Il Senato dà il via libera al decreto sicurezza con 163 sì, 59 no e 19 astenuti. I presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al vaglio della Camera. “E’ una giornata storica, ora mi piacerebbe realizzare una riforma complessiva, coraggiosa e rivoluzionaria”, ha detto Salvini. Sono cinque i senatori M5s “dissidenti”: Paola Nugnes, Elena Fattori, Gregorio De Falco, Matteo Mantero e Virginia La Mura.
“Voglio in galera corrotti e corruttori, è una riforma intelligente. E lo vogliamo io, Di Maio e Bonafede”, ha sottolineato Salvini. E ha aggiunto: “Non ci sarà problema a risolvere tutte le questioni su giustizia, Manovra, legge di bilancio e autonomia. Si rassegnino gli sciacalli. Non abbiamo date di scadenza, non siamo al mercato e con Di Maio troveremo un accordo sicuramente”. Quella sul decreto sicurezza è della prima fiducia su un provvedimento chiesta dal governo Conte a Palazzo Madama, dopo quella ricevuta in occasione dell’insediamento il 5 giugno.
Forza Italia ha deciso di non partecipare al voto, mentre il Pd ha votato contro e inscenato la protesta in sala stampa. Alla maggioranza sono mancati anche i voti dei “dissidenti” M5s, nei confronti dei quali il Movimento ha avviato un’istruttoria. “Si tratta di un comportamento particolarmente grave visto che si trattava di un voto di fiducia al governo”, ha dichiarato il capogruppo dei 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli.
Cosa prevede il decreto – Trentanove articoli, suddivisi in quattro capitoli, con misure che vanno dall’abrogazione dell’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, al restringimento dell’azione degli Spar, dai trattenimenti più lunghi nei Cpr, Centri di permanenza per i rimpatri, a norme più severe per la concessione della cittadinanza. Fino all’estensione del taser (la pistola ad impulsi elettrici) e dei Daspo nelle città, e norme sulla lotta alle mafie. E’ quanto prevede il cosiddetto “decreto Salvini” su sicurezza e immigrazione votato al Senato.
All’articolo 1 si stabilisce l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari così come era previsto dal Testo unico in materia di immigrazione del 1998. La corrispettiva tutela vale invece per permessi di soggiorno “speciali”: condizioni di salute di eccezionale gravità e situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. Il provvedimento stabilisce anche disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi “speciali” quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni. Si dispone che il giudice competente decida con rito sommario di cognizione.
Passa, inoltre, da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno dei Cpr – Centri di permanenza per i rimpatri. Aumenta da 90 a 180 giorni anche il periodo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie, superato il quale l’immigrato può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni. Si stabilisce anche la costruzione di nuovi Cpr rispetto ai sei già operanti sul territorio nazionale. Con l’articolo tre si introducono due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l’identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di rimpatri la norma stabilisce l’avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito.