Gricignano – Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Filippo Santagata” di Gricignano, professor Gennaro Caiazzo, comunica ai genitori degli alunni che la nuova legge 119/2017 ha esteso a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni e che dispone l’obbligo per le Regioni di assicurare l’offerta attiva e gratuita, per gli stessi i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie, al fine di assicurare a tutta la popolazione, in maniera omogenea sul territorio nazionale, la prevenzione, il contenimento e la riduzione dei rischi per la salute personale e pubblica.
All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, che è reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini.
Intanto, il Ministero dell’Istruzione ha diramato le procedure e le scadenze relative agli adempimenti previsti per l’anno scolastico 2017/2018 e i successivi anni scolastici.
Le 10 vaccinazioni rese obbligatorie sono: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus Influenzae tipo b; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.
Vengono esonerati dall’obbligo vaccinale i minori che si sono immunizzati naturalmente avendo contratto la/le malattie summenzionate o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo di vita in relazione a precise condizioni cliniche.
In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti: attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale; attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica.
Per l’anno scolastico 2017-2018, la documentazione deve essere presentata alle istituzioni scolastiche, incluse quelle private non paritarie: entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della Scuola dell’Infanzia (per l’Infanzia, diversamente, la mancata presentazione della documentazione attestante l’adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell’iscrizione e gli alunni non potranno essere ammessi alla frequenza scolastica); entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della scuola dell’obbligo (Primaria e Secondaria di I grado). Per l’anno scolastico 2017/2018 la legge delinea una fase transitoria secondo la quale i genitori hanno l’obbligo di presentare alla scuola uno dei documenti sopra specificati.
Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva, resa ai sensi del Dpr 445 del 28 dicembre 2000, da compilare utilizzando l’Allegato 1 (scarica qui il modello), fermo restando poi l’obbligo di presentazione della documentazione entro i termini stabiliti.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi della circolare del Miur numero 0001622 del 16/08/17, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, quali l’attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’Asl competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall’Asl competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall’Asl.
In quest’ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l’assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge). Ancora, con riferimento all’articolo 3, commi 1 e 1-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (Allegato 1, vedi sopra).
La documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, la dichiarazione sostitutiva o l’attestazione di esonero/omissione/ differimento va presentata all’Ufficio di segreteria dell’Istituto secondo le scadenze suindicate.
Si rammenta ai genitori/tutori/affidatari che le istituzioni scolastiche hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono segnalare alla Asl territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Entro 10 giorni dalle suddette scadenze, il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare all’Asl l’eventuale mancata consegna da parte dei genitori dell’idonea documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, adottando altresì le misure relative alla composizione delle classi. La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l’istituzione scolastica.
Si ricorda, inoltre, che in caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018, il genitore interessato dovrà presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione; tuttavia per gli alunni/e delle scuole dell’infanzia e alle sezioni primavera, dall’anno scolastico 2017/18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce requisito di accesso.
Per gli alunni iscritti alla Primaria e Secondaria di I Grado, in caso di mancata osservanza della presentazione dell’idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni dal termine di scadenza, dovrà effettuare la segnalazione all’Azienda sanitaria locale per i provvedimenti carico dei genitori, al fine di attivare quanto previsto dall’articolo 1, comma 4. In ogni caso la mancata presentazione della documentazione, nei termini previsti, non determina la decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.
Per quanto riguarda gli operatori scolastici, l’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli stessi presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Dpr 445 del 28 dicembre 2000, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello Allegato 2.
Il Ministero della Salute e il Miur daranno poi avvio, per l’anno scolastico 2017/2018, a iniziative di formazione del personale docente e scolastico, nonché di educazione delle alunne e degli alunni sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni. Anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.