Era addirittura il 2008 quando l’Azienda sanitaria casertana negò ad un noto e stimato professionista il diritto di essere reinserito negli elenchi di medicina generale, nell’Ambito Aversa/Casaluce, quale medico convenzionato per l’assistenza primaria, dopo che era stato per anni dipendente della stessa Asl. In sintesi, visto che al medico che va in pensione come dipendente e che precedentemente era stato “medico della mutua” spetta di diritto, a semplice domanda, di tornare ad esserlo, il dottor G.B. ben dieci anni or sono ne faceva appunto richiesta, avendone pieno diritto secondo la legge.
Ma è qui che avviene il colpo di scena, poiché l’Asl, e ciò avveniva nel 2008, gli nega invece tale diritto, affermando che la norma non prevede il reinserimento “automatico” ma solo a seguito di tutta una serie di condizioni. Dieci anni di giudizi per il dottor G.B., difeso dall’avvocato Fabrizio Perla, per vedere alla fine riconosciute pienamente le proprie ragioni e il proprio diritto con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 giugno scorso, ovvero che nessuna condizione o ulteriore requisito era previsto dalla norma dal momento che l’Asl era invece assolutamente obbligata a consentire senza indugio al professionista aversano di esercitare la professione di medico convenzionato, non esistendo alcuna disposizione, letteralmente inventata dall’azienda, che prevedesse il contrario o che subordinasse il diritto a particolari condizioni.
Un clamoroso errore, dunque, secondo i giudici sammaritani nell’articolata e motivata sentenza, da parte dell’azienda, condannata anche alle spese, e la certezza che non finirà così sul piano risarcitorio visti i ben dieci anni di esercizio della professione negata al medico che, invece, come appurato dal tribunale, ne aveva legittimamente diritto.