Aversa (Caserta) – Il Tar Campania di Napoli dà ragione al Comune di Aversa in relazione ad una causa intentata da una società partecipante alla gara per l’affidamento del servizio tecnico di direzione per l’esecuzione del contratto (Dec) relativo all’appalto del servizio di igiene urbana in città (per un valore di 288.750 euro) avverso il provvedimento con cui era stata esclusa dalla procedura di gara relativa. – continua sotto –
Il provvedimento si basava sul potenziale conflitto di interessi tra l’amministratore unico della società ricorrente e la società esecutrice dell’appalto relativo al servizio di igiene urbana, di cui era stato consulente e per conto della quale aveva presenziato alla seduta di gara nel corso della quale aveva fornito precisazioni e chiarimenti in merito all’offerta presentata.
Il tribunale amministrativo respingeva l’istanza cautelare e il Consiglio di Stato, pur senza entrare nel merito, respingeva l’appello cautelare. Nella sentenza i magistrati, come rilevato dall’avvocato del Comune nelle proprie difese, riconoscono che l’amministratore della ricorrente si sarebbe trovato a esercitare il controllo, in qualità di direttore esecutivo, «proprio sulle attività della Tekra di cui non solo era consulente, ma per la quale ha anche partecipato alla stessa procedura di gara aggiudicata, appunto, alla Tekra». Vittoria, quindi, per il Comune di Aversa, rappresentato dagli avvocati comunali Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti, compensando le spese di giustizia in considerazione della particolare questione giuridica.
Sulla vicenda il sindaco Alfonso Golia ha evidenziato come «sempre particolarmente alta è stata l’attenzione della sua amministrazione, finalizzata a garantire imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, di cui quest’ ultimo particolare episodio ne dimostra l’efficacia». – continua sotto –
Sempre in tema di giudizi che vedono coinvolto il Comune di Aversa, da registrare anche una sconfitta in ben quattro gradi di giudizio, i tre canonici più la rimessione alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania. I magistrati tributari hanno condannato il comune e l’Agente della Riscossione, in solido, al pagamento delle spese dei diversi gradi di giudizio, liquidate in 3.200 euro per il primo grado, 3.300 per il secondo grado, 3.400 per il giudizio di Cassazione e 3.300 per il giudizio di riassunzione, per un totale di 13.200 euro oltre gli accessori vari per una somma che si avvicina ai 20mila euro.
La vicenda nasce da una cartella per il pagamento di alcune annualità di Tarsu. Il contribuente, rappresentato dall’avvocato Fabio Roselli, eccepisce la prescrizione del tributo. La Corte di Giustizia di primo grado di Caserta dà ragione al ricorrente, ma non gli riconosce il pagamento delle spese di giustizia. Da qui l’appello solo in punto di spese. La Corte di Giustizia di Secondo Grado rigetta l’appello fondando la motivazione sulla circostanza che si verte su una questione di prescrizione. Da qui il ricorso per Cassazione con la suprema corte che riconosce il diritto del contribuente ad ottenere la condanna alle spese del Comune di Aversa per tutti i gradi di giudizio rimettendo la causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria in diversa composizione che ha, infine, liquidato le spese.