presidente del club emiliano, l’imprenditore Tommaso Ghirardi. L’intera situazione è da inserirsi nel quadro ancor più grave del dissesto del sistema calcio, il cui livello debitorio ha sforato ormai il tetto di 1,7 miliardi di euro;
il prodotto calcio è un brand da tutelare, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista dell’immagine del Paese nella sua globalità;
è da riformare, a parere dell’interpellante, l’intero sistema di governance del calcio italiano (con l’introduzione di nuove attività di audit per evitare, nei prossimi mesi, nuovi casi Parma football club);
sarebbe auspicabile prevedere l’introduzione di nuove regole di ingresso dei capitali nel mondo del calcio, vigilando sulla tracciabilità del denaro, per evitare potenziali infiltrazioni della malavita organizzata (sia italiana che straniera);
la «legge Melandri» sulla ridistribuzione dei ricavi da diritti audiovisivi ai club professionistici del calcio è ormai obsoleta e non ha risposto assolutamente ai principi per cui era nata (generare maggiore competitività nel settore e ridurre il gap economico tra grandi e piccoli/medi club di calcio);
la Figc, come federazione riconosciuta dal Coni, riceve periodicamente, in quota parte, decine di milioni di euro per il corretto funzionamento della macchina/industria del calcio, risorse in parte riconducibili a «fondi pubblici»;
come risulta da varie fonti di stampa, sul «fascicolo Parma» sono in corso rilevanti valutazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare del Sottosegretario Delrio –:
se siano a conoscenza dei fatti elencati in premessa e, considerato il coinvolgimento del Governo sulla vicenda, se intendano acquisire elementi anche in merito alla provenienza dei fondi con cui il presidente del Parma, Giampietro Manenti, intende salvare il club;
quali urgenti iniziative intendano porre in essere in merito al tema delicatissimo della tracciabilità del denaro nel calcio italiano;
se non ritengano opportuno dar vita ad una prima indagine conoscitiva governativa sullo stato di salute del calcio italiano per acquisire dati quali-quantitativi sul mondo del pallone.
(2-00887) «Rabino».
(10 marzo 2015)
E)
Le sottoscritte chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
nel 2014, per l’assegnazione dei contratti di formazione delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è stata adottata la formula del concorso nazionale; con il decreto ministeriale 8 agosto 2014, n. 612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2014, n. 67, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanava il bando per l’ammissione alle scuole di specializzazione in medicina per l’anno accademico 2013/2014; il concorso ha visto coinvolti 11.600 candidati, distribuiti in 117 sedi e 442 aule, sottoposti ai quiz tra mercoledì 28 e venerdì 31 ottobre 2014; ogni prova comprendeva 70 domande di carattere generale, più 30 quesiti di macroarea e 10 per la specifica scuola di specializzazione in medicina;
nonostante la cura con cui è stato predisposto il concorso, si sono verificati dei problemi tecnici consistente nell’inversione di un blocco di domande tra due gruppi di partecipanti; i candidati interessati dall’errore tecnico che hanno affrontato le 30 domande presenti nei due blocchi invertiti sono stati 2.923, 2.125 sono i concorrenti che hanno sostenuto soltanto le prove dell’area medica e 798 quelli che hanno sostenuto la prova inerente ai servizi clinici;
in prima istanza il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca aveva immediatamente predisposto che il 7 novembre 2014 venissero ripetuti i test e inviato le comunicazioni agli interessati tramite il sito riservato sul portale www.universitaly.it; successivamente nella serata del 3 novembre 2014 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha riunito parte della commissione nazionale incaricata, nell’estate 2014, di validare le domande del quiz, che ha vagliato i quesiti proposti ai candidati per l’area medica (29 ottobre 2014) e quella dei servizi clinici (31 ottobre 2014), stabilendo che, sia per l’una che per l’altra area, 28 domande su 30 erano comunque valide ai fini della selezione;
il 6 novembre 2014 sono uscite le graduatorie, le quali hanno generato ulteriori polemiche: è stato segnalato da molti candidati che nel calcolo delle loro risposte positive e negative si è verificato una sorta di bug, nell’insieme del meccanismo di controllo. Ci si trova, quindi, davanti ad una concreta minaccia di ricorsi massicci dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, sia per quel che riguarda la correttezza del complessivo procedimento, sia in relazione alla posizione che ciascuno studente occupa in graduatoria;
negli scorsi anni i ricorsi, ai vari tribunali amministrativi regionali, dei candidati non ammessi hanno prodotto come risultato costante la riammissione nelle facoltà a numero chiuso di studenti precedentemente esclusi; la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali ha realizzato, di fatto, una serie di sanatorie; nei casi di riammissione di studenti, tale giurisprudenza può incidere sulla funzionalità delle varie facoltà, andando a modificare il corretto rapporto docenti-studenti, ma non determina maggiori oneri di finanza pubblica;
nel caso in questione i tribunali amministrativi regionali potrebbero riammettere in graduatoria degli specializzandi, vincolando il sistema a un esborso economico non previsto e, soprattutto, andando ad incidere sulla disponibilità di contratti di specializzazione per i candidati dei prossimi anni. Se in linea teorica fossero ammessi alla specializzazione tutti gli 11.600 candidati gli oneri assommerebbero a 281 milioni di euro a fronte di una copertura di 127 milioni;
peraltro, dal confronto internazionale rispetto ad altri Paesi dell’Unione europea, si rileva che in Germania su 8.400 laureati in medicina ogni anno tutti accedono ai corsi di formazione; in Francia ci sono più posti nelle scuole di specializzazione che laureati in medicina; in Spagna e Portogallo solo il 10 per cento dei laureati non accede alla formazione post laurea; solo in Italia tale quota fino al decreto-legge n. 90 del 2014 superava il 40 per cento dei laureati, poi ridotta al 20 per cento; occorre considerare, tuttavia, che tale decreto-legge ha una portata limitata al solo 2015;
nei prossimi tre anni più di 58.000 tra medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, universitari e specialisti ambulatoriali andranno in pensione e, attualmente, il numero dei contratti di formazione specialistica previsti dall’attuale programmazione sarà di 42 mila unità; la recente riforma delle scuole di specializzazione, pur positiva, potrebbe risultare insufficiente a garantire la necessaria copertura dei posti lasciati vacanti –:
quali iniziative di competenza intendano assumere per evitare che l’impatto delle decisioni dei tribunali amministrativi regionali generino rilevanti e non quantificati effetti di finanza pubblica e incidano sull’attività delle strutture sanitarie, in particolare gli ospedali, dove gli specializzandi svolgono un ruolo rilevante;
se non ritengano di fissare un principio in base al quale gli accessi alla specializzazione medica siano commisurati ai bisogni reali di salute del territorio.
(2-00876) «De Girolamo, Binetti».
(4 marzo 2015)
F)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
entro pochi giorni, e concretamente il 15 marzo 2015, saranno trascorsi cinque anni dall’approvazione della legge n. 38 del 2010, «Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore», pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2010;
l’articolo 8 della legge n. 38 del 2010, al comma 1, parlando di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore, afferma in modo chiaro e preciso che: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore»;
la medesima legge, sempre all’articolo 8, comma 2, rende obbligatoria questa formazione nell’ambito dell’«aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e nell’assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta», prevedendo, altresì, che questo aggiornamento periodico «si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multi-professionali»;
in base all’accordo previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge n. 38 del 2010 per l’esercizio professionale nel campo delle cure palliative è obbligatorio aver acquisito una formazione specifica nel campo delle cure palliative, al punto che la medesima legge, all’articolo 8, comma 3, dice esattamente: «L’accordo di cui all’articolo 5, comma 2, individua i contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini dello svolgimento di attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell’ambito delle due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore»; come prevede il comma 4 dell’articolo 5 della legge n. 38 del 2010, tali percorsi formativi devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale –:
se esista e sia tuttora attivo un tavolo di lavoro presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che, di concerto con il Ministero della salute, abbia fissato con chiarezza gli obiettivi professionalizzanti, culturali e formativi che tutti i master in «cure palliative e alla terapia del dolore», attivati sul piano nazionale, debbono soddisfare in modo omogeneo;
di quali elementi disponga il Governo in ordine alle modalità e ai criteri con i quali avviene attualmente la valutazione del personale che lavora nel campo delle cure palliative.
(2-00883)
«Binetti, Buttiglione, Marguerettaz, Gigli, Lacquaniti, Salvatore Piccolo, Tino Iannuzzi, Murer, Casellato, Arlotti, Capone, Cardinale, Brandolin, Taricco, Carloni, Rubinato, Fitzgerald Nissoli, Polverini, Roccella, Calabrò, Minardo, Garofalo, Bosco, Vella, Latronico, Marti, Pizzolante, Lo Monte, Capelli, Rostellato, Bechis, Sberna, Occhiuto, D’Alia, Totaro, Nastri, Sammarco, Scopelliti, De Mita, Cera, Amato, Carnevali, Piccoli Nardelli, Sandra Savino, Laffranco, Saltamartini, Parisi, Fauttilli, Barbanti, Rondini, Causin».
(10 marzo 2015)
G)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
il disegno di legge n. 2679 all’articolo 17, comma 11, prevedeva, così come le precedenti leggi di stabilità, l’autorizzazione di spesa per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015;
tale norma veniva stralciata ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, comunicata all’Assemblea nella seduta del 30 ottobre 2014;
la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati ha successivamente approvato un emendamento del relatore, che prevedeva l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze per esigenze indifferibili da ripartire tra le finalità inserite alla voce dell’elenco allegato alla legge di stabilità;
la Camera dei deputati impegnava con un ordine del giorno, accolto dal Governo nella seduta del 30 novembre 2014, a destinare le somme previste alla voce 1 dell’elenco 1 esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 167 del 1997;
in particolare l’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», stabilisce l’istituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 100 milioni di euro annui, a partire dal 2015, da ripartire tra le finalità di cui all’elenco 1, allegato alla stessa legge. In particolare, l’intervento si riferisce alla stipula di convenzioni con i comuni, nello specifico di Napoli, provincia di Napoli e comune di Palermo, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili;
la disposizione testé citata, entrata in vigore il 1o gennaio 2015, non ha potuto neanche dispiegare i suoi effetti, in quanto con il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, all’articolo 6, comma 6-bis, si prevede che agli oneri derivanti dalla proroga, per l’anno 2015, dei rapporti convenzionali, attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo con riferimento all’espletamento delle funzioni di collaboratori scolastici, si provvede mediante riduzione di un importo pari a 10 milioni di euro a valere sul fondo di cui sopra, che riguarda appunto i lavoratori socialmente utili;
nonostante le rassicurazioni di alcuni esponenti del Governo, espresse durante le fasi di approvazione della legge di stabilità, in merito alla necessità di sostenere i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo, sottolineando che gli interventi previsti «sono in continuità con la situazione normativa precedente atta a far fronte a una situazione occupazionale particolarmente difficile che ha colpito Sicilia e Campania», prima ancora che la norma entrasse in vigore, parte di quegli stanziamenti sono stati distratti senza tenere in alcun conto la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita in un contesto ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva come quella Campania, che rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali e di ordine pubblico della regione stessa –:
quali iniziative urgenti, anche di carattere normativo, il Ministro interpellato intenda adottare al fine di ricostituire la dotazione originaria del fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2014, n. 190, garantendo, in tal modo, l’avvio di tutti gli interventi di carattere sociale volti alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo.
(2-00868) «Di Lello, Pisicchio».
(3 marzo 2015)
H)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Toscana n. 328 del 27 febbraio 2015, frutto di un ricorso effettuato nel 2010 da parte di un concessionario contro il comune di Isola del Giglio, ha stabilito che il concessionario balneare ha il diritto di superficie sugli immobili da lui realizzati sul demanio;
più in dettaglio, la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Toscana stabilisce che «laddove la concessione demaniale marittima stabilisca di concedere al concessionario il diritto di occupare un’area demaniale marittima allo scopo di mantenere un locale in muratura, viene ad essere costituito in capo al concessionario un diritto reale a immagine del diritto di superficie. Infatti, il diritto di mantenere una costruzione sul suolo altrui è proprio l’oggetto del diritto di superficie, così come delineato dall’articolo 952 codice civile («il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri«), con il risultato che siamo qui in presenza di un atto amministrativo che attribuisce al concessionario il diritto di superficie sugli immobili in considerazione. Ne discende che i suddetti beni sono in proprietà superficiaria del concessionario e non sono quindi di proprietà demaniale, situazione che si è protratta nel tempo, essendo stata la concessione n. 1 del 2007 successivamente rinnovata sino all’attualità»;
la pronuncia del tribunale amministrativo regionale della Toscana muta notevolmente lo scenario, proprio nel momento in cui il Governo dovrebbe presentare il disegno di legge per la riforma generale del sistema balneare italiano;
oltre a ciò, la sentenza ha un diretto effetto sull’incameramento dei beni. Come afferma infatti il tribunale amministrativo regionale della Toscana, «la mancanza di proprietà demaniale esclude quindi in radice che si possa parlare di “pertinenze demaniali marittime”, mancando i presupposti di cui all’articolo 29 del codice della navigazione, che definisce pertinenze del demanio marittimo “le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale”, richiedendo quindi la titolarità della proprietà in capo allo Stato». Ne discende che, nel calcolo del canone demaniale marittimo, l’autorità concedente non deve tener conto dei beni che sono oggetto del diritto superficiario di cui è titolare il concessionario, non trovando perciò applicazione la disciplina di cui all’articolo 1, comma 251, n. 2, riferito appunto alle opere pertinenziali, in luogo di quella di cui all’articolo 1, comma 1, n. 1, lettera b), della legge n. 296 del 2006;
si tratta, quindi, di una storica sentenza di cui il Governo non può non tenere conto. Tanto pacifico appare ormai il principio che le opere sono di proprietà superficiaria del concessionario, che il tribunale amministrativo regionale della Toscana ha condannato il comune di Isola del Giglio al pagamento delle spese processuali che l’imprenditore ha dovuto sostenere per difendere e far valere i propri diritti;
inoltre, non si tratta della prima sentenza che sostiene le ragioni dei balneari. Infatti, come già successo con le sentenze del Consiglio di Stato n. 626 e n. 3196 del 2013 e, addirittura, della Corte di cassazione n. 9935 del 2008, è stato ribadito che:
a) sino a quando non viene formalmente incamerato attraverso la specifica procedura prevista dalla legge, il bene è e rimane di proprietà del concessionario che lo ha legittimamente costruito e, di conseguenza, i canoni da applicare devono essere quelli tabellari e non i «valori omi»;
b) il codice della navigazione dispone l’incameramento dei beni nel momento in cui viene a cessare la concessione (spirare del rapporto), per cui, visto che le concessioni sono state rinnovate automaticamente e quindi sono tuttora perfettamente vigenti, qualsiasi procedura adottata in tal senso appare illegittima;
a questo punto, è necessario dare effettivo seguito ad una giurisprudenza ormai consolidata, consentendo così di risolvere non pochi casi che riguardano l’impossibilità da parte delle imprese di corrispondere canoni insostenibili e che, a causa di ciò, stanno per vedersi revocato il titolo; una problematica, quella dei canoni, che ha da tempo paralizzato ogni nuovo investimento indispensabile per conservare il livello raggiunto dalle imprese;
ad ogni modo, non è più prorogabile una riforma dell’assetto normativo del settore delle concessioni demaniali marittime, fra l’altro più volte annunciata, e su cui il Governo ha un preciso impegno previsto dalla legge. Un comparto di eccellenza del turismo italiano, che ha subito pesantemente i contraccolpi della crisi, aspetta da troppo tempo risposte che non sono mai arrivate. Il rilancio dell’economia passa anche dal turismo e dalla tutela di quelle tante imprese balneari che oggi rischiano di essere messe in crisi, insieme a tutto il loro indotto, dalle interpretazioni date alle norme e ai principi del Trattato europeo, da ultimo con la «direttiva servizi» conosciuta come Bolkestein, e dall’inerzia del Governo –:
quale sia la posizione del Governo in merito alla grave situazione in cui tuttora versano i concessionari balneari pertinenziali, quale sia lo stato di avanzamento del progetto di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e se non ritenga, in attesa del riordino della materia – da effettuarsi auspicabilmente di concerto con le organizzazioni di categoria – di assumere iniziative dirette a sospendere la riscossione dei canoni pertinenziali e la revoca della concessione ai balneari pertinenziali incapaci di far fronte al pagamento dei canoni calcolati sui «valori omi».
(2-00878)
«Bergamini, Brunetta, Castiello, Vella, Vito, Palmieri, Sandra Savino, Milanato, Gregorio Fontana, Prestigiacomo, Picchi, Occhiuto, Ravetto, Calabria, Giacomoni, Gelmini, Palmizio, Squeri, Laffranco, Biasotti, Latronico, Russo, Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Alberto Giorgetti, Centemero, Giammanco, Abrignani, Mottola, Carfagna, Palese».
(6 marzo 2015)
I)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
il presidente dell’Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, non ha dato il via libera ai prestiti necessari alla Grecia, dichiarando che: «la lista delle riforme presentate dal Governo greco è insufficiente e nel mese di marzo non verrà versata la tranche di aiuti» –:
se il Governo italiano sia stato informato preventivamente di tale dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem;
se il Governo – oltre ad essere stato avvertito – condivida quanto dichiarato dal Presidente dell’Eurogruppo;
se il presidente dell’Eurogruppo parlasse, quindi, anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri italiano, Matteo Renzi;
se non ritenga il Governo italiano di essere più coerente con le sue stesse affermazioni contrarie alle politiche dell’austerità e di aiutare la Grecia a sostenere le sue ragioni presso l’Eurogruppo, per permettere al Governo Tsipras di affrontare e gestire una delicatissima condizione economica e sociale, che rischia di avere anche pesanti ripercussioni sull’insieme dell’Europa.
(2-00885)
«Marcon, Fratoianni, Kronbichler, Scotto, Pannarale, Melilla, Palazzotto».
(10 marzo 2015)
L)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
l’articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti delle società partecipate;
la norma prevede che nella regolamentazione del rapporto di lavoro di tali dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai loro enti strumentali – ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate – non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato;
in particolare, dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia (comma 7-bis);
come concepita la disposizione citata appare, anche a giudizio dell’Anci, di complessa lettura in quanto non è chiaro il regime transitorio, ossia se ed in che termini la stessa trovi applicazione anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della medesima –:
se il Ministro interpellato non ritenga di assumere iniziative per chiarire la portata del dettato normativo in questione che risulta dubbia nella sua interpretazione al fine di evitare inutili e costosi contenziosi per i cittadini per quanto riguarda i loro diritti già acquisiti;
quante e quali siano le società interessate dalla norma citata.
(2-00859) «Fauttilli, Dellai».
(24 febbraio 2015)
M)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell’interno, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
l’applicazione del decreto legislativo n. 235 del 2012, cosiddetta legge Severino, ha in concreto generato, oltre che inevitabili polemiche, rilevanti dubbi interpretativi; in particolare, con riferimento agli articoli 7 ed 8, rispettivamente relativi alle cause di incandidabilità alle cariche regionali e alle ipotesi di sospensione e decadenza dalle cariche regionali, appare difficile ricondurre a sistema, con gli ordinari strumenti della logica giuridica, la previsione di una incandidabilità certa, sancita dal citato articolo 7, per tutti i soggetti che abbiano riportato condanne definitive per i delitti espressamente previsti dalla norma, e un procedimento di sospensione, previsto dall’articolo 8, che si applica ai soggetti che abbiano riportato sentenze non definitive per le medesime figure delittuose di cui all’articolo 7, nonché a coloro i quali sia stata applicata una misura coercitiva;
le ipotesi di sospensione e decadenza per incandidabilità dovrebbero ritenersi speculari alle cause di incandidabilità; se si ragionasse in tal senso non si potrebbe che ritenere che le ulteriori fattispecie di cui all’articolo 8 debbano completare le ipotesi di cui all’articolo 7;
in relazione, in particolare, agli sviluppi recenti relativi alle prossime elezioni regionali in Campania, importanti esponenti dell’attuale Esecutivo hanno dichiarato che potrebbe essere necessario intervenire; in particolare, il Ministro Boschi, intervistata sul tema, ha dichiarato: «Verificheremo e prenderemo i provvedimenti necessari da qui alle elezioni che non sono state ancora fissate, ma saranno presumibilmente il 10 maggio»;
le riportate dichiarazioni si sono rese necessarie perché il 1o marzo 2015 Vincenzo de Luca ha vinto le primarie del Partito democratico per la candidatura a presidente della giunta regionale campana; com’è noto, lo stesso De Luca, condannato dal tribunale di Salerno, seconda sezione penale, in data 21 gennaio 2015 per il reato di abuso di ufficio ex articolo 323 del codice penale ad una pena di un anno di reclusione, è decaduto dalla carica di sindaco del comune di Salerno con sentenza della corte di appello di Salerno n. 104/2015 del 3 febbraio 2015 e risulta destinatario di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012, con decreto prefettizio del 23 gennaio 2015;
alla luce delle notizie d’attualità, nonché delle riportate dichiarazioni del Ministro Boschi, appare opportuno chiarire quali siano le reali intenzioni del Governo, fatto salvo che appare altresì necessario intervenire per chiarire definitivamente l’interpretazione e la portata della legge Severino;
appare comunque opportuno ricordare che, recentemente, anche l’Autorità nazionale anticorruzione in relazione all’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal tribunale amministrativo regionale della Campania con ordinanza di rimessione n. 29 del 2015, ha ritenuto opportuno tale intervento, specificando che fosse necessario a tutela di strumenti di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione da applicarsi sia in presenza di sentenza definitiva per il compimento di reati di grave allarme sociale e di reati contro la pubblica amministrazione, sia in presenza (per gli amministratori regionali e locali) di sentenza non definitiva;
non solo nella stessa occasione l’Autorità nazionale anticorruzione ha rilevato che «tutti questi principi, che sono al centro delle funzioni e dell’azione dell’Autorità nazionale anticorruzione, sarebbero in buona misura compromessi se si riducesse la portata e l’efficacia delle misure volte a escludere dalle cariche pubbliche coloro che siano stati condannati per reati che la legge consideri pregiudizievoli della moralità e dell’imparzialità dell’amministrazione» –:
quali siano le reali intenzioni e in quali tempi intenda eventualmente intervenire il Governo, nel pieno rispetto delle proprie e delle altrui competenze, al fine di chiarire i dubbi interpretativi relativi alla corretta applicazione della «legge Severino», anche al fine di evitare continue incertezze e polemiche che mettono inevitabilmente in discussione l’autorevolezza delle istituzioni.
(2-00884)
«Silvia Giordano, Pisano, Tofalo, Colonnese, Luigi Di Maio, Luigi Gallo, Micillo, Sibilia, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Brescia, Brugnerotto, Busto, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Chimienti, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Daga, Dall’Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell’Orco, Di Battista, Di Benedetto, Manlio Di Stefano, D’Incà, Fantinati, Fraccaro, Sarti». (10 marzo 2015)