Aversa (Caserta) – Ancora novità nella vicenda degli standard che ha tenuto banco in città negli ultimi anni e che aveva anche portato, come si ricorderà, diversi amministratori della cittadina normanna, a davanti alla Corte dei Conti. E non sono buone notizie per il Comune di Aversa. – continua sotto –
Già il Tar Campania, al quale, fin dal 2015, condomìni, cooperative e semplici cittadini, difesi dall’avvocato amministrativista Fabrizio Perla (nella foto), si erano rivolti impugnando le decine di ordinanze del Comune di Aversa che, rivendicando la proprietà, ordinavano lo sgombero dell’area e la rimessa in pristino, si era pronunciato accogliendo i ricorsi per quanto riguarda il provvedimento di demolizione e rimessa in pristino, ritenendolo illegittimo poiché “la sanzione risulta comminata dal dirigente dell’Ufficio Patrimonio in luogo del “competente” Ufficio Tecnico Comunale” e senza istruttoria circa l’abusività.
Si ricorderà, invece, che, per quanto riguarda la questione “possesso” dell’area, secondo il Tar, condividendo la difesa proposta dall’avvocato Perla, l’amministrazione qui non agiva affatto come pubblico potere ma come un qualsiasi proprietario di un bene che non ha alcun potere autoritativo sul versante del rilascio del bene; per cui, in caso di controversia, competente è il giudice ordinario, avanti al quale, infatti, nei termini di legge e per tale aspetto, la vertenza è fino ad ora poi proseguita.
Ebbene, oggi la pronuncia definitiva del Tribunale di Napoli Nord, numero 893/2023, giudice Anna Scognamiglio, dove la causa è proseguita, e che si è pronunciato totalmente a favore del Condominio, sempre difeso dall’avvocato Perla, ritenendo, in linea con quanto affermato dal Tar, che, trattandosi di patrimonio disponibile (e non indisponibile come ritenuto dal Comune), non sono affatto applicabili i poteri autoritativi, di cui all’articolo 823 c.c., e pertanto “l’ordinanza del Comune (anche) nella parte in cui ha ordinato lo sgombero dell’area pubblica situata in zona Santa Lucia…, avente superficie di 1700 metri quadrati e 251 metri quadrati con destinazione standard comunale … va dichiarata nulla”. – continua sotto –
Per di più, il Tribunale di Napoli Nord ha anche respinto, per inammissibilità, la domanda di restituzione del bene azionata in via riconvenzionale dal Comune in quanto non pertinente e non avente alcun collegamento con la domanda del Condominio finalizzata ad ottenere, a ragione, la nullità dell’atto impugnato, espressamente riservandosi, invece, autonomo giudizio per invocare l’acquisto per usucapione, come è immaginabile ora certamente avverrà.