Tar Lazio riconosce validità abilitazione insegnamento conseguita in Romania

di Redazione

Mutando il precedente orientamento giurisprudenziale, il Tar Lazio ha messo la parola fine all’annosa vicenda del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero. Il caso è quello di un’insegnante campana di musica che, dopo aver conseguito l’abilitazione post universitaria in Romania, si è vista negare, dal Ministero, il riconoscimento del titolo in Italia, in quanto, secondo il governo italiano, poiché le autorità rumene escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania, ciò comporta il mancato riconoscimento anche in Italia.

Difesa dall’avocato amministrativista Fabrizio Perla dinanzi al Tar del Lazio, quest’ultimo, mutando la propria giurisprudenza che fino ad oggi aveva dato ragione al Ministero, ha invece ritenuto che una volta che sia incontestato il possesso della laurea conseguita in Italia e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania il diniego da parte del Ministero al richiesto riconoscimento sia illegittimo. In altri termini, una volta prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all’insegnamento nel sistema scolastico pre-universitario romeno, cosiddetto “Adeverintia”, non può negarsene il riconoscimento nell’ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell’Unione Europea, per il mancato riconoscimento della laurea conseguita in Italia, in quanto l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana. Ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle autorità di un altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana.

Determinante è l’articolo 13 della Direttiva 2013/55/UE, secondo il quale, se in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Diversamente si assisterebbe ad un’insanabile disparità di trattamento, laddove nel momento in cui mentre ai cittadini romeni che abbiano completato la loro formazione nel Paese di origine verrebbe riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia, ai connazionali con laurea conseguita in Italia e successivo percorso abilitante conseguito in Romania tale possibilità sarebbe invece preclusa.

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