Sant’Arpino – E’ da tempo che si assiste ad una polemica tra amministrazione comunale e un comitato di cittadini, definitosi ant-Iap (acronimo che sta ad indicare la società di gestione per la riscossione di tributi comunali), sulla corretta formazione e riscossione di alcuni ruoli di tasse e tributi comunali.
Nella polemica sono intervenuti anche altri attori, alcuni per rivendicare un ruolo già svolto rispetto a tali anomalie gestionali ed altri per sottolineare che la protesta, legittima nei fatti, nasconda obiettivi legati alle prossime elezioni amministrative che, pare, si dovrebbero tenere nella primavera prossima.
In questa sede non intendiamo prendere parte ad una polemica a cui non siamo interessati, ma tentare di dare un contributo rispetto alle iniziative messe in atto a tutela del cittadino “tassato” e sulla scorta di quanto il “Comitato” ha paventato nel volantino di domenica scorsa.
In tale volantino si denunciava una sorta di “impotenza” per avere risultati positivi, visto che l’Amministrazione non intende dare risposte a dieci domande poste dal “Comitato” e che il ricorso alla “richiesta di accertamento per adesione” non garantisce del tutto il cittadino, perché se entro 90 giorni non arrivasse una risposta si sarebbe tenuti a pagare comunque, oppure fare un ricorso oneroso alla Commissione tributaria.
Ma se questo è vero, come è vero, ci sarebbero altri strumenti e iniziative per avere sia la risposta ai dieci quesiti, per i quali si era chiesto un confronto pubblico, negato dall’amministrazione, sia per garantire meglio il cittadino rispetto alla legittimità del pagamento di quanto iscritto a ruolo.
Rispetto al confronto si potrebbe optare per la richiesta, ai sensi delle vigenti normative sulla trasparenza, di avere risposta scritta in ordine ai quesiti formulati e l’Amministrazione o chi per essa è obbligata a darli entro 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali scatta il reato penale di omissione di atti di ufficio e, quindi, nessuno rischierebbe di incorrere in tale possibile reato.
Rispetto, poi, alla richiesta di accertamento con adesione si potrebbe accompagnare la stessa con l’ulteriore richiesta “di essere ammesso a prendere parte attivamente (con i diritti e le facoltà di cui agli artt. 10 e 11 della legge 241/90) alla definizione degli interessi che il provvedimento realizza, prima dell’emanazione del provvedimento stesso.”
Cioè, in parole semplici, chiedere di essere ammessi a prendere parte alla definizione dell’atto che riguarda la decisione di interessi propri.
Rispetto alla legittimità dei ruoli in riscossione, invocare l’intervento del Revisore dei Conti, che per legge è tenuto anche alla vigilanza sulla corretta gestione dell’attività contrattuale e decidere sull’applicazione delle eventuali penali previste dal contratto e con proposta perfino della revoca del contratto.
Infine, e con riguardo a qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito, si potrebbe valutare se ricorrano gli estremi per l’applicazione della sospensione e annullamento di procedure di recupero coattivo di credito tributario, così come previsto dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi da 537 a 545 della legge n. 228 del 2012), che ha introdotto norme volte, nel complesso, a semplificare i flussi informativi tra fisco e contribuente, ove la pretesa tributaria sottesa alle procedure di riscossione non possa essere soddisfatta (in via temporanea o definitiva) per ragioni formali o sostanziali.
Francesco Pezzella