Con ricorso depositato al Tar Campania, il 3 dicembre 2014, una donna di Aversa chiedeva l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria, rilasciato dal Comune, per la realizzazione di un box auto situato nello spazio sottostante l’edificio condominiale, in via Cilea. La ricorrente riteneva che il cittadino a cui era stato concesso il permesso non fosse proprietario esclusivo del suolo interessato, poiché lo stesso avrebbe natura condominiale. Veniva contestato, dunque, l’operato dell’Amministrazione comunale, in quanto avrebbe rilasciato permesso di costruire in sanatoria ad un soggetto che non era proprietario del bene.
Con la sentenza 1094/2019 del 26 febbraio scorso, i giudici del Tar Campania hanno respinto tale tesi, accogliendo le censure sollevate dall’avvocato Vittorio Scaringia (nella foto), difensore del Comune di Aversa, ed hanno ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione comunale. Infatti, le norme in tema di sanatoria stabiliscono che il permesso di costruire in sanatoria possa essere richiesto non solo dal proprietario dell’immobile abusivo, ma anche dal responsabile dell’abuso o, comunque, da chi si trovi in un determinato rapporto con il bene stesso o con l’opera abusiva.
Dunque, è corretto l’operato dell’Amministrazione, la quale ha rilasciato il permesso a costruire al soggetto che, essendo responsabile dell’abuso, era dunque abilitato a richiederlo ed ottenerlo. Né, tantomeno, ha trovato accoglimento la critica della ricorrente riguardo il presunto illegittimo aumento della volumetria della zona in questione, causato dalla realizzazione del box. Infatti, sia la normativa regionale che quella nazionale prevedono espressamente che la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o al pianterreno dei fabbricati è possibile anche in deroga agli strumenti urbanistici.
Pertanto, anche sotto questo aspetto, i giudici del Tar hanno accolto la tesi difensiva dell’avvocato Scaringia. Alla luce di queste ragioni, il Tar Campania ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente e condannato la stessa alla refusione delle spese processuali.