Quando il medico esegue correttamente l’iniezione per la vaccinazione obbligatoria, la Asl non è tenuta a risarcire eventuali danni o effetti imprevisti manifestatisi nel paziente. Lo ha sottolineato la Cassazione, che ha respinto il ricorso di una donna napoletana che aveva riportato “postumi permanenti” dopo il vaccino antitifico. La Corte ha precisato inoltre che si tratta di “una pratica routinaria” che non necessita di “accertamenti preventivi”.
Filomena P. aveva fatto ricorso nel 1997 al pretore di Torre Annunziata perché la dottoressa che aveva eseguito l’iniezione aveva leso il “nervo circonflesso” determinando un effetto collaterale dannoso e non voluto. La donna aveva chiesto un risarcimento dei danni subiti, a carico della Asl 5 di Napoli, “a seguito della cattiva esecuzione di una iniezione intramuscolare finalizzata alla vaccinazione obbligatoria antitifica”.
Nel 2003 il tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la domanda risarcitoria e nel 2011 la Corte d’Appello di Napoli aveva affermato che “benché sia stato provato che l’iniezione aveva toccato e danneggiato il nervo circonflesso, nessuna responsabilità era ascrivibile al medico vaccinatore e per esso alla Asl, avendo il medico somministrato il vaccino in maniera tecnicamente corretta e avendo il predetto nervo un andamento variabile da individuo ad individuo”.
Filomena si era allora rivolta alla Cassazione ma i supremi giudici, con la sentenza 21177 in tema di responsabilità medica e danno da vaccinazione, hanno stabilito che la Corte d’Appello “non ha violato i principi in tema di responsabilità medica”. La Corte ha sottolineato che i magistrati napoletani “hanno positivamente accertato l’esistenza del nesso causale tra la vaccinazione e il danno riportato dalla paziente” ma hanno poi escluso, in base alle risultanze delle consulenze tecniche, “che alcuna responsabilità colposa gravasse sulla dottoressa che ha eseguito la vaccinazione, la quale si è attenuta ai protocolli nella localizzazione dell’iniezione e nelle modalità della sua esecuzione, né era tenuta, trattandosi di una pratica routinaria, a eseguire altri e più complessi accertamenti preventivi”.
In mancanza di una colpa riconducibile “all’autrice della vaccinazione”, prosegue il verdetto della Cassazione, “il verificarsi dell’evento dannoso è stato ricondotto al caso fortuito”, in questo caso “all’andamento variabile e talvolta imprevedibile del nervo circonflesso”, una circostanza “che ha ricondotto all’esterno della sfera di controllo e di prevedibilità della professionista che ha effettuato l’intervento routinario”.