Aversa – E’ una delibera da annullare perché presenterebbe vizi di legittimità. Cancellerebbe, di fatto, le prerogative sindacali, cancellerebbe il diritto al futuro di personale fino ad oggi al servizio degli ospedali aziendali mostrando “vizi di eccesso di potere” la 341 del 22 marzo siglata dal direttore generale dell’Asl Caserta che stipula una convenzione con l’Asl Napoli 1 Centro per l’utilizzo della graduatoria di mobilità regionale ed interregionale al fine di coprire posti di collaboratore professionale infermiere.
In sintesi è quanto sostengono i rappresentanti sindacali di Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fp e Fiasl che hanno trasmesso al direttore generale dell’Asl Caserta, Mario De Biasio, una nota per chiedere l’annullamento della delibera.
Ve la proponiamo: “I sottoscritti Felice Zinno, Nicola Cristiani, Paolo Diana, Salvatore Stabile, segretari generali e legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil-Fp di Caserta, Cis-Fp Caserta, Uil- Fpl Caserta, Fials Caserta e tutte le organizzazioni sindacali detentrici del requisito della rappresentatività ex articolo 43 e ss. D.lgs 165/01 e s.m. e i., nonchè associazioni portatrici di interessi diffusi ex art. 9, citata legge 241/90;
ricorrono in serie giustiziale avverso la deliberazione dell’Asl Caserta numero 341 del 22 marzo 2017 per l’annullamento ex articolo 21 octies, c.1, legge 241/90 e s.m.i. in quanto affetta da vizi di legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Con la delibera in oggetto l’Asl di Caserta stipula una convenzione con l’Asl Napoli 1 Centro per l’utilizzo della graduatoria di mobilità regionale ed interregionale al fine di coprire posti di collaboratore professionale infermiere; siffattamente sottraendosi alla dovuta prevista informazione delle organizzazioni sindacali su processi occupazionali aziendali.
Più in dettaglio
A) la delibera qui opposta integra il vizio di legittimità
1) per violazione del decreto legislativo 29/43 come novellato dal decreto legge 165/2001 nonché dell’articolo 6 lettera A e B comparto Sanità personale non dirigente, per avere, l’Asl Caserta, omesso di rendere previa informativa relativamente al provvedimento incidente sulla materia concernente “il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici nella gestione delle risorse umane” e, più in dettaglio, relativamente allo “andamento dei processi occupazionali” in tal guisa integrando in danno delle qui opponenti illegittima sottrazione della potestà di richiesta di esame congiunto.
2) per violazione della statuizione di cui al combinato disposto, ex articolo 7 legge 146/90 come integrata e modificate dalla legge 11 aprile 2000 numero 83, nonché dell’articolo 28 legge 300/1970 perché violando l’obbligo fattizio della previa informativa sottraeva proditoriamente ed illegittimamente alle opponenti le attribuzioni di cui a) che precede, inibendone siffattamente l’azione sindacale e infliggendo alle stesse un grave danno di immagine.
B) la delibera opposta integra, altresì, il vizio di eccesso di potere per la indebita pretermissione delle opponenti dalla istruttoria del provvedimento qui opposto, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex articolo 97 della Costituzione.
Per questi motivi voglia l’adito Direttore Generale annullare ex articolo 21 octies, c.1, legge 241/90 e s.m.i. la deliberazione Asl Caserta numero 341 del 22 marzo 2017″.