Incendio deposito auto a Giugliano: il senatore Romano interroga il ministro

di Redazione

Aversa – Il senatore Lucio Romano (Democrazia Solidale), come promesso negli immediati momenti successivi all’evento, ha rivolto un’interrogazione urgente al Ministro dell’Ambiente per fare chiarezza sul grave incendio verificatosi il 31 agosto scorso a Giugliano, quando un deposito giudiziario di autovetture, con oltre trecento autoveicoli, depositati anche dal 2002, prese fuoco causando, di primo impatto, una grossa nube nera visibile sia in molte parti dell’Agro Aversano che nella stessa zona centrale della città di Napoli. Ovvie le conseguenze sotto il profilo dell’inquinamento ambientale di una zona già duramente colpita dal fenomeno.

Nel documento, che di seguito si riporta integralmente, il parlamentare aversano, che è anche componente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, compie un excursus sulla normativa in materia ed evidenzia la possibilità che le conseguenze dell’incendio siano state di moltiplicate a causa dell’inosservanza della predetta normativa. Romano, ovviamente, richiama anche l’attenzione su cosa e in che tempi il Governo centrale vorrà fare per cercare di arginare quanto causato dall’incendio.

ROMANO. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il 31 agosto 2015 si è sviluppato a Casacelle, frazione di Giugliano (Napoli), un incendio in un deposito giudiziario con oltre 300 autoveicoli (conferiti nella depositeria anche dal 2002), domato dopo diverse ore gra­zie all’impegno dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine;

l’incendio ha provocato una nube tossica, con polveri disperse a diversi chilometri di distanza, causando anche dopo giorni un allarme am­bientale e sanitario;

a breve distanza dal luogo dell’incendio sorge inoltre il liceo «Car­tesio», che con l’inizio del nuovo anno scolastico riprendera` la sua rego­lare attivita`;

a giudizio dell’interrogante e` improponibile nonche´ pregiudizievole per l’ambiente e la salute dei residenti la collocazione di un deposito giu­diziario per veicoli, rottami e pneumatici fuori uso e corrosi dal tempo presso centri abitati;

si registrano frequentemente incendi di rifiuti sversati illegalmente nella zona, e prevalentemente a nord dell’area metropolitana di Napoli, con grave danno alla salute dei cittadini;

l’articolo 32 della Costituzione menziona la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita` e im­pegna la Repubblica a tutelarlo; considerato che:

il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, pubblicato nella Gaz­zetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, supplemento ordinario, all’art 2, comma 1, lettera a), cita tra gli obiettivi della norma quello «di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine di contri­buire alla protezione, alla conservazione e al miglioramento della qualita` dell’ambiente»;

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), dispone che, ai fini del de­creto, un «veicolo fuori uso», a fine vita costituisce «un rifiuto» ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;

l’allegato 1 del decreto legislativo n. 209 dispone inoltre una serie di importanti e specifici requisiti relativi al centro di raccolta e all’im­pianto di trattamento dei veicoli fuori uso, tra i quali la distanza da centri abitati, la necessaria dotazione di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta, decantazione e sgrassaggio e un’adeguata viabilita` interna per un’agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;

inoltre, ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto, al fine di garan­tire un elevato livello di tutela ambientale nell’esercizio delle attivita` di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi compo­nenti o materiali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita` produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare l’organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un tratta­mento efficienti dei veicoli fuori uso;

il Ministero dell’interno, inoltre, con decreto ministeriale 1º luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2014, n. 159, ha dettato una serie di specifiche regole tecniche per la prevenzione di incendi e per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita` di demolizione di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 metri quadrati;

il decreto del Ministero dell’interno 22 ottobre 1999, n. 460, re­cante la «disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1999, n. 287, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, dispone che trascorso il termine indicato nell’articolo 929 del codice civile (un anno) senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA), procede alla rottamazione, salvo che il Comune, in relazione alle condizioni d’uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal PRA e` curata dal centro di raccolta con le modalita` di cui al comma 3 dell’art. 1 del medesimo de­creto;

i depositi giudiziari costituiscono dunque di fatto centri di raccolta di veicoli abbandonati, spesso trascurati o poco monitorati, i quali, una volta sottoposti a sequestro, dovrebbero rimanere in questa sede per il tempo strettamente necessario ad accertare la possibile identificazione di un proprietario che provveda a farne reclamo. Nei fatti, i veicoli e le so­stanze ivi contenute o da loro generate rimangono molto piu` a lungo in questi depositi, soggetti alle intemperie che ne comportano la diffusione attraverso l’aria e le falde acquifere; trattandosi di materiali altamente in­quinanti l’allarme ambientale e sanitario e` certamente giustificato, si chiede di sapere:

quali siano i dati di rilevamento, campionati e monitorati dagli or­ganismi competenti, delle polveri fini (PM10), idrocarburi policiclici aro­matici (IPA), biossido di azoto, biossido di zolfo, diossine e PCB diossina-simile nei territori coinvolti dai fumi tossici;

quali siano state le procedure di prevenzione e monitoraggio sani­tario attivate dalle competenti istituzioni sanitarie;

quali siano le procedure di ritiro e smaltimento dei veicoli-rottami eseguite nel deposito giudiziario nonche´ la sussistenza dei requisiti am­bientali, il rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni dettate dalle norme di settore e quali controlli siano stati effettuati al riguardo;

se il Ministro in indirizzo intenda procedere ad una verifica dei centri di raccolta in merito alla regolare osservanza della disciplina per la sicurezza ambientale e sanitaria.

(3-02165) 

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