Gricignano (Caserta) – Comincia ad emergere qualche elemento sul “dietro le quinte” che circa due settimane fa ha visto il consigliere di maggioranza Gianluca Di Luise rinunciare alle deleghe ad Affari Generali, Personale e Attività Produttive conferitegli dal sindaco Vincenzo Santagata. Anche se Di Luise per ora non conferma alcun “nesso”, pochi giorni dopo la decisione di rassegnare le deleghe, precisamente il 19 maggio, aveva protocollato al Comune una nota con cui sosteneva che “potrebbe esistere un conflitto di interesse o quanto meno una incompatibilità” nella figura di uno degli avvocati fiduciari nominati dalla giunta comunale (il 15 maggio scorso, giorno prima della rinuncia di Di Luise alle deleghe, ndr.), ossia l’avvocato Tommaso Castiello, per la costituzione in giudizio contro il ricorso presentato al Tar dal “Consorzio per Gricignano” che ha chiesto la sospensione del giudizio civile pendente al Tribunale di Napoli Nord sull’incasso della polizza assicurativa da oltre 5 milioni di euro che fu stipulata tra Consorzio e il Comune a garanzia del completamento, entro il 2015, delle opere di urbanizzazione nella zona Us Navy. Opere che, come sostiene il Comune, sono state realizzate solo in minima parte.
Lo stesso Castiello già fu incaricato, con delibera numero 75 del 28 luglio 2017 dall’ex giunta Moretti di intraprendere le azioni giudiziali per l’incasso della polizza. Nella sua nota, Di Luise fa riferimento, in primis, proprio a quest’ultima delibera (richiamata in quella del 15 maggio scorso), sulla quale solleva “dubbi di incompletezza” e di cui aveva chiesto più volte copia del disciplinare o convenzione allegati, finora mai ricevuta. Poi cita una delibera (la numero 60 del 4 agosto 2016) con cui veniva dato incarico allo stesso avvocato di intraprendere tutte le azioni susseguenti alla risoluzione dei contratti d’appalto stipulati dal Comune con la società Gmc (Gricignano Multiservizi spa, una società a capitale misto pubblico-privato che si occupava di raccolta rifiuti e altri servizi), di cui Castiello era stato per un perido legale rappresentante, e per la richiesta di escussione delle polizze a garanzia. “Sembrerebbe che, alla data di conferimento dell’incarico, – scrive Di Luise – stante il rapporto fiduciario con il Comune, lo stesso avvocato avrebbe dovuto rappresentare l’impossibilità di poter effettuare tali richieste di pagamento alle compagnie assicurative in quanto le stesse polizze erano soggette ai termini dell’articolo 1957 del Codice Civile” (Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, ndr.). Pertanto, secondo il consigliere, “sembrerebbe che l’avvocato non poteva non sapere dell’avvenuto decorso del termine di decadenza previsto per la richiesta di escussione delle polizze fideiussorie, perché tali polizze potrebbero essere state sottoscritte da lui quando era legale rappresentante della Gmc spa”.
La replica di Castiello – La nota di Di Luise ha prodotto una richiesta di informazioni, da parte della segretaria generale del Comune, all’avvocato Castiello, il quale, in data 27 maggio, ha relazionato in merito, respingendo ogni addebito. Innanzitutto, il legale fa presente di non aver mai ricevuto dall’Ente, nonostante le continue richieste, le documentazioni integrali delle polizze in questione (“solo frontespizi”, da cui era impossibile determinare le condizioni generali), le quali, comunque, erano state sottoscritte, tra il 2005 e il 2007, da due professionisti allora legali rappresentanti della Gmc, quindi non da lui, precisando di essere stato presidente del Consiglio di amministrazione della società fino al luglio 2005, quando rassegnò le dimissioni. Da allora, e in particolare dopo il fallimento nel 2008 della società (che un anno dopo fu tra gli elementi dello scioglimento per infiltrazioni dell’allora amministrazione comunale in quanto il partner privato della Gmc era una ditta contigua al clan dei casalesi) Castiello sottolinea di aver assunto “una posizione sostanziale e processuale di netto contrasto” con la Gmc. A dimostrarlo, come documenta nella sua risposta, le opposizioni da lui sostenute a favore del Comune, ed accolte dall’autorità giudiziaria, contro alcune richieste, da parte della Gmc, di cifre che si aggiravano, complessivamente, attorno a 1 milione e mezzo di euro. Pertanto, Castiello conferma di non aver sottoscritto le polizze per le quali era stato incaricato nella delibera di giunta del 2016 segnalata da Di Luise, negando, quindi, incompatibilità con l’incarico ricevuto dall’attuale amministrazione Santagata.
Di Luise: “Nutro ancora dubbi” – Una spiegazione che, però, secondo Di Luise, “invece di fugare qualsiasi dubbio ne aggiunge altri”, come sostiene in una seconda nota protocollata il 29 maggio. Premettendo che gli sembra “alquanto strano che l’Ente, invece di verificare ‘internamente’ la eventuale causa di incompatibilità, chieda allo stesso avvocato di relazionare su tali questioni che ritengo siano appunto interne all’Ente e anche di natura squisitamente politiche”, Di Luise ritiene che “si alimentano ulteriori dubbi sulla eventuale incompatibilità dell’avvocato a ricevere determinati incarichi ed in particolare su come sia stata gestita, fino ad oggi, la controversia di cui alla delibera del 2016 sulle azioni giudiziali susseguenti alla risoluzione dei contratti di appalto stipulati dal Comune di Gricignano con la Gmc spa”. “L’avvocato – continua Di Luise – afferma chiaramente che è stato presidente del Cda della Gmc sino al luglio 2005, allorquando ha rassegnato le dimissioni. A me risulta che la delibera è stata protocollata al registro delle Imprese di Caserta in data 31 ottobre 2005 (protocollo 32029/2005 e iscritta al registro delle Imprese in data 19 dicembre 2005). A questo punto, la domanda nasce spontanea: chi lo ha nominato presidente del Consiglio di Amministrazione della società Gmc in data 9 giugno 2003? Ebbene, l’avvocato è stato nominato presidente del Cda della Gmc spa proprio dal Comune di Gricignano che era socio di maggioranza della Gmc spa. In altri termini, l’Amministrazione allora in carica prima lo nomina (essendo socio di maggioranza) presidente del Consiglio di Amministrazione della società e successivamente la stessa Amministrazione lo nomina avvocato di fiducia dell’Ente contro la stessa società che in precedenza l’avvocato rappresentava per esperire azioni giudiziarie susseguenti alla risoluzione dei contratti di appalto stipulati dal Comune di Gricignano con la società Gmc spa come da delibera giunta numero 60 del 4 agosto 2016. Orbene, preliminarmente, la cosa che voglio di nuovo porre alla Vostra attenzione è l’anomalia e la stranezza di tale procedura. Inoltre, sempre l’avvocato afferma che ha assunto, nell’immediato successivo alle sue dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione, una posizione di netto contrasto con la società. Senza nulla togliere alle qualità personali e deontologiche dell’avvocato, ma la domanda nasce sempre spontanea: da cosa è testimoniata e documentata tale posizione? E’ da ritenersi un assunto tauotologico? Inoltre, l’avvocato afferma di non aver mai ricevuto le polizze integrali in riferimento all’incarico ricevuto di cui alla delibera del 2016, ma di aver rinvenuto solo dei frontespizi, si che era ed è impossibile determinare le condizioni generali di polizza. A tal punto la domanda nasce sempre spontanea: ma è stata mai fatta, dall’avvocato incaricato, una richiesta alle compagnie assicurative per ottenere le polizze integrali? Sempre l’avvocato afferma che si è rinvenuta integralmente un’unica polizza della compagnia assicurativa Ras? Che cosa ha fatto l’avvocato in relazione a tale polizza?”.
Quanto alla mancata consegna, riferita dall’avvocato, della documentazione inerente alle polizze e alla determina di risoluzione dei contratti (numero 17 del 27 ottobre 2007), Di Luise commenta: “Con tale determina, affissa all’albo pretorio dell’Ente in data 23 ottobre 2007, si disponeva la risoluzione dei contratti di appalto di lavori pubblici affidati alla Gmc a seguito di rilascio di “Informazione antimafia” da parte della Prefettura di Caserta, riservandosi di incamerare le polizze assicurative. La stessa risulta essere allegata alla delibera di conferimento incarico del 2016. Delle due l’una, nella delibera del 2016 si dichiara che è presente tale determina del 2007, mentre l’avvocato dichiara che non ha ricevuto nulla. Come è possibile? L’eventuale mancanza della stessa sarebbe dovuta essere oggetto di un suo immediato esposto ed espressa richiesta, essendo tale documentazione parte integrante e sostanziale della deliberazione di conferimento dell’incarico”.
Mentre sulla messa in mora nei confronti delle compagnie assicurative, secondo Di Luise, “stante il rapporto fiduciario con il Comune, l’avvocato avrebbe dovuto rappresentare l’impossibilità di poter effettuare richieste di pagamento a tali compagnie per avvenuto decorso del termine di decadenza. Tuttavia la particolarità delle polizze fideiussorie a prima richiesta (richiamanti le condizioni prescritte dalla legge Merloni) sottoscritte dal legale rappresentante della Gmc Spa non poteva esimere dall’avere conoscenza della circostanza che nella fattispecie non trova applicazione, in deroga alla normativa codicistica, né il beneficio di escussione né l’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 1957 del Codice Civile. Ciò posto non si comprendono le giustificazioni sulla mancanza di iniziative nei confronti delle compagnie di assicurazione, in quanto sarebbe stato precipuo onere, anche al solo fine di interrompere la prescrizione, di inviare alle stesse una lettera avente ad oggetto l’escussione della garanzia stante altresì la sua diretta conoscenza delle polizze per averle sottoscritte. E’ stato fatto?”.
“Inoltre – aggiunge Di Luise – l’avvocato afferma che nel 2008 ha assunto l’incarico per l’opposizione in danno dalla società Gmc e dell’Ati Donciglio per conto del Comune. E’ il primo incarico che ha ricevuto? Chi ha firmato il contratto di appalto per conto della Gmc spa nelle Ati? Infatti, il Comune di Gricignano di Aversa, con determina numero 46 del 24.06.2004 del responsabile dell’area tecnica, affidava i lavori in oggetto, in virtù della convenzione generale registrata nel 2004 all’Agenzia delle Entrate fra Comune e società mista, alla Gmc per un importo di 592.250 euro. A sua volta, in virtù dell’articolo 2 della stessa convenzione, Gmc affidava a terzi la esecuzione dei lavori espletando gara di appalto all’esito della quale risultava affidataria una Ati, per un importo di euro 377.648.50 con il ribasso del 34,332%. Questi dubbi sono, a mio modesto parere, da fugare perché tutte le determinazioni legali prevedevano l’obbligo da parte della Gmc di comunicare entro 30 giorni il nominativo dell’impresa esecutrice, facendo quindi conoscere al responsabile dell’Area Tecnica se la società si fosse avvalsa della facoltà di cui alI’articolo 2 della convenzione. In altri termini esisteva la possibilità per la società di affidare direttamente le attività e le opere ad esse connesse a soggetti soci facenti parte della compagine societaria, muniti dei requisiti di idoneità soggettiva, tecnica, economica e finanziaria previsti dalla legge per la tipologia l’ opera affidata e, occorre ancora sottolineare, che per tutti i predetti lavori, nessuna delle società costituenti l’Ati aggiudicataria era in possesso dei necessari requisiti (Certificazione Soa – per la esecuzione delle opere da appaltare), in alternativa, affidamento a soggetti terzi dei singoli servizi nell’ipotesi in cui nessuno dei soci fosse in possesso dei requisiti di legge o temporaneamente disponibile. Questo assunto è stato acclarato dalla Commissione di accesso che ha portato allo scioglimento del Comune di Gricignano di Aversa per infiltrazioni camorristiche”.
Infine, Di Luise si chiede per l’ennesima volta “se esiste la convenzione allegata alla delibera di giunta del 28 luglio 2017. E, se sì, che mi venga trasmessa per conoscenza copia della stessa in quanto all’albo pretorio e nella delibera in originale non si è avuto modo di trovarla. La mancanza di tale convenzione comporterebbe la nullità sia della stessa delibera nonché di tutti gli atti conseguenziali posti in essere”.