Cesa – Dopo aver letto le parole dei Movimento Cinque Stelle sulle questioni di bilancio, pensiamo che sia difficile dialogare, nell’interesse del paese, quando si parlano linguaggi diversi.
Apprendiamo che chi scrive in nome e per conto del M5S non conosce nemmeno la differenza tra debiti e crediti e non conosce, evidentemente, le procedure nuove previste dalla legge in materia di bilancio.
Ed allora il nostro sforzo sarà rivolto ai cittadini, per evitare che falsità diventino certezze, sperando che il M5S legga e ne tragga benefici.
Si legge che la maggioranza avrebbe sanato “il bilancio comunale dai debiti non più esigibili ammontanti a circa 1.270.000 Euro”. Questa affermazione dimostra la non conoscenza, per certi versi elementare, della differenza tra debiti e crediti. Per un debitore quando i suoi debiti diventano “non esigibili”, significa che non è tenuto più a pagare.
Nel caso in esame, non si tratta di debiti del comune, ma bensì dei crediti, non esigibili nell’anno solare, ma negli anni successivi. L’operazione di riaccertamento è stata fatta dal Commissario Prefettizio con successiva ratifica obbligatoria del consiglio comunale.
Il decreto legislativo numero 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, nel modificare integralmente la struttura dei bilanci, con una completa entrata a regime dal prossimo 1 gennaio 2016, ha previsto delle operazioni straordinarie da effettuarsi in prossimità di questa scadenza, tra cui anche il riaccertamento in questione.
All’articolo 3, comma 7, del decreto si legge: “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria…, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. … Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura”.
Il successivo comma 16 stabilisce che “…l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l’anno”.
Dunque nessun debito, nessun mutuo, ma semplicemente un’operazione contabile, prevista obbligatoriamente per legge.
Su questo argomento e sugli effetti anche negativi che queste norme stanno provocando sugli enti locali e di conseguenza sui cittadini, esperti da tempo si stanno confrontando e da ultimo lo ha fatto l’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord, nel corso di un interessante convegno tenutosi ad Aversa.
Primavera Cesana