Caserta, la Corte dei Conti boccia la nomina di 58 dirigenti scolastici

di Redazione

Sono 58 i decreti di nomina di dirigenti scolastici in provincia di Caserta bocciati dalla Corte dei Conti, così come per altre decine di presidi di diversi territori della Regione Campania.

“I decreti di conferimento delle funzioni dirigenziali su posti di funzione – si legge nel provvedimento dei giudici dell’organo amministrativo di controllo –per conferma o mobilità non possono essere ritenuti conformi a legge. Vi e’ l’anticipata decorrenza dell’efficacia dei provvedimenti di conferimento degli incarichi (primo settembre 2016) rispetto alla data dei decreti di conferimento (28 settembre 2016). A ciò va aggiunto che gli stessi decreti sono stati trasmessi all’Ufficio di controllo soltanto in data primo dicembre 2016, dopo più di due mesi dalla loro emanazione”.

“I decreti – secondo la Corte dei Conti – recano tutti lo stesso numero di protocollo (13977) e la stessa data (28 settembre 2016) e ciò non renderebbe possibile l’univoca identificazione dei singoli atti di conferimento secondo quanto richiesto dalla vigente normativa di settore”. Inoltre, “non sono stati specificati i criteri seguiti per le istituzioni scolastiche che non hanno provveduto alla predisposizione del Rav – Rapporto di Autovalutazione per l’individuazione degli obiettivi specifici collegati alla scuola ed assegnati ai dirigenti incaricati (come risulta da un monitoraggio effettuato dall’Ufficio di controllo nell’Area Scuola in chiaro). Prive di pregio sono state ritenute le giustificazioni addotte dall’Ufficio scolastico regionale che si è riportato al principio del ‘buon andamento’”.

Le risposte dell’Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, secondo la Corte dei Conti, “sembrano sottintendere che al predetto principio vada subordinato il principio di legalità dell’azione amministrativa, per cui sarebbe ‘giustificabile’ la ‘prassi’ seguita nei casi in esame e, in particolare, l’adozione di decreti individuali ‘retroattivi’ trasmessi con notevole ritardo alla Sezione, oltreché la sottrazione dal controllo preventivo di atti amministrativi (i decreti collettivi) dai quali discenderebbero, in assenza di qualsivoglia previsione legislativa e/o contrattuale, specifici effetti giuridici, quali il conferimento di funzioni dirigenziali e la presa di servizio dei dirigenti medesimi”.

Per la Corte questo modo di fare “ha trasformato il controllo preventivo in un controllo successivo e in una sanatoria di provvedimenti amministrativi che appaiono illegittimi per manifesta violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, per come si illustrerà in seguito, oltre che per violazione delle norme che affidano a questa Sezione il controllo preventivo di legittimità”. Pertanto, “i profili di illegittimità appaiono prevalenti e assorbenti rispetto alle ulteriori contestazioni e, pertanto, i decreti si appalesano illegittimi”.

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