I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito una misura interdittiva, disposta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale veneto, nei confronti di due amministratori/gestori una società per azioni, con sede a Nola (Napoli), titolare di un noto marchio nazionale operante – con la formula commerciale del franchising – nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento per bambini. – continua sotto –
Agli imprenditori è stato imposto il divieto temporaneo di “… esercitare attività imprenditoriali di qualsiasi natura e in qualsiasi forma sia individuale, che associata o societaria” in relazione ai reati di concorso esterno in plurime condotte di bancarotta fraudolenta – patrimoniale ed “impropria” per effetto di operazioni dolose – connesse alla dichiarazione di fallimento di una Srl (sentenza del Tribunale di Vicenza 12 marzo 2018).
L’attività di indagine ha preso avvio dal fallimento dell’indicata società di capitali (franchisee) operante nel comprensorio vicentino ed affiliata – a seguito di contratto di franchising – alla catena commerciale facente capo alla società campana (franchisor). Nell’indagine sono coinvolti anche l’amministratore/legale rappresentante della società fallita e l’agente di zona per la rete di affiliati alla Spa.
E’ emerso che la società titolare del marchio e promotrice della rete commerciale in franchising avrebbe posto in essere, ai danni dell’affiliato vicentino, condotte riconducibili all’abuso di dipendenza economica consistite: nell’imporre acquisti di merce destinate alla rivendita al dettaglio per quantitativi non sostenibili dall’affiliato, causando un progressivo crescente aumento delle merci invendute giacenti in magazzino, con conseguente forte indebitamento dell’affiliato, e nell’assoggettare l’affiliato a plurime e reiterate campagne promozionali secondo condizioni ed applicazione di sconti inidonee a garantire un adeguato margine di guadagno all’affiliato; nel favorire la grave situazione di indebitamento dell’affiliato in quanto le forniture di merci imposte dall’ affinante venivano finanziariamente regolate con finanziamenti “baciati” erogati dalla società nolana al fine di consentire alla società franchisee di onorare, alle diverse scadenze, le ricevute bancarie emesse a fronte delle forniture di merci; nell’interrompere arbitrariamente e senza preavviso il rapporto di affiliazione con il franchisee in evidente stato di decozione, stipulando peraltro con la società fallita un contratto di natura transattiva avente ad oggetto la compensazione dell’ingente esposizione debitoria – oltre 800mila euro – a fronte della cessione alla società affinante della quasi totalità dell’attivo patrimoniale, degli arredi dei cinque esercizi di vendita e dell’ avviamento, con corrispettivo pregiudizio per gli altri creditori. IN ALTO IL VIDEO