La lettera inviata a “Repubblica” dal presidente Raffaele Cantone, la tragedia delle vittime del terremoto di Ischia, il dibattito in corso sull’articolo 2 della legge regionale della Campania numero 19 che disciplina “Linee guida per le misure alternative alle demolizioni di immobili abusivi” impongono di fare, in modo estremamente sintetico, considerazioni e proposte in ordine al settore dell’edilizia, in generale, alla sicurezza dei fabbricati, alle modalità di accertamento della legittimità dei titoli abilitativi che ne hanno consentito la realizzazione, ai diversi condoni emanati, anche per come applicati.
Sembra strano, ma i temi elencati “si tengono tra di loro”.
1 – Il presidente Cantone propone, tra le altre cose, “…prevedendo l’acquisizione degli immobili al patrimonio pubblico, …per quelli più modesti, di riacquisto da parte dei costruttori, previo pagamento di oneri che consentano di fornire servizi adeguati e l’abbattimento, senza alcuna remora, da parte Del genio militare di quelli costruiti in zone vincolate o su terreni demaniali…”.
2 – L’acquisizione degli immobili al patrimonio pubblico (comunale, nello specifico), con esclusione di quelli interessati da vincoli di inedificabilità assoluta, è quanto vuole disciplinare la legge regionale della Campania 19/2017; ma tale legge, che segue la precedente legge regionale 5/2013 che ha avuto una validità di 90 giorni, non inventa niente di nuovo rispetto a quello che già prevede la legge dello Stato dal 1985. Infatti, prima, l’articolo 7 della legge nazionale 47/1985 ed, ora, l’articolo 31, comma 5 del Dpr 380/2001, che “…L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico…”.
Non se ne voglia il Consiglio Regionale della Campania ma, con l’articolo 2 della legge regionale 19/2017, non ha introdotto nessuna novità. Inoltre, già nel 2007, la Corte dei Conti della Campania, con il proprio parere numero 11, chiariva ad una comune della Provincia di Salerno l’esistenza della possibilità di acquisire al patrimonio comunale immobili provenienti da confisca per lottizzazione abusiva e di rivenderli anche agli ex proprietari, dal momento che “…La scelta dell’ acquirente dovrà ricadere su chi avrà presentata l’offerta più vantaggiosa – auspicabilmente – in aumento rispetto alla valutazione base dell’Organo tecnico erariale…”.
3 – Il problema della sicurezza e dei condoni: se fosse vera la equazione crolli da terremoto, con conseguenti ‘vittime uguale abusivismo’, si teorizzerebbe che la tragedia dei 600 morti generati dai terremoti de L’Aquila e di Amatrice sono figli di intere città costruite abusivamente.
Purtroppo, il problema è molto ma molto più complesso. Nasce da una legislazione in materia edilizia schizofrenica che assicura la commerciabilità di un bene a condizioni ridicole (ante 1967 e con allegazione di ricevute per richieste di condoni), escludendo ogni interesse alla sicurezza ed alla legittimità dei fabbricati.
La corruzione in un ufficio tecnico comunale è data anche dalla non risposta ad una richiesta di condono, specie se la riposta deve essere negativa, con successivo obbligo di abbattimento.
Il Legislatore si è preoccupato di imporre, nella vendita e nella locazione di un fabbricato, la verifica della “Certificazione energetica”, ma non della validazione della sicurezza dell’immobile trasferito.
La sicurezza degli edifici, a livello nazionale, molti rappresentati da immobili costruiti in assenza di vigenza di norme antisismiche, passa per una rivisitazione organica di tutta la normativa in materia edilizia; la sicurezza, la commerciabilità, la legittimazione degli immobili costruiti senza titolo o in difformità da essi sono tutti elementi da affrontare, senza ipocrisia, dalla politica, dal Parlamento nazionale per rispondere ad una domanda di: sicurezza degli edifici; certezza del diritto; rispetto della legge.
Alberto Coppola
Docente di Legislazione Urbanistica
Dipartimento di Architettura – Università Federico II – Napoli