Il Consiglio di Stato ha stabilito, in via definitiva, che il titolo di studio relativo al diploma magistrale è abilitante all’insegnamento ma non ha valore per l’inserimento nelle Gae – Graduatorie a esaurimento. A questo punto, non saranno assunti i 50mila maestri e maestre che insegnano nella scuola italiana con il vecchio titolo preso entro il 2001. E chi lo aveva già fatto con riserva ora probabilmente sarà espulso. L’Adunanza plenaria ha respinto le motivazioni che avevano portato i legali di centinaia di diplomati magistrali a presentare un massiccio ricorso. Facendo anche dietrofront rispetto ad altre cinque sentenze che avevano invece inserito nelle Gae 2000 diplomati.
Prima dell’anno scolastico 2001/2002 il titolo del diploma magistrale era sufficiente per insegnare alle elementari, dove ormai invece è obbligatoria la laurea. Nel 2014 una storica sentenza degli stessi giudici aveva dato ragione a tutti questi docenti: dal momento che il titolo all’epoca consentiva l’accesso all’insegnamento, doveva essere considerato abilitante anche oggi. Così decine di migliaia di maestre avevano potuto accedere alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, le liste che assegnano ogni anno le supplenze. Un trionfo. Ma l’obiettivo grosso era quello di entrare nelle cosiddette Gae, le graduatorie che danno diritto all’assunzione. Dopo altri tre anni di battaglia in tribunale, il responso è stato negativo. Due, fondamentalmente, le motivazioni fornite dall’organo presieduto da Alessandro Pajno: i ricorsi sono stati troppo tardivi, avrebbero dovuto essere presentati nel 2007, subito dopo l’esclusione dalle GaE (quando però non si sapeva neanche che il diploma magistrale sarebbe stato considerato abilitante); soprattutto, quel titolo in passato è stato buono per l’abilitazione all’insegnamento, ma mai per l’accesso alle graduatorie e all’assunzione.
Insomma, niente posto fisso. Per chi è già in ruolo, la situazione si fa complicata. Non esistono conteggi precisi all’unità, ma la Plenaria del Consiglio di Stato di oggi riguarda direttamente una platea di 60mila persone che nelle ultime stagioni erano state inserite “a pettine” nelle graduatorie. E riguarda, in controparte, tutti gli aspiranti maestri e soprattutto le maestre d’infanzia che, laureate e già escluse dalle assunzioni della ‘Buona Scuola’, in queste stagioni hanno attaccato l’inserimento dei magistrali avvenuto a colpi di sentenze amministrative.
Ai 2000 precari destinatari delle sentenze favorevoli passate in giudicato non dovrebbe accadere nulla: per loro il diritto è consolidato e non potranno essere cancellati dalle Gae. Il problema esiste per chi ha avuto un semplice inserimento con riserva e ha ancora il giudizio di merito pendente. I contratti a tempo indeterminato sono sottoposti a clausola risolutiva in caso di annullamento della procedura di reclutamento. Il Miur, quindi, dovrebbe risolverli. I legali del ministero spiegano: “Questa sentenza avrà un riflesso immediato per i 5.300 che hanno firmato un ricorso e riflessi nel tempo su tutti gli altri diplomati magistrali. Chi non è entrato nelle Gae non ci entrerà più, chi è già dentro tornerà nelle graduatorie di istituto”.
“Una brutta pagina nella giurisprudenza italiana”, commentano dal sindacato Anief, che non accetta comunque la sconfitta: “Stiamo già predisponendo nuove azioni legali utili a rivendicare i diritti di tutti i docenti illegittimamente esclusi dalla possibilità di accedere alle GaE e da anni sfruttati come lavoratori cui è stato negato il diritto all’immissione in ruolo. Non è possibile, infatti, che questi lavoratori precari tornino a essere degli ‘invisibili’, relegati nelle graduatorie d’istituto a svolgere, anno dopo anno, supplenze su posti vacanti, ma senza ‘disturbare’ i piani di quanti continuano a ripetere che le graduatorie dei ‘precari storici’ sono state esaurite grazie al loro splendido lavoro”. “Il precariato non si risolve eliminando i nomi da una graduatoria- afferma il presidente del sindacato, Marcello Pacifico – e non si può cancellare con un colpo di spugna il giusto diritto di un docente abilitato ad aspirare alla stabilizzazione”.