La Cassazione ha rilevato la piena coincidenza tra il profilo genetico catalogato come “Ignoto 1”, rinvenuto sulle mutandine di Yara Gambirasio, e quelle di Massimo Bossetti. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo per l’imputato nel processo sull’uccisione della ragazzina. L’evidenza scientifica, frutto di “numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori”, ha “valore di prova piena”. In 155 pagine la Cassazione risponde ai venti motivi di ricorso della difesa, che sollevava diverse obiezioni, contestando la prova del Dna, la “catena di custodia” e i kit utilizzati. La Cassazione biasima i “reiterati tentativi di mistificazione degli elementi di fatto”, “amplificate da improprie pubbliche sintetizzazioni”.
“Profilo genetico confermato da 24 marcatori” – “La probabilità di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genotipico”, evidenza la Corte, equivale a “un soggetto ogni 3.700 miliardi di miliardi di miliardi di individui. I giudici di merito – si legge nella sentenza – hanno correttamente affermato che il profilo genetico è stato confermato da ben 24 marcatori, evidenziando a maggiore tutela dell’imputato, che la certezza dell’identificazione è particolarmente solida”, in quanto le linee guida scientifiche individuano un soggetto “con l’identità di soli 15 marcatori”.
Dna di Bossetti non presente nelle vecchie banche dati – Rispondendo all’obiezione sulla catena di custodia, la Corte afferma che il Dna di Bossetti “non era presente nelle banche dati all’epoca disponibili e che sono state ampiamente e ripetutamente consultate proprio allo scopo di identificare “Ignoto 1″, sicché è impossibile ipotizzare una contaminazione dei reperti prelevati all’inizio del 2011 con il profilo dell’ imputato che è stato acquisito soltanto tre anni dopo”.
Negata la perizia – Quanto alla richiesta della difesa di una perizia, i giudici spiegano che vi si ricorre in caso di “evidenza dell’utilizzo di una metodica errata o superata e dell’esistenza di un metodo più recente e più affidabile”: “nulla di tutto questo emerge dagli atti”.
“Illogica l’ipotesi di un complotto” – Nelle motivazioni, la Cassazione ha quindi escluso categoricamente l’ipotesi di un complotto: “Visto che la difesa ha utilizzato l’argomento anche in sede extra porcessuale, è bene chiarire che la genericissima ipotesi della creazione in laboratorio del Dna dell’imputato, oltre ad appartenere alla schiera delle idee fantasiose prive di qualsiasi supporto scientifico e aggancio con la realtà, è manifestamente illogica”.
“Fantasiosa l’ipotesi di una contaminazione volontaria” – “Se si volesse seguire la tesi complottista legata anche alla necessità di dare in pasto all’opinione pubblica un responsabile è evidente che – ammessa solo per ipotesi la reale possibilità di creare in laboratorio un Dna – si sarebbe creato un profilo che immediatamente poteva identificare l’autore del reato senza attendere, come invece è accaduto, ben tre anni”, si legge ancora. Così come è “fantasiosa l’ipotesi di una contaminazione volontaria da parte di terzi prima del ritrovamento del corpo della vittima”.