Il dirigente dell’istituto comprensivo “Santagata” di Gricignano, Gennaro Caiazzo, porta a conoscenza di tutte le componenti scolastiche che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, impossibilitati a garantire la loro presenza o di una persona maggiorenne all’uscita degli alunni dalla scuola, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico, ai sensi della normativa vigente. Caiazzo precisa che l’autorizzazione esonera il personale scolastico dalle responsabilità connesse all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
L’autorizzazione, redatta secondo l’apposito modulo (clicca qui per scaricarlo), debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, avrà efficacia per l’intero anno scolastico in corso, fermo restando la possibilità di revoca. Il modulo deve essere presentato entro martedì 19 dicembre in segreteria o inviato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: ceic8ah008@istruzione.it .
A partire dal 21 dicembre gli alunni potranno uscire autonomamente. Le vie di uscita restano quelle utilizzate fino ad ora, come concordato con l’Rspp (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione). Fino a quando gli alunni non usciranno dal cortile della scuola, essi saranno ritenuti ancora sotto la vigilanza dell’istituto, ovvero del docente dell’ultima ora.
A riguardo, la legge 172 del 4 dicembre 2017 recita testualmente: “Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) – 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza; 2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.