Aversa – Caso Std Lisieux, l’avvocato Perla: “Una serie di illegittimi dinieghi del Comune”

di Redazione

Sulla vicenda del centro medico “Std Lisieux”, da giorni all’attenzione delle cronache cittadine, nella qualità di difensore della società, l’avvocato Fabrizio Perla ritiene doveroso un chiarimento circa alcuni elementi di fatto. Elementi che, sostiene il legale aversano, “prima di essere ‘interpretati’ secondo l’uno o l’altro modo di vedere o, peggio, costituire la basi di considerazioni politiche, devono essere esplicitati con chiarezza, cosa che purtroppo non pare affatto avvenuta nei commenti circolanti, che partono da una considerazione di fondo non rispondente al vero”.

Tutti i commenti in proposito, infatti, muovono indistintamente dal presupposto che la società abbia prodotto una “richiesta per la riclassificazione dell’area di sua proprietà alle spalle dell’ospedale” e che, pertanto, in estrema sintesi, assumendosi evidentemente che tale suolo non abbia una destinazione, il Consiglio comunale debba esprimersi al riguardo. Da qui un’infinita serie di commenti sul come e in che modo l’Assise debba decidere, oltre ad una serie di congetture e considerazioni politiche che ne sono derivate.

In primis, l’avvocato Perla specifica che “la società non ha presentato, né ora né mai, alcuna ‘richiesta di riclassificazione’ di alcun suolo. Per amor di verità, infatti, va ricordato che la Std, proprietaria di un fondo in zona G del Prg, aveva richiesto, addirittura nel 2013, un permesso di costruire per la realizzazione di una residenza per anziani con relativi servizi, richiesta che, con nota del 16 luglio 2013 il Comune, pur riconoscendo che la richiesta fosse conforme al Regolamento edilizio, tuttavia negava con provvedimento del 3 ottobre 2013. Impugnato tale diniego dinanzi il Tar Campania, quest’ultimo, con sentenza numero 3592 del 1 luglio 2014, accoglieva il ricorso, condannando il Comune alle spese e a riattivare il procedimento. Ma il Comune di Aversa non ottemperava alla sentenza; così, a seguito di ulteriore ricorso, il Tar, con sentenza numero 2169 del 2018, condannava nuovamente il Comune alle spese e nominava un commissario ad acta per eseguire la precedente sentenza del 2014”.

“Quando ormai il commissario doveva insediarsi, – continua l’avvocato Perla – il Comune gli chiedeva di soprassedere essendo stato convocato il Consiglio comunale per dare esecuzione alla sentenza, con delibera numero 27 del 30 giugno 2018, che però veniva pure annullata dal Tar con sentenza numero 3483 del 24 giugno 2019. Pertanto a seguito di ulteriore ricorso al Tar Campania, quest’ultimo, con sentenza numero 1659 del 20 maggio 2020, lo accoglieva e per la terza volta, dunque, condannava il Comune di Aversa e annullava il mancato accoglimento dell’istanza di permesso di costruire della Std. Ma nemmeno in questo ultimo caso il Comune di Aversa ha adempiuto alla pronuncia dei giudici amministrativi – come del resto è suo uso dal 2013 – tanto che ancora una volta si è dovuto richiedere al Tar di intervenire in sede di ottemperanza (RG.1971/20).

Questo, in sintesi, il “contenzioso” tra la STD e il Comune di Aversa, “ovvero – sottolinea Perla – una serie di sentenze della magistratura amministrativa che ad oggi ha visto annullare tutti i provvedimenti e i dinieghi opposti dal Comune alla STD, pronunce tutte rimaste inottemperate tanto da dover richiedere due ulteriori giudizi di ottemperanza, con ulteriori relative condanne”. Allo stato, pertanto, è errato parlare di richieste di classificazione di area pendenti e da portare all’esame del Consiglio Comunale, che non ci sono affatto, “trattandosi piuttosto – come spiega Perla – di una serie di illegittimi dinieghi del Comune di Aversa, come tali acclarati dalla magistratura, di permesso di costruire e che a tutt’oggi – da sette anni – il Comune non rilascia, dovendo pertanto, evidentemente, ai sensi dell’articolo 30 del Codice del processo amministrativo, rispondere in futuro anche dei danni”. Tali i fatti e gli atti, – conclude l’avvocato – il resto sono parole”.

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