Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza numero 1548/2022, condividendo l’impostazione difensiva dell’avvocato Pasquale Marotta, ha accolto la domanda cautelare della ricorrente avverso il decreto di rigetto del Ministero dell’Istruzione in tema di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero dai docenti. – continua sotto –
Peraltro, con tale provvedimento i giudici della sezione Quarta bis hanno chiarito definitivamente la questione relativa al riparto di competenze tra Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’ordinanza in questione, sul punto, ha disposto: “Considerato, infine, che il provvedimento appare illegittimo anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza al riconoscimento dei titoli professionali, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell’Istruzione, sentito il Ministero dell’Università e della ricerca, il potere di riconoscere i titoli ai fini dell’accesso all’insegnamento nelle scuole”.
Pertanto, appare definita la questione relativa alla competenza in tema di valutazione delle istanze di riconoscimento delle qualifiche di docenti conseguite all’estero, che viene attribuita al Ministero dell’Istruzione. L’ordinanza, inoltre, chiarisce che il ministero non può rigettare ma deve valutare e confrontare il percorso e gli esami sostenuti all’estero con il contenuto degli esami che si sostengono in Italia (col Tfa sostegno) e, qualora ravvisasse un’incompletezza del contenuto dei programmi, dovranno essere disposte le misure compensative, prevedendo, cioè, degli esami integrativi.