Chiesa del Rosario “abusiva”, il Tar dà ragione al Comune

di Antonio Taglialatela

Gricignano – L’ottava sezione del Tar Campania ha respinto il ricorso del proprietario dell’immobile situato in via Turati adibito a sede provvisoria della chiesa del Rosario e del sacerdote della parrocchia che chiedevano l’annullamento della diffida, inviata dall’ufficio tecnico comunale, all’utilizzo dei locali poiché “abusivi”.

“Il Comune di Gricignano (difeso dall’avvocato Giuseppe Somma, nda.) ha, con l’ausilio di adeguata documentazione, smentito la fondatezza degli assunti posti a fondamento del ricorso per motivi aggiunti. In particolare, quanto al non aver mai l’Ente assentito che l’effettuazione degli interventi edilizi di cui al permesso di costruire in sanatoria numero 4/2013 fosse posticipata rispetto alla demolizione dei volumi in eccesso, ovvero all’esecuzione della prescrizione subordinante l’efficacia del titolo; nonché quanto alla modifica, con opere, della destinazione d’uso di un locale già preso in considerazione dal permesso di costruire n. 4/2013, da autorimessa e deposito, a chiesa”, scrivono i giudici del tribunale amministrativo, respingendo il ricorso del proprietario e condannandolo al pagamento delle spese giudiziarie per un importo di 800 euro.

Stessa cifra che dovrà versare il sacerdote, che aveva presentato un ricorso a parte, al quale i giudici hanno sottolineato come “la riscontrata mancanza di conformità urbanistico-edilizia del locale destinato a chiesa (circostanza, quest’ultima, ammessa anche dal ricorrente) esclude che possa dirsi assentita l’agibilità dello stesso”.

La sede provvisoria della parrocchia della Madonna del Rosario (quella ufficiale dovrebbe sorgere nelle vicinanze della scuola materna “Collodi”) era stata inaugurata lo scorso 14 dicembre, con tanto di celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Angelo Spinillo e alla presenza di diversi sindaci dell’agro aversano.

Da parte dell’amministrazione comunale, però, arrivò la diffida all’utilizzo dei locali di via Turati poiché “abusivi”. Il capo dell’area tecnica, architetto Anna Cavaliere, inviava al proprietario un’ingiunzione “per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza del permesso a costruire, in totale difformità, ovvero con variazioni essenziali”.

In breve, il proprietario aveva eseguito delle opere in eccedenza su un fabbricato per civile abitazione. Nel 2011 lo stesso aveva presentato richiesta di sanatoria, accolta dall’ufficio tecnico ma subordinata alla demolizione di una tettoia e di un deposito. Demolizione non eseguita, come riscontrato dall’ufficio tecnico durante un sopralluogo compiuto lo scorso 12 dicembre, durante il quale, tra l’altro, è stata accertata la variazione di destinazione d’uso di locali al piano terra: da autorimessa e deposito a locali ad uso pubblico, ossia ad uso “chiesa”.

“Per tale variazione di destinazione d’uso intervenuta a seguito di opere di ristrutturazione – scriveva l’architetto Cavaliere nella sua ingiunzione – non è stato richiesto preventivamente ed ottenuto alcun titolo edilizio, né risulta richiesto ed ottenuto il certificato di agibilità”. E ancora: “Al fine di variare la destinazione d’uso – sottolineava la responsabile dell’area tecnica – sono state realizzate opere per le quali è necessario anche il rilascio dell’autorizzazione sismica per la quale non risulta depositata alcuna richiesta”. Da qui l’ingiunzione alla demolizione, entro novanta giorni, delle opere abusive, il divieto di utilizzare i locali come chiesa e il pagamento della sanzione di 400 euro.

Una diffida a non usufruire dei locali, in qualità di “comodatario”, veniva inviata anche al sacerdote designato dalla Curia come parroco della nuova chiesa.

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