Aversa, cartelle esattoriali su passi carrabili: il Tar condanna il Comune

di Livia Fattore

Aversa (Caserta) – Sei condanne da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Campania per non aver consegnato ad altrettanti richiedenti gli atti dei quali avevano fatto richiesta a seguito di cartella esattoriale con la quale si chiedeva il pagamento di diverse annualità relative al passo carrabile. – continua sotto –

Ancora una volta gli uffici del Comune di Aversa mostrano i propri limiti che, probabilmente, sono dettati soprattutto dalla carenza di personale in organico. In ogni caso, però, mostrano i limiti che esistono per combattere l’evasione e riscuotere annualità pregresse di tributi, tasse ed altre entrate comunali. In tutti i casi in oggetto ad attivarsi sono stati dei condomini, difesi dall’avvocato Fabio Roselli, diventato, oramai, una sorta di “bestia nera” per l’ente normanno.

I condomini ricorrenti, a seguito della notifica di avviso con il quale veniva richiesto il pagamento di diverse annualità del canone per passo carrabile, formulava all’Amministrazione di Aversa e alla So.ge.r.t. (Società gestione riscossione tributi incaricata dal Comune) istanza di accesso agli atti amministrativi. L’istanza era diretta ad ottenere la documentazione relativa al contratto richiamato nell’avviso di pagamento. In tutti i casi in esame è trascorso il termine previsto dalla normativa vigente senza che gli atti fossero consegnati, anzi, non avviando nemmeno il procedimento richiesto.

Ne nasceva, quindi, il ricorso al Tar per far riconoscere l’illegittimità del silenzio e la connessa violazione del diritto di accesso quale principio generale dell’attività amministrativa. Non si è costituito in giudizio il Comune. Il Tar ha riconosciuto che il ricorso è fondato. Osserva il Collegio come il condominio ricorrente ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta. – continua sotto –

«Come chiarito, infatti, dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), l’amministrazione – si legge in sentenza – deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti. In relazione alla richiesta ostensiva oggetto del presente giudizio, infatti, viene in rilievo l’esigenza conoscitiva emergendo la sussistenza di un interesse della istante: a) diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente; b) concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni». Da qui l’accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di lite.

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