Che il consigliere Villano fosse dotato di humor politico è una novità interessante che non conoscevamo, e di cui i sottoscritti consiglieri comunali prendono atto. Partendo dal presupposto inconfutabile che le regole, non soltanto quelle giuridiche, possono non essere condivise ma comunque devono sempre essere rispettate, siamo costretti al richiamo di regolamenti, statuti e leggi dello Stato, che pur dovrebbero essere note anche al consigliere Villano, per cercare di inquadrare correttamente l’iter procedimentale che è stato seguito in questa vicenda, nonché i corretti provvedimenti che sono stati in conseguenza.
In premessa, giova ricordare che la Giunta Municipale, con atto numero 253 del 15 giugno 2017, adottato per competenza, e teniamo a sottolineare il termine “competenza” in virtù delle disposizioni del vigente Statuto Comunale, ha deliberato di non costituirsi parte civile.
Al riguardo riteniamo opportuno evidenziare che la costituzione di parte civile da parte dell’Ente, nella sua qualità di presunta parte offesa, non è atto obbligatorio e quindi “indefettibilmente dovuto”. Tale materia, peraltro, per espressa previsione normativa, non rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, secondo il disposto dell’art. 42 del Testo Unico sugli Enti Locali. Per di più, la più recente giurisprudenza (Sent. Cassazione, n. 13244 del 7/03/2014) è orientata a non ammettere la costituzione di parte civile di un Ente Territoriale, in quanto tali tipologie di danno, in concreto, risultano “difficilmente quantificabili”.
In ordine, poi, all’aspetto della ulteriore richiesta di convocazione d’urgenza del Consiglio Comunale formulata dai consiglieri di opposizione, appaiono evidenti, quali indubbi elementi ostativi per la soddisfazione di tale richiesta, le seguenti circostanze: la natura di mero atto di indirizzo, senza una diretta incidenza sul provvedimento che si intendeva sottoporre al Consiglio; la negativa valutazione già espressa su tale problematica da parte della Giunta Municipale che, come sopra ricordato, è il solo organo competente ad esprimersi al riguardo, ai sensi della normativa vigente e dello Statuto Comunale; con un piccolo sforzo intellettivo chiunque può trarre la conclusione che, non sussistendo i motivi per la convocazione di un Consiglio straordinario, non è, a maggior ragione, ammissibile la convocazione di una seduta di Consiglio con caratteri di urgenza.
Ci siano infine consentite alcune valutazioni di carattere politico. Siccome pensiamo che l’unico motivo scatenante di questa vicenda risieda nel desiderio di riscatto personale dei candidati a sindaco non eletti, siamo costretti a considerare gli eventi, nella loro totalità, come un maldestro tentativo da parte dell’opposizione di far passare, agli occhi della pubblica opinione, come atto di indirizzo una mera e riduttiva rivalsa di tipo personale, che non ha alcuna connessione con il buon governo della Città di Aversa.
Quello che ci meraviglia e che ci duole è vedere una parte dell’opposizione, che pure annovera tra le sue fila interessanti profili ricchi di indubbia capacità politica, si sia fatta strumentalizzare in modo così ingenuo dai soliti professionisti della politica, che hanno dimostrato chiaramente come gli interessi del territorio non siano parte integrante e prioritaria della loro azione politica.
I consiglieri di maggioranza a sostegno del sindaco De Cristofaro: Augusto Bisceglia, Francesco Di Palma, Michele Galluccio, Domenico Palmieri, Renato Oliva, Francesco Di Virgilio, Raffaele De Gaetano, Danila de Cristofaro, Daniele Paolo Sbano, Isidoro Orabona, Stefano Di Grazia.