Mondragone, Ambc: “‘O pesce fète d’ ‘a capa”

di Redazione

Mondragone (Caserta) – Riceviamo e pubblichiamo nota dell’associazione “Mondragone Bene Comune”: “Gli ultimi comunicati dell’Ambc sul deficit organizzativo del comune di Mondragone e sulle incresciose deliberazioni di Giunta pubblicate in bianco hanno innescato un vivace “botta e risposta” tra coloro che ci seguono. Un piccolo dibattito che necessita però di qualche precisazione. Non è da noi “fare d’ogni erba un fascio” e sappiamo bene che i dipendenti comunali (la maggior parte di essi) si danno da fare e fanno – in condizioni spesso proibitive- quello che possono. E sappiamo che – come si suol dire – “il pesce puzza dalla testa”. Ma noi siamo stati gli unici in questi anni ad occuparci anche della “testa”, che ha precise responsabilità, che andrebbero una volta per tutte analizzate, anche per capire se è ancora il caso di avvalersi dei suoi servigi.

Con la disciplina di cui all’art. 101, comma 1, del Ccnl 17.12.2020, formulata sulla base di un preciso indirizzo negoziale del Comitato di settore, nel caso di Segretari di “Comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. n.267/2000”, sono stati indicati, a titolo esemplificativo, per le finalità del contratto, alcuni compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività che i Segretari stessi debbono espletare in quanto specificamente conseguenti alla “assunzione delle funzioni di segretario”. Tra tali compiti l’art. 101, comma 1, indica quelli della sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, della responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, della responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, dell’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.

La rilevanza che i compiti previsti dall’art. 101, comma 1, assumono nella complessiva economia della nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale relativa al rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è confermata, in particolare, dalle disposizioni dell’art. 103, comma 4, ai sensi delle quali, ai fini della revoca dell’incarico, “costituisce violazione dei doveri d’ufficio anche il mancato o negligente svolgimento dei compiti di cui all’art. 101, comma 1”, previsione che discende dal principio per cui all’attribuzione di compiti si correlano responsabilità ed il relativo riconoscimento dei poteri necessari a conferire effettività all’attribuzione. Parliamo di responsabilità (cui fa riferimento l’art. 101, comma 1) direzionale e gestionale che attengono a rilevanti processi. Parliamo delle importanti funzioni di sovrintendenza e coordinamento, espressamente affidate dall’art. 97, comma 4, del dlgs. 267/2000 e smi.

Responsabilità e funzioni che mal si conciliano con distrazioni varie, con altri incarichi e con diversi orizzonti. Ma anche in questo caso, cari amici, tutto dipende dal Sindaco. O no? Ma oltre alle responsabilità della “testa” (degli apicali) ci sono anche altre responsabilità, come – per esempio – quelle del Nucleo di Valutazione (da non confondere con l’OIV), fondamentali ai fini della valutazione della performance organizzativa (per misurare, valutare e rendicontare la performance). Responsabilità che restano debitamente “ammucciate” e si riducono a qualche formale adempimento routinario. Ma anche in questo caso, cari amici, tutto dipende dal Sindaco che ha nominato il Nucleo di Valutazione con decreto n.83/2019. O no?”. 

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