Che ci sia un abuso nell’utilizzo del codice Cer 19.12.12, è un dato sul quale si sono espresse nel tempo autorevoli fonti giudiziarie e che indica, attraverso una semplice analisi dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata, la presenza di gravi criticità nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento quelli di imballaggio in plastica. – continua sotto –
Più volte il consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco, accogliendo le istanze degli operatori del riciclo, ha invitato a porre l’attenzione, anche attraverso proposte di modifiche normative, sulla necessità di una raccolta differenziata urbana di qualità e non solo di quantità.
Basta leggere i dati annuali della produzione dei rifiuti urbani per riscontrare come l’aumento costante della produzione di quantità di rifiuti con Cer 19.12.12 (rifiuti non pericolosi, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti), nei cosiddetti impianti intermedi di valorizzazione o nei centri di selezione, si porta dietro enormi problemi, alimentando, il più delle volte il conferimento all’estero, in Europa e in Asia e Africa, in impianti di mera termodistruzione come i cementifici.
Di certo è lecito farsi qualche domanda dinanzi ad impianti di asserito recupero di rifiuti urbani di imballaggio che producono più scarti di selezione, a cui attribuire il Cer 19.12.12, che rifiuti da avviare a riciclo meccanico, segno che c’è un maggiore vantaggio economico nell’esportazione di rifiuti in cementifici. E questo a danno del nostro Paese, privato di rifiuti che, laddove raccolti in modo più efficace, si sarebbero potuti immettere nel circuito produttivo per la realizzazione di beni in materia prima, come la plastica, riciclata. – continua sotto –
La sentenza della Corte di giustizia europea – Una sentenza della Corte di Giustizia UR, Sez VIII del novembre 2021 (Causa 315/20) era già intervenuta a fare chiarezza sottolineando come “l’autorità competente di spedizione può… opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19.12.12 …”. “Purtroppo anche dopo l’intervento della Corte di giustizia europea – sottolinea la direttrice generale del Polieco, Claudia Salvestrini – lo scenario non è cambiato, se si considerano i rifiuti in transito in molti porti italiani con varie destinazioni, soprattutto in cementifici della Grecia e della Turchia, segno che la sentenza non è riuscita a fare da spartiacque, visto che molte Autorità competenti hanno poi continuato a rilasciare autorizzazioni preventive e notifiche per l’esportazione di rifiuti con Cer 19.12.12”.
Divieto incenerimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata – In questo contesto, il Polieco non può che accogliere positivamente la scelta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che con il decreto legislativo n.213 del 23 dicembre 2022, di modifica ed integrazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 che ha recepito le direttive (Ue) 2018/851 sui rifiuti e 201/852 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, introduce la modifica al Testo unico sull’Ambiente 152/2006, all’articolo 205 comma 6 bis. La nuova formulazione dell’articolo, che avrà valenza a partire dal prossimo 16 giugno, indica che “i rifiuti raccolti in modo differenziato … non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179”. “Il divieto di incenerimento dei rifiuti da raccolta differenziata previsto in modo esplicito dalla normativa, da oggi – afferma Salvestrini – dovrà spingere il nostro Paese a trovare soluzioni per un vero modello di economia circolare, che di certo, in un efficace sistema integrato di raccolta differenziata, non può fondarsi sull’esportazione dei rifiuti in cementifici esteri”.
Il consorzio Polieco ritiene, infine, che la nuova normativa suggerisca anche una riflessione sulla gestione del ciclo del Cer 19.12.04 in uscita dagli impianti di riciclo dei rifiuti con particolare riferimento a quelli urbani, troppo spesso dichiarato conferito ad impianti che dichiarano di produrre Css (combustibile solido secondario) e non ad impianti che possano, tramite processi di valorizzazione successivi, avviarli a riciclo meccanico.