Riforma Giustizia, da durata processi a reati gravi: ecco cosa prevede

di Redazione

Entrata in vigore graduale, sconti per il patteggiamento e il rito abbreviato, fino a 4 proroghe per l’aggravante mafiosa, tempi certi in Appello e Cassazione, un Comitato scientifico ad hoc. Dopo una lunga mediazione fra i partiti, il Governo Draghi ha trovato un accordo sulla riforma della Giustizia della ministra Cartabia: ecco cosa prevede. – continua sotto – 

REATI DAL 1 GENNAIO 2020 – La riforma riguarda soltanto i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020, ovvero dopo l’entrata in vigore della riforma firmata dall’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ha eliminato la prescrizione del reato in appello e in Cassazione. – continua sotto – 

GRADUALITÀ – La riforma entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in modo graduale, per permettere agli uffici giudiziari di organizzarsi. – continua sotto – 

TERMINI PIÙ LUNGHI PER 3 ANNI – Nei primi 3 anni, fino al 31 dicembre 2024, la riforma prevede termini più lunghi per tutti i processi: 3 anni in Appello, 1 anno e 6 mesi in Cassazione. – continua sotto – 

PROROGA – La riforma prevede la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima di un processo: fino a 4 anni in Appello e fino a 2 anni in Cassazione per tutti i processi in via ordinaria. Ogni proroga dovrà essere motivata dal giudice con un’ordinanza. Contro l’ordinanza di proroga sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. – continua sotto – 

DAL 2025 I NUOVI TEMPI DEI PROCESSI – Allo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado si affiancano tempi certi per i processi: dal 1° gennaio 2025 la riforma prevede che in Appello i processi possano durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo. In Cassazione invece 1 anno con una proroga di sei mesi. – continua sotto – 

IMPROCEDIBILITÀ – In caso di mancato rispetto dei termini, scatterà la “prescrizione processuale”, ovvero il processo decadrà insieme alla sentenza pronunciata in primo grado o in Appello, che sarà rimossa, anche se fosse in Cassazione. Scatta quindi “l’improcedibilità”. Da questo meccanismo sono esclusi i reati imprescrittibili, ossia tutti quelli punibili con l’ergastolo. – continua sotto – 

REATI GRAVI FINO AL 2024 – Fino al 31 dicembre 2024 per associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti è previsto un regime diverso. Non c’è un limite al numero di proroghe, che però devono essere motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. – continua sotto – 

AGGRAVANTE MAFIOSA FINO AL 2024 – Fino a fine 2024, per l’aggravante mafiosa sono previste fino a due proroghe ulteriori, oltre a quella prevista per tutti i reati: fino a 3 proroghe di un anno in Appello. Vuol dire massimo 6 anni in Appello e massimo 3 anni in Cassazione. – continua sotto – 

I REATI GRAVI DAL 2025 – Dal 1 gennaio 2025, per associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti non c’è limite alle proroghe, ma devono essere motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. – continua sotto – 

AGGRAVANTE MAFIOSA DAL 2025 – Per l’aggravante mafiosa, dall’1 gennaio 2025 sono previste massimo 2 proroghe in Appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata). – continua sotto – 

PATTEGGIAMENTO – La riforma Cartabia prevede di favorire i riti alternativi. Nel patteggiamento quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero può estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. – continua sotto – 

GIUDIZIO ABBREVIATO – Nel giudizio abbreviato, si prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, qualora l’imputato rinunci alla impugnazione, accettando quindi che la sentenza sia immediatamente eseguibile, e che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione. – continua sotto – 

SOSTITUZIONE DEL GIUDICE – Se il giudice dovesse cambiare durante il processo, è previsto che disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario. Attualmente, con il cambio del giudice era necessario quasi sempre ripetere la prova in dibattimento. – continua sotto – 

UN COMITATO AD HOC – La riforma prevede l’istituzione di un Comitato tecnico scientifico al ministero della Giustizia, che ogni anno deve riferire sullo smaltimento degli arretrati e sui tempi di definizione dei processi, monitorando l’andamento dei lavori nelle varie Corti d’Appello. I risultati del monitoraggio annuale devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura. – continua sotto – 

NUOVO PERSONALE – È previsto l’arrivo di nuovo personale, con almeno 20mila persone in più. Arriveranno 16.500 assistenti dei magistrati, previsti con l’istituzione dell’Ufficio del processo, ed è stato pianificato un potenziamento degli organici del personale amministrativo, con circa 5mila persone.

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