Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca: corse e passeggiate sotto casa in due fasce orarie, consegna pizze a casa fino alle 23

di Redazione

L’Unità di Crisi trasmette l’ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19. L’ordinanza contiene una serie di disposizioni “sperimentali e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini – si legge nella nota – se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata”.

Dal 27 aprile al 3 maggio, “fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto”, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona – salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente. In particolare, si potrà fare sport nelle seguenti fasce orarie: dalle 6,30 alle 8,30; e dalle 19 alle 22. Sarà quindi possibile fare attività motoria e passeggiate sotto casa anche con una persona del proprio nucleo familiare negli orari indicati.

Nell’ordinanza si fa riferimento anche all’industria conciaria campana; sono consentite attività di manutenzione a difesa delle produzioni e delle quote di mercato del settore. Nelle tabelle allegate vengono illustrate le disposizioni di sicurezza per il settore edile, con aggiornamento delle misure che riguardano la ristorazione.

Ecco in sintesi la parte ordinativa:

1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite: a) previa comunicazione al prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli; b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici Ateco ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

2. E’ approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.

3. A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari: 3.1. quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; 3.2. quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00; 3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.

4. E’ fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali.

5. Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.

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