Aversa, richiesta di 100mila euro per infiltrazioni d’acqua: il Comune vince in giudizio

di Stefano Quinni

Aversa (Caserta) – Una vicenda che esposto il Comune di Aversa per circa 100mila euro relativi ad una richiesta di risarcimento danni ma che si è conclusa a favore dell’Ente, difeso dall’avvocatura comunale rappresentata dagli avvocati Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti. Parliamo della denuncia presentata da un privato in ordine a infiltrazioni d’acqua provenienti da alcuni immobili di proprietà del Comune, sovrastanti quelli di proprietà dello stesso denunciante, situati in via Sanfelice (un piano terra e un primo piano) e via Roma (piano terra). Il Comune, però, contestava l’accusa, ritenendola infondata. E il tribunale ha dato ragione all’Ente non avendo il privato fornito prova certa del suo diritto di proprietà sugli immobili danneggiati.

La sentenza emessa, lo scorso 21 ottobre, dalla terza sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ricorda, infatti, “la distinzione tra la legittimazione ad agire, la quale attiene al diritto di azione e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, la quale riguarda il merito della causa”. Il privato, si legge nella sentenza, “ha dedotto che gli immobili oggetto di causa gli sono pervenuti in virtù di successioni ereditarie…” ma “la denuncia di successione ha di per sé il contenuto di una dichiarazione avente efficacia ai soli fini fiscali, a cui non può attribuirsi alcun valore probante della titolarità dei beni immobili”. Valore probante che, spiega il giudice, non è stato fornito nemmeno da alcuni occupanti dell’immobile: uno ha dichiarato di godere di comodato d’uso gratuito concesso da un genitore del privato accusatore, un altro non ha specificato il nome del locatore.

Ad ogni modo, viene poi sottolineato nella sentenza, “le dichiarazioni di successione prodotte attengono rispettivamente agli anni 1999 e 2001, mentre le infiltrazioni lamentate risalgono al 2004, 2010 e 2011”. La controversia, quindi, si è conclusa con il rigetto della domanda e con la condanna per il privato al pagamento delle spese processuali.

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