Aversa, “finale di stagione” per “Mansarde Abusive”: Tar annulla atti Comune

di Redazione

Aversa (Caserta) – Nelle serie tv, l’ultima puntata si chiama “finale di stagione” ed in genere è garanzia di uno scoppiettante, spesso sorprendente, finale. Anche l’ultima “puntata” della vicenda riguardante le mansarde di via Michelangelo ad Aversa, perfettamente in linea, non ha deluso le attese. Tenutasi l’udienza di merito, quella conclusiva dunque, il 20 maggio scorso, il Tar ha pubblicato la sentenza definitiva con la quale, accogliendo tutti i motivi di ricorso, ha fatto tabula rasa di tutti gli atti adottati dal Comune di Aversa sulla vicenda negli ultimi quattro anni, annullandoli tutti.

Chi ha seguito la vicenda ricorderà che i proprietari che avevano acquistato le “mansarde”, realizzate in difformità ma regolarmente condonate, a distanza di quasi dieci anni dal rilascio del condono edilizio, nel 2017, si videro raggiungere dall’annullamento da parte del Comune di detti titoli in sanatoria, peraltro non per ragioni urbanistiche, mai in discussione, ma perché si riteneva che la domanda di condono andasse fatta nei novanta giorni dalla originaria demolizione disposta nel 2003.

Difesi dall’avvocato Fabrizio Perla, quattro dei cinque proprietari presentarono subito ricorso al Tar, tra le altre cose evidenziando subito come la legge 124/2015 prevedesse che gli annullamenti in autotutela possono avvenire perentoriamente entro diciotto mesi dal titolo che si intende annullare, mentre qui si è a distanza di ben quattordici anni dalla richiesta e dieci dal rilascio, oltre alla infondatezza della tesi sui novanta giorni, che non trova alcun riscontro nel nostro ordinamento. Va, tra le altre cose, aggiunto che nel corso del giudizio, il Comune non si era affatto fermato ma ha continuato per la sua strada tanto che, ai primi di marzo, il dirigente del settore emetteva le Ordinanze con la quale dichiarava l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile e ordinava addirittura lo sgombero da persone e da cose entro 30 giorni altresì ed ancora irrogava una sanzione pecuniaria di 20mila euro a ciascuno di essi.

L’avvocato Perla, pertanto, impugnava anche tali provvedimenti davanti al Tar, il quale, va detto, nonostante i giorni difficili dell’emergenza sanitaria, alla fine di marzo, si pronunciava subito con decreti d’urgenza del presidente della ottava sezione, sospendendo i provvedimenti comunali e fissando l’udienza al 22 aprile nella quale detta sospensione veniva confermata. Giunti così alla udienza conclusiva di merito del 20 maggio scorso, all’esito di questa il Tar, confermando la fondatezza e la validità di tutte le censure che erano state mosse ai provvedimenti del Comune fin dall’inizio, ha annullato tutti gli atti e ritenuto il condono perfettamente valido.

“Condivisibilmente con quanto sostenuto” infatti, afferma il Tar al termine di una lunga disquisizione e disamina normativa che è all’opposto di quanto affermato dal Comune negli atti, “il provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria …deve ritenersi illegittimo, in quanto parte ricorrente era legittimata a presentare l’istanza stessa pur dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla precedente ordinanza di demolizione….”; il provvedimento del Comune, dunque, affermano i giudici, è avvenuto ponendo in essere sia la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del Dpr 380/2001 che in assenza “dei presupposti e in difetto di istruttoria”.

Inoltre, aggiungono i giudici, nemmeno è dato comprendere il riferimento del Comune, nei provvedimenti, alle vicende penali relative agli abusi perché anzi è proprio in tali sentenze che è rappresentata la possibilità da parte del giudice penale di revocare in sede esecutiva l’ordine di demolizione quando intervengono sanatorie, che è proprio l’ipotesi verificatasi nella fattispecie. Anche gli atti comunali successivi, conclude infine il Tar, sono evidentemente tutti illegittimi atteso che sono meramente conseguenziali del provvedimento di annullamento del permesso di costruire in sanatoria impugnato e ritenuto illegittimo, come si evince dal contenuto dell’ordinanza stessa, con conseguente reviviscenza del permesso di costruire in sanatoria, titolo legittimante l’intervento edilizio ed invece perfettamente valido ed efficace.

Interpellato, l’avvocato Perla ha ritenuto che “è importante ribadire come qui non si trattava affatto di tutelare abusi, come inopinatamente dichiarato da qualcuno e che rischia di veicolare un messaggio del tutto sbagliato, ma dell’esatto opposto ovvero di salvaguardare il diritto di chi ha ottenuto un valido e legale titolo dal Comune, come previsto dalla legge, e dopo oltre dieci anni se lo è visto annullare contra legem e per ragioni dimostratisi inconsistenti, come i giudici hanno vivaddio chiarito”.

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