Aversa, caso Liceo Fermi: il problema del sovrannumero di iscrizioni

di Antonio Arduino

Aversa (Caserta) – Se il Consiglio comunale convocato per il 12 febbraio dovesse dire no al cambio di destinazione dell’area di proprietà della famiglia Sagliocco per poter consentire l’ampliamento del liceo scientifico “Enrico Fermi” probabilmente rispetterebbe le norme vigenti in fatto di piano regolatore e di iscrizione degli allievi alle scuole superiori decise, rispettivamente, da una Amministrazione Comunale e dal Miur, ufficio regionale scolastico. Basta leggere la circolare 22994 del 13 novembre 2019 pubblicata dal Ministero dell’università e della ricerca, avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020-2021” per rendersi conto che il sovrannumero degli allievi che tanto crea problemi oggi alla città di Aversa non si sarebbe mai verificato se fossero state rispettate le regole imposte dai due Enti.

Senza addentrarci nel Prg, limitandoci alle norme relative alla iscrizione alla prima classe del liceo Fermi, le indicazioni del Ministero sono chiare, sia relativamente alle modalità di iscrizione sia, soprattutto, alle modalità che precedono l’iscrizione, vale a dire l’indicazione del numero degli studenti che possono essere iscritti nelle scuole. Per chiarire questo concetto vi proponiamo alcuni punti della circolare pubblicata dal Miur relativamente alle iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021. Il numero massimo di iscrizioni che possono essere accolte da un’istituzione scolastica deve essere individuato dal Dirigente scolastico in relazione alle risorse di organico, nonché al numero e alla capienza delle aule disponibili. In relazione ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto per l’accoglimento della domanda di iscrizione, se le richieste fossero in eccedenza rispetto al numero massimo consentito per la scuola, il Miur nella circolare, sottolinea, nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, che tali criteri devono rispondere a principi di ragionevolezza, fornendo, esempi. Così, risponderebbero positivamente a tale principio il criterio della viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori.

Nella circolare si evidenzia, inoltre, che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Così come si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Per selezionare le domande di iscrizione suggerisce quello consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione. L’ultima possibilità, considerata dal Miur è l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte. Di conseguenza, in presenza di richieste di iscrizione in eccedenza, come è avvenuto per il liceo Fermi, la scuola deve procedere, preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni online, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Il Miur ricorda, inoltre, che il numero degli iscritti al primo anno deve essere determinato in base al limite massimo dei posti complessivamente disponibili, in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti. Se queste norme fossero state osservate probabilmente oggi Aversa avrebbe un problema di meno.

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